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  • Il decoro architettonico degli immobili: diritti e doveri dei condomini

    Condominio di edifici - decoro architettonico - tutela prevista dall'art. 1120 c.c. - nozione Lesione - non configurabilità . Il decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c. , deve intendersi quale l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che
    costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, ed all'edificio stesso nel suo insieme, una determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. La tutela del decoro architettonico è stata apprestata all'art. 1120 c.c . in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze, ovvero un'apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, o anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia, ed una consequenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. • Tribunale di Milano, sezione XII civile, sentenza 24 marzo 2014 n. 4012 Condominio e conservazione del decoro - condomino - piena disponibilità della propria unità immobiliare - possibilità di realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento - esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali - diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l'estetica dell'edificio - insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile - insieme che imprime alle varie parti dell'edificio una sua determinata ed armonica fisionomia - irrilevanza del pregio artistico dell'immobile - contemperamento di tali interessi - realizzazione dello stesso tenendo conto dei mezzi che la tecnica mette a disposizione degli interessati - valutazione dello stato dei luoghi - caso concreto . Ciascun condomino, onde avere una piena disponibilità della propria unità immobiliare, deve poter realizzare un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. Orbene, l'esigenza di refrigerazione delle unità immobiliari private poste in complessi condominiali deve, tuttavia, essere contemperata con il diritto di tutti i condomini a non vedere danneggiato il decoro e l'estetica dell'edificio. In tal senso, si precisa come per decoro ed estetica si intende l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile ed imprimono alle varie parti dello stesso una sua determinata ed armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di immobili di particolare pregio artistico. Il contemperamento di tali interessi deve realizzarsi in concreto tenendo conto dei mezzi che la tecnica mette a disposizione degli interessati e dello stato dei luoghi. (Nel caso concreto, stante i predetti principi, si è ritenuto che il posizionamento dei condizionatori sulla facciata del condominio convenuto avesse alterato e leso il decoro architettonico dello stabile e, pertanto, si è disposto che venissero rimossi, con ripristino dello stato dei luoghi). • Tribunale di Milano, sezione XIII civile, sentenza 1° ottobre 2013 n. 12037 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali) - canna fumaria a servizio di proprietà esclusiva e in appoggio a facciata condominiale - sostituzione - liceità - condizioni. La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt.1102 , 1120 , secondo comma, e 1122 cod. civ. , il decoro architettonico del fabbricato. • Corte di Cassazione , sezione II , sentenza 31 luglio 2013 n. 18350 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - sopraelevazione - limiti - aspetto architettonico dell'edificio - decoro architettonico - nozioni - fattispecie. In materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto architettonico, di cui all'articolo 1127, cod. civ. , che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di decoro architettonico, di cui all'articolo 1120 cod. civ. , che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell'edificio, ma compatibile con l'aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell'ultimo piano e ben visibile dall'esterno). • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2013 n. 10048 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - su parti comuni dell'edificio - in genere - regolamento di condominio di natura contrattuale - limite del decoro architettonico exarticolo 1120 cod. civ. - previsione regolamentare di una definizione più rigorosa rispetto alla relativa nozione normativa - legittimità - fattispecie. Le norme di un regolamento di condominio - aventi natura contrattuale, in quanto predisposte dall'unico originario proprietario dell'edificio ed accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini, ovvero adottate in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini - possono derogare od integrare la disciplina legale, consentendo l'autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle porzioni di loro esclusiva proprietà. Ne consegue che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 cod. civ. , estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva delibato la legittimità dell'immutazione del fabbricato oggetto di causa sulla base del soloart. 1120 cod. civ. , senza soffermarsi sulla portata dei dedotti divieti regolamentari di alterazione del decoro dell'intero complesso). • Corte di Cassazione, sezione II , sentenza 24 gennaio 2013 n. 1748 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - installazione di un ascensore nell'atrio di edificio condominiale - verifica in ordine alla ricorrenza di un deprezzamento dell'intero fabbricato - necessità - criteri di valutazione - applicazione del principio di solidarietà condominiale - contenuto dello stesso - apprezzamento anche del diritto dei soggetti disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche - fondamento . La verifica, ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, cod. civ. , se l'installazione di un ascensore nell'atrio di uno stabile condominiale rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità' o la sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell'edificio, nonché all'uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell'intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità. Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Corte Cost. sentenza 167 del 1999). • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18334 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - sopraelevazione - limiti - caratteristiche architettoniche dell'edificio - pregiudizio - opposizione dei condomini - mancato esercizio - estinzione per prescrizione ventennale. In tema di condominio, nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto o il decoro architettonico dell'intero immobile, l'azione diretta ad ottenere la “restitutio in integrum”, di cui gli altri condomini sono titolari, a differenza di quella diretta contro una sopraelevazione non consentita dalle condizioni statiche dell'edificio, è soggetta a prescrizione ventennale. • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2012 n. 17035 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - in genere (distinzione dall'uso) - delibera condominiale di destinazione di un'area di giardino a parcheggio - innovazione - divieto ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ. - esclusione - fondamento. La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 cod. civ. , non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini. • Corte di Cassazione, sezione VI- 2, ordinanza 12 luglio 2011 n. 15319 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - tutela del decoro architettonico - legittimazione ad agire da parte dei condomini - possibilità - sussistenza - conseguenze. Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del condominio. • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 giugno 2011 n. 14474 Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - innovazioni - pregiudizio alla statica o all'estetica (decoro architettonico) - alterazione del decoro architettonico - nozione - alterazione delle linee architettoniche - necessità - esclusione - pregiudizio all'ornato - sufficienza - apprezzamento relativo rimesso al giudice di merito - insindacabilità in sede di legittimità - limiti - fattispecie. Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima l'installazione di una canna fumaria che percorreva tutta la facciata dell'edificio condominiale, così da pregiudicare l'aspetto e l'armonia del fabbricato). • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 maggio 2011 n. 10350 http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-10-15/il-decoro-architettonico-immobili-diritti-e-doveri-condomini-141845.php?uuid=AB4F2R3B

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