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  • Insidie stradali: Se il pedone scivola su un 'cubetto instabile' non segnalato il Comune deve risarcire il danno

    Una vera e propria tiratina d’orecchie arriva dalla Cassazione, nei confronti del giudice d’appello, in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. Chiamata a pronunciarsi in una vicenda riguardante un sinistro stradale, occorso ad un pedone, il quale scivolando su un cubetto instabile della pavimentazione della strada,
    non visibile e non segnalato, riportava lesioni personali alla caviglia sinistra, la Cassazione (sentenza n. 22528 del 23 ottobre scorso) ha colto l’occasione per richiamare la Corte d’Appello di Napoli, per l’errato “ragionamento giuridico compiuto”, sulla base di una “giurisprudenza ormai superata basata sui caratteri dell’insidia e del trabocchetto” (vedi: la raccolta di articoli e sentenze in tema di insidie stradali). ADVERTISEMENT Accolta in primo grado, infatti, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal pedone veniva rigettata in secondo grado, dal giudice territoriale che dava ragione al Comune di Guardia Sanframondi. Per la Cassazione, invece, rispetto alla fattispecie, il caso doveva essere esaminato alla luce dei principi di cui all’art. 2051 c.c. Pertanto, ricordando la sequenza consolidata di decisioni in materia (tra cui Cass. n. 9546 /2010) - basata su una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della P.A. in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni – la Cassazione ha affermato che “la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato”. Presunzione che può essere superata solo dalla prova del caso fortuito che, ha sottolineato la Cassazione, non sussiste nel caso di specie, giacchè il danneggiato è caduto “in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”. Così disponendo, pertanto, la S.C. ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione con il vincolo di attenersi ai principi di diritto enunciati. Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16784.asp

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