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Nuovo Regolamento Iscrizione Cassa Forense
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21
COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
Art. 1
Iscrizione obbligatoria alla Cassa
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento, o dalla data di iscrizione
all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è
obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli
Albi professionali forensi, fermo restando il dispo
sto di cui all’articolo 4 della Legge n.
141/1992.
2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Gi
unta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza
di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunic
azione dell’iscrizione in un Albo
forense.
3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere
data immediata comunicazione al
professionista, unitamente all’indicazione dei term
ini per avvalersi dei benefici di cui all’art.
3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regol
amento.
4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi
del primo comma, anche per gli iscritti agli
albi forensi che siano contemporaneamente iscritti
in altri Albi professionali. Tuttavia, essi
sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi
e integrativi solo sulla parte di reddito e
di volume d’affari relativi alla professione di avv
ocato, fermo in ogni caso l’obbligo a
corrispondere i contributi minimi.
5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi
del primo comma, anche per gli iscritti agli
Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pa
ce, di giudice onorari di Tribunale e di
sostituto procuratore onorario di udienza. In tal c
aso, i contributi soggettivi ed integrativi
saranno calcolati anche sulle indennità derivanti d
a tale incarico con modalità e termini
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo i
n ogni caso l’obbligo a corrispondere i
contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che eserciti
no l’attività professionale in modo concorrente
o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione E
uropea, si applicano i Regolamenti
Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2
009 per la determinazione della
legislazione previdenziale applicabile.
2
Art. 2
Obbligo di comunicazione
1. I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscrit
ti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa
delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro
e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le
modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei
contributi.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del prese
nte Regolamento i Consigli dell’Ordine e il
CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmetton
o alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli
Albi alla data di entrata in vigore del presente Re
golamento.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione
di avvenuta iscrizione alla Cassa,
successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvoca
to è tenuto comunque a registrarsi
nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un m
omento precedente alla presentazione
della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17
della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5)
relativa all’anno di iscrizione all’Albo. L’iscrizi
one alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi
dell’art. 1.
4. I Consigli dell’Ordine, e il CNF per gli iscritt
i all’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con
le stesse modalità e termini previsti al primo comm
a, dei provvedimenti di cancellazione,
sospensione e di ogni altro provvedimento inerente
la tenuta degli Albi.
Art. 3
Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro i
scrizione alla Cassa possono, su base
volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’i
scrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione
nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinq
ue anni a partire da quello del
conseguimento del Diploma di Laurea in Giurispruden
za e con esclusione degli anni in cui il
tirocinio professionale sia stato svolto, per più d
i sei mesi, contestualmente ad attività di
lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercit
ata, mediante presentazione di apposita
domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di
6 mesi dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comuni
cazione prevista dall’art. 10 del
Regolamento dei contributi, relativamente a tutti g
li anni cui si vuole estendere l’efficacia
dell’iscrizione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
eve procedere al pagamento in unica
soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni
relativi alla pratica professionale - fermo
3
restando il contributo soggettivo minimo nella misu
ra ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del
presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicaz
ione della Cassa, ovvero chiedere la
rateizzazione in tre anni.
5. Per gli iscritti ad un Albo forense, ma non alla
Cassa, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la retrodatazione dell’iscriz
ione alla Cassa può essere estesa ai
periodi di iscrizione all’Albo relativi al primo tr
iennio nonchè all’anno 2013, con le stesse
modalità e costi previsti dal Regolamento dei contr
ibuti vigente alla data di entrata in vigore
della l. 247/2012.
6. Per accedere al beneficio disciplinato dal comma
precedente, è necessario che si tratti di
prima iscrizione alla Cassa e che l’interessato sia
in regola con l’invio delle comunicazioni
obbligatorie e non sia incorso nell’infrazione all’
obbligo di iscrizione alla Cassa, disciplinato
dalla previgente normativa.
Art. 4
Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscri
zione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di
età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 d
el presente articolo, con il pagamento di
una speciale contribuzione pari al doppio dei contr
ibuti minimi, soggettivo ed integrativo, in
misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizi
one per ciascun anno a partire da quello
del compimento del 39° anno di età fino a quello an
teriore alla decorrenza di iscrizione,
entrambi inclusi.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercit
ata, mediante presentazione di apposita
domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di
6 mesi dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cu
i al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’isc
rizione si considera avvenuta in data anteriore
al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli
fini di cui all’art. 9, lett. b) del
Regolamento delle prestazioni; devono però sussiste
re tutte le altre condizioni richieste, ivi
compreso il compimento degli anni di effettiva iscr
izione e contribuzione alla Cassa previsti
nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento d
elle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si consi
dera avvenuta in data anteriore al
compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fi
ni del comma 4, art. 12 del Regolamento
delle prestazioni; devono però sussistere tutte le
altre condizioni richieste, ivi compreso il
compimento degli anni di effettiva iscrizione e con
tribuzione alla Cassa previsti nel comma
3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
4
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i qua
li è stata pagata la contribuzione di cui al
comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzian
ità minima necessaria per acquistare il
diritto a tale pensione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
eve procedere in unica soluzione al
pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mes
i dalla ricezione della comunicazione
dell’accoglimento della domanda da parte della Giun
ta Esecutiva, ovvero mediante
rateizzazione in tre anni.
Art. 5
Iscrizione facoltativa alla Cassa
1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti
gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati c
he
siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurispr
udenza. Essa avviene a domanda degli
aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva
e può riguardare tutti gli anni del tirocinio
professionale, a partire da quello del conseguiment
o del Diploma di Laurea e ad eccezione
di quelli in cui il praticante abbia, per più di se
i mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad
attività di lavoro subordinato.
2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato d
eve procedere al pagamento in unica
soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Ca
ssa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti
i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizi
one, fermo restando il contributo soggettivo
minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, c
omma 2 del presente Regolamento.
Art. 6
Cancellazione dalla Cassa
1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa vien
e deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva
a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti g
li Albi forensi, nonché in caso di sua
sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 2
0 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla C
assa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritt
o dal Registro dei praticanti, non seguita
dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
b) a domanda dell’interessato negli altri casi.
Art. 7
Contributi minimi
dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizion
e
1. I contributi minimi
dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione
alla Cassa, sono i seguenti:
5
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il
2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2
014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° co
mma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6
anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione
decorra da data anteriore al compimento del
35° anno di età. Restano invariate le percentuali p
er il calcolo dei contributi dovuti in
autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art
. 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° co
mma lett. b) non è dovuto per il periodo di
praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizion
e alla Cassa, in costanza di iscrizione
all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è
ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra
da data anteriore al compimento del 35° anno di età
. E’ comunque dovuto il contributo
integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volu
me di affari IVA dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a)
e b) sono esclusi a partire dall’anno solare
successivo a quello della maturazione del diritto a
pensione di vecchiaia. Sono comunque
dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella
misura percentuale prevista dal regolamento
dei contributi nei confronti dei pensionati di vecc
hiaia che restano iscritti all’Albo degli
Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dina
nzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a)
e b), sono annualmente rivalutati con le modalità
previste dall’art. 8 del regolamento dei contributi
. Il contributo di maternità di cui al comma 1,
lett. c) viene annualmente determinato dal Consigli
o di Amministrazione ai sensi del D.lgs.
151/2011, in relazione all’andamento della spesa pe
r indennità di maternità.
6. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’en
trata in vigore del presente regolamento le
agevolazioni per i minimi contributivi di cui al 2°
e 3° comma, saranno oggetto di valutazione
e verifica da parte del Comitato dei Delegati per l
a loro eventuale revisione.
Art. 8
Riscossione contributi minimi
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regol
amento dei contributi e limitatamente ai
primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorre
re dall’entrata in vigore del presente
Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto
ai sensi dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2
del presente Regolamento è riscosso per la metà nel
lo stesso anno di competenza; il
restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base
del successivo art. 9, deve essere
considerato a tutti gli effetti quale contributo in
autoliquidazione e riscosso con le modalità e
termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento d
ei contributi.
6
Art. 9
Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al
di sotto dei parametri
1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del p
resente regolamento e, comunque, per un
arco temporale limitato ai primi otto anni di iscri
zione alla Cassa, anche non consecutivi, è
data facoltà ai percettori di redditi professionali
ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il
contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura
pari alla metà di quello dovuto ai sensi
dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2, del presente Re
golamento, ferma restando la possibilità di
integrare il versamento su base volontaria fino all
’importo stabilito dalle predette norme. Ai
fini dell’applicazione del presente comma non si ca
lcolano gli anni di iscrizione retroattiva e
facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 d
el presente Regolamento che restano
interamente sottoposti alla specifica disciplina iv
i prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 av
rà riconosciuto un periodo di contribuzione di
sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini
del riconoscimento del diritto a pensione sia
ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art
. 4, comma 4 del Regolamento per le
prestazioni previdenziali, fermo restando la media
reddituale di riferimento calcolata sulla
intera vita professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui
ai commi precedenti resta comunque
garantita la copertura assistenziale per l’intero a
nno solare, anche in caso di versamento
ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo
è data, comunque, facoltà, su base
volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei
primi otto anni di iscrizione alla Cassa,
anche non consecutivi, di integrare il versamento d
el contributo minimo soggettivo con
riferimento ad ogni singola annualità, fino al ragg
iungimento dell’intero importo previsto
dall’art. 7, 1° e 2° comma, per l’attribuzione per
intero delle annualità di contribuzione, sia ai
fini del riconoscimento del diritto a pensione sia
ai fini del calcolo della stessa.
5 Il Comitato dei Delegati può adeguare ogni 4 anni
e, per la prima volta, entro un anno
dall’entrata in vigore del presente regolamento, la
soglia reddituale e il periodo temporale di
cui al primo comma del presente articolo.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integ
rativi del contributo soggettivo minimo, verrà
applicato il solo interesse in misura del 2,75% ann
uo, a partire dal 1° gennaio del secondo
anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non
si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli
artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari
di pensione di vecchiaia o anzianità di altri
Enti.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Re
golamento, la Cassa non potrà dichiarare
inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012
per mancanza del requisito della continuità
professionale, né procedere a revisioni a norma del
l’art. 3 della Legge n. 319/75 e
successive modifiche.
7
Art. 10
Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’a
rt. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile
chiedere l’esonero dal versamento dei contributi mi
nimi soggettivo ed integrativo dovuti ai
sensi del presente Regolamento, per una sola volta
e limitatamente ad un anno solare, con
riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione
ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini
finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25
del Regolamento dei contributi, cui i contributi mi
nimi si riferiscono e deve essere deliberata
dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di acco
glimento, sono comunque dovuti i
contributi in autoliquidazione sulla base dell'effe
ttivo reddito professionale e volume d'affari
prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglim
ento non sono dovuti interessi e sanzioni
purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione
negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero
di cui al comma precedente può essere
richiesto anche per eventi successivi al primo, fin
o ad un massimo di tre complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscr
izione alla Cassa deve essere in atto
continuativamente da almeno tre anni al momento del
l’evento.
Art. 11
Norma di coordinamento con il Regolamento delle san
zioni
L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle s
anzioni è sospesa fino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di approvazione del p
resente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto a
rt. 9 saranno dovute solo sugli omessi o
ritardati versamenti dei contributi minimi nella mi
sura annua obbligatoria stabilita dal
presente Regolamento.
Art. 12
Norme transitorie
1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Minis
teriale del presente Regolamento e,
comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in
vigore, procedessero alla cancellazione da
tutti gli Albi professionali prima della comunicazi
one della formale iscrizione alla Cassa, in
deroga a quanto previsto dal presente Regolamento,
nessun contributo minimo sarà
richiesto, fermo restando il versamento del contrib
uto integrativo in proporzione al volume di
affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è p
revisto per coloro che si cancellino da tutti
8
gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazion
e di iscrizione alla Cassa ai sensi del
presente Regolamento.
2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revoca
to per coloro che si reiscriveranno in un
Albo professionale forense prima che sia decorso un
anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data di entrat
a in vigore del presente regolamento
erano già
iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le a
gevolazioni contributive di cui all’art. 7 si
applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi
previsti.
Art. 13
Area di applicazione
Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regol
amento si applicano anche agli iscritti alla
Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del
presente regolamento, e con la stessa
decorrenza, qualora sussistano i medesimi requisiti
soggettivi ed oggettivi.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorn
o successivo alla pubblicazione del
provvedimento di approvazione ministeriale sulla Ga
zzetta Ufficiale.
2. Per effetto dell’entrata in vigore della legge
247/2012 e del presente regolamento sono
abrogate le seguenti norme regolamentari:
-
Regolamento generale (approvato con decreto interm
inisteriale del 28 settembre 1995 e
successive modificazioni)
Art. 1, comma 1
Art. 2
-
Regolamento dei contributi (approvato con nota mi
nisteriale del 9 novembre 2012)
Art. 2, commi 2 e 3
Art. 5
Art. 6, comma 8
Art. 10, comma 8
http://www.avvocati.prato.it/nuovo/index.php/news-ordine-avvocati/248-nuovo-regolamento-iscrizione-cassa-forense.html#.VAqkHGPzmYJ
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