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  • Nuovo Regolamento Iscrizione Cassa Forense

    REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21
    COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
    Art. 1
    Iscrizione obbligatoria alla Cassa
    1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente
    regolamento, o dalla data di iscrizione
    all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è
    obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli
    Albi professionali forensi, fermo restando il dispo
    sto di cui all’articolo 4 della Legge n.
    141/1992.
    2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Gi
    unta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza
    di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunic
    azione dell’iscrizione in un Albo
    forense.
    3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere
    data immediata comunicazione al
    professionista, unitamente all’indicazione dei term
    ini per avvalersi dei benefici di cui all’art.
    3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regol
    amento.
    4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi
    del primo comma, anche per gli iscritti agli
    albi forensi che siano contemporaneamente iscritti
    in altri Albi professionali. Tuttavia, essi
    sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi
    e integrativi solo sulla parte di reddito e
    di volume d’affari relativi alla professione di avv
    ocato, fermo in ogni caso l’obbligo a
    corrispondere i contributi minimi.
    5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi
    del primo comma, anche per gli iscritti agli
    Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pa
    ce, di giudice onorari di Tribunale e di
    sostituto procuratore onorario di udienza. In tal c
    aso, i contributi soggettivi ed integrativi
    saranno calcolati anche sulle indennità derivanti d
    a tale incarico con modalità e termini
    stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo i
    n ogni caso l’obbligo a corrispondere i
    contributi minimi.
    6. Per gli iscritti ad un Albo forense che eserciti
    no l’attività professionale in modo concorrente
    o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione E
    uropea, si applicano i Regolamenti
    Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2
    009 per la determinazione della
    legislazione previdenziale applicabile.
    2
    Art. 2
    Obbligo di comunicazione
    1. I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscrit
    ti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa
    delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro
    e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le
    modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei
    contributi.
    2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del prese
    nte Regolamento i Consigli dell’Ordine e il
    CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmetton
    o alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli
    Albi alla data di entrata in vigore del presente Re
    golamento.
    3. In caso di mancata ricezione della comunicazione
    di avvenuta iscrizione alla Cassa,
    successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvoca
    to è tenuto comunque a registrarsi
    nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un m
    omento precedente alla presentazione
    della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17
    della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5)
    relativa all’anno di iscrizione all’Albo. L’iscrizi
    one alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi
    dell’art. 1.
    4. I Consigli dell’Ordine, e il CNF per gli iscritt
    i all’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con
    le stesse modalità e termini previsti al primo comm
    a, dei provvedimenti di cancellazione,
    sospensione e di ogni altro provvedimento inerente
    la tenuta degli Albi.
    Art. 3
    Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
    1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro i
    scrizione alla Cassa possono, su base
    volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’i
    scrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione
    nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinq
    ue anni a partire da quello del
    conseguimento del Diploma di Laurea in Giurispruden
    za e con esclusione degli anni in cui il
    tirocinio professionale sia stato svolto, per più d
    i sei mesi, contestualmente ad attività di
    lavoro subordinato.
    2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercit
    ata, mediante presentazione di apposita
    domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di
    6 mesi dalla ricezione della
    comunicazione di avvenuta iscrizione.
    3. La domanda deve essere accompagnata dalla comuni
    cazione prevista dall’art. 10 del
    Regolamento dei contributi, relativamente a tutti g
    li anni cui si vuole estendere l’efficacia
    dell’iscrizione.
    4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
    eve procedere al pagamento in unica
    soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni
    relativi alla pratica professionale - fermo
    3
    restando il contributo soggettivo minimo nella misu
    ra ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del
    presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicaz
    ione della Cassa, ovvero chiedere la
    rateizzazione in tre anni.
    5. Per gli iscritti ad un Albo forense, ma non alla
    Cassa, alla data di entrata in vigore del
    presente regolamento, la retrodatazione dell’iscriz
    ione alla Cassa può essere estesa ai
    periodi di iscrizione all’Albo relativi al primo tr
    iennio nonchè all’anno 2013, con le stesse
    modalità e costi previsti dal Regolamento dei contr
    ibuti vigente alla data di entrata in vigore
    della l. 247/2012.
    6. Per accedere al beneficio disciplinato dal comma
    precedente, è necessario che si tratti di
    prima iscrizione alla Cassa e che l’interessato sia
    in regola con l’invio delle comunicazioni
    obbligatorie e non sia incorso nell’infrazione all’
    obbligo di iscrizione alla Cassa, disciplinato
    dalla previgente normativa.
    Art. 4
    Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
    1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscri
    zione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di
    età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 d
    el presente articolo, con il pagamento di
    una speciale contribuzione pari al doppio dei contr
    ibuti minimi, soggettivo ed integrativo, in
    misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizi
    one per ciascun anno a partire da quello
    del compimento del 39° anno di età fino a quello an
    teriore alla decorrenza di iscrizione,
    entrambi inclusi.
    2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercit
    ata, mediante presentazione di apposita
    domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di
    6 mesi dalla ricezione della
    comunicazione di avvenuta iscrizione.
    3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cu
    i al comma 1 sono i seguenti:
    a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’isc
    rizione si considera avvenuta in data anteriore
    al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli
    fini di cui all’art. 9, lett. b) del
    Regolamento delle prestazioni; devono però sussiste
    re tutte le altre condizioni richieste, ivi
    compreso il compimento degli anni di effettiva iscr
    izione e contribuzione alla Cassa previsti
    nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento d
    elle prestazioni;
    b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si consi
    dera avvenuta in data anteriore al
    compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fi
    ni del comma 4, art. 12 del Regolamento
    delle prestazioni; devono però sussistere tutte le
    altre condizioni richieste, ivi compreso il
    compimento degli anni di effettiva iscrizione e con
    tribuzione alla Cassa previsti nel comma
    3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
    4
    c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i qua
    li è stata pagata la contribuzione di cui al
    comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzian
    ità minima necessaria per acquistare il
    diritto a tale pensione.
    4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
    eve procedere in unica soluzione al
    pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mes
    i dalla ricezione della comunicazione
    dell’accoglimento della domanda da parte della Giun
    ta Esecutiva, ovvero mediante
    rateizzazione in tre anni.
    Art. 5
    Iscrizione facoltativa alla Cassa
    1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti
    gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati c
    he
    siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurispr
    udenza. Essa avviene a domanda degli
    aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva
    e può riguardare tutti gli anni del tirocinio
    professionale, a partire da quello del conseguiment
    o del Diploma di Laurea e ad eccezione
    di quelli in cui il praticante abbia, per più di se
    i mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad
    attività di lavoro subordinato.
    2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
    eve procedere al pagamento in unica
    soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Ca
    ssa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti
    i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizi
    one, fermo restando il contributo soggettivo
    minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, c
    omma 2 del presente Regolamento.
    Art. 6
    Cancellazione dalla Cassa
    1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa vien
    e deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva
    a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti g
    li Albi forensi, nonché in caso di sua
    sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 2
    0 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
    2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla C
    assa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
    a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritt
    o dal Registro dei praticanti, non seguita
    dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
    b) a domanda dell’interessato negli altri casi.
    Art. 7
    Contributi minimi
    dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizion
    e
    1. I contributi minimi
    dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione
    alla Cassa, sono i seguenti:
    5
    a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il
    2014;
    b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2
    014;
    c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.
    2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° co
    mma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6
    anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione
    decorra da data anteriore al compimento del
    35° anno di età. Restano invariate le percentuali p
    er il calcolo dei contributi dovuti in
    autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art
    . 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
    3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° co
    mma lett. b) non è dovuto per il periodo di
    praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizion
    e alla Cassa, in costanza di iscrizione
    all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è
    ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra
    da data anteriore al compimento del 35° anno di età
    . E’ comunque dovuto il contributo
    integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volu
    me di affari IVA dichiarato.
    4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a)
    e b) sono esclusi a partire dall’anno solare
    successivo a quello della maturazione del diritto a
    pensione di vecchiaia. Sono comunque
    dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella
    misura percentuale prevista dal regolamento
    dei contributi nei confronti dei pensionati di vecc
    hiaia che restano iscritti all’Albo degli
    Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dina
    nzi le giurisdizioni superiori.
    5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a)
    e b), sono annualmente rivalutati con le modalità
    previste dall’art. 8 del regolamento dei contributi
    . Il contributo di maternità di cui al comma 1,
    lett. c) viene annualmente determinato dal Consigli
    o di Amministrazione ai sensi del D.lgs.
    151/2011, in relazione all’andamento della spesa pe
    r indennità di maternità.
    6. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’en
    trata in vigore del presente regolamento le
    agevolazioni per i minimi contributivi di cui al 2°
    e 3° comma, saranno oggetto di valutazione
    e verifica da parte del Comitato dei Delegati per l
    a loro eventuale revisione.
    Art. 8
    Riscossione contributi minimi
    In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regol
    amento dei contributi e limitatamente ai
    primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorre
    re dall’entrata in vigore del presente
    Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto
    ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2
    del presente Regolamento è riscosso per la metà nel
    lo stesso anno di competenza; il
    restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base
    del successivo art. 9, deve essere
    considerato a tutti gli effetti quale contributo in
    autoliquidazione e riscosso con le modalità e
    termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento d
    ei contributi.
    6
    Art. 9
    Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al
    di sotto dei parametri
    1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del p
    resente regolamento e, comunque, per un
    arco temporale limitato ai primi otto anni di iscri
    zione alla Cassa, anche non consecutivi, è
    data facoltà ai percettori di redditi professionali
    ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il
    contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura
    pari alla metà di quello dovuto ai sensi
    dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2, del presente Re
    golamento, ferma restando la possibilità di
    integrare il versamento su base volontaria fino all
    ’importo stabilito dalle predette norme. Ai
    fini dell’applicazione del presente comma non si ca
    lcolano gli anni di iscrizione retroattiva e
    facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 d
    el presente Regolamento che restano
    interamente sottoposti alla specifica disciplina iv
    i prevista.
    2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 av
    rà riconosciuto un periodo di contribuzione di
    sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini
    del riconoscimento del diritto a pensione sia
    ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art
    . 4, comma 4 del Regolamento per le
    prestazioni previdenziali, fermo restando la media
    reddituale di riferimento calcolata sulla
    intera vita professionale.
    3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui
    ai commi precedenti resta comunque
    garantita la copertura assistenziale per l’intero a
    nno solare, anche in caso di versamento
    ridotto.
    4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo
    è data, comunque, facoltà, su base
    volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei
    primi otto anni di iscrizione alla Cassa,
    anche non consecutivi, di integrare il versamento d
    el contributo minimo soggettivo con
    riferimento ad ogni singola annualità, fino al ragg
    iungimento dell’intero importo previsto
    dall’art. 7, 1° e 2° comma, per l’attribuzione per
    intero delle annualità di contribuzione, sia ai
    fini del riconoscimento del diritto a pensione sia
    ai fini del calcolo della stessa.
    5 Il Comitato dei Delegati può adeguare ogni 4 anni
    e, per la prima volta, entro un anno
    dall’entrata in vigore del presente regolamento, la
    soglia reddituale e il periodo temporale di
    cui al primo comma del presente articolo.
    6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integ
    rativi del contributo soggettivo minimo, verrà
    applicato il solo interesse in misura del 2,75% ann
    uo, a partire dal 1° gennaio del secondo
    anno successivo a quello di competenza.
    7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non
    si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli
    artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari
    di pensione di vecchiaia o anzianità di altri
    Enti.
    8. A partire dall’entrata in vigore del presente Re
    golamento, la Cassa non potrà dichiarare
    inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012
    per mancanza del requisito della continuità
    professionale, né procedere a revisioni a norma del
    l’art. 3 della Legge n. 319/75 e
    successive modifiche.
    7
    Art. 10
    Esoneri temporanei
    1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’a
    rt. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile
    chiedere l’esonero dal versamento dei contributi mi
    nimi soggettivo ed integrativo dovuti ai
    sensi del presente Regolamento, per una sola volta
    e limitatamente ad un anno solare, con
    riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione
    ai fini previdenziali.
    La richiesta deve essere inoltrata entro i termini
    finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25
    del Regolamento dei contributi, cui i contributi mi
    nimi si riferiscono e deve essere deliberata
    dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di acco
    glimento, sono comunque dovuti i
    contributi in autoliquidazione sulla base dell'effe
    ttivo reddito professionale e volume d'affari
    prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglim
    ento non sono dovuti interessi e sanzioni
    purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal
    ricevimento della comunicazione
    negativa.
    2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero
    di cui al comma precedente può essere
    richiesto anche per eventi successivi al primo, fin
    o ad un massimo di tre complessivi.
    Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscr
    izione alla Cassa deve essere in atto
    continuativamente da almeno tre anni al momento del
    l’evento.
    Art. 11
    Norma di coordinamento con il Regolamento delle san
    zioni
    L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle s
    anzioni è sospesa fino al 31 dicembre
    dell’anno successivo a quello di approvazione del p
    resente Regolamento.
    Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto a
    rt. 9 saranno dovute solo sugli omessi o
    ritardati versamenti dei contributi minimi nella mi
    sura annua obbligatoria stabilita dal
    presente Regolamento.
    Art. 12
    Norme transitorie
    1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Minis
    teriale del presente Regolamento e,
    comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in
    vigore, procedessero alla cancellazione da
    tutti gli Albi professionali prima della comunicazi
    one della formale iscrizione alla Cassa, in
    deroga a quanto previsto dal presente Regolamento,
    nessun contributo minimo sarà
    richiesto, fermo restando il versamento del contrib
    uto integrativo in proporzione al volume di
    affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è p
    revisto per coloro che si cancellino da tutti
    8
    gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazion
    e di iscrizione alla Cassa ai sensi del
    presente Regolamento.
    2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revoca
    to per coloro che si reiscriveranno in un
    Albo professionale forense prima che sia decorso un
    anno solare dalla cancellazione.
    3. Nei confronti di coloro che, alla data di entrat
    a in vigore del presente regolamento
    erano già
    iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le a
    gevolazioni contributive di cui all’art. 7 si
    applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi
    previsti.
    Art. 13
    Area di applicazione
    Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regol
    amento si applicano anche agli iscritti alla
    Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del
    presente regolamento, e con la stessa
    decorrenza, qualora sussistano i medesimi requisiti
    soggettivi ed oggettivi.
    Art. 14
    Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorn
    o successivo alla pubblicazione del
    provvedimento di approvazione ministeriale sulla Ga
    zzetta Ufficiale.
    2. Per effetto dell’entrata in vigore della legge
    247/2012 e del presente regolamento sono
    abrogate le seguenti norme regolamentari:
    -
    Regolamento generale (approvato con decreto interm
    inisteriale del 28 settembre 1995 e
    successive modificazioni)
    Art. 1, comma 1
    Art. 2
    -
    Regolamento dei contributi (approvato con nota mi
    nisteriale del 9 novembre 2012)
    Art. 2, commi 2 e 3
    Art. 5
    Art. 6, comma 8
    Art. 10, comma 8

    http://www.avvocati.prato.it/nuovo/index.php/news-ordine-avvocati/248-nuovo-regolamento-iscrizione-cassa-forense.html#.VAqkHGPzmYJ

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