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  • La notifica della cartella di pagamento

    La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal disposto dell’art. 26 del DPR n.602 del 1973 che nel corso degli anni, come di seguito riportato, è stato modificato tre volte; infatti, il testo originario in vigore dal 1974 è stato modificato dall'art. 12 del D. Lgs n. 46 del 1999, dall'art. 1 del D. Lgs n. 193 del 2001 ed infine dall'art. 38 del D. L. n. 78 del 2010.
    Il citato articolo oltre alle modifiche su riferite ha subito due censure di legittimità costituzionale con le sentenze n. 366 del 2007 e n. 258 del 2012 della Corte Costituzionale. - Con la prima sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del suo ultimo comma, nella parte in cui prevede - nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - che le disposizioni contenute nell'art. 142 del c.p.c. non si applicano; - con la seconda è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 Costituzione, del suo terzo comma, nella parte in cui non stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguire la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e) del DPR 29 settembre 1973, n. 600”. Mentre nei primi due periodi dell’articolo in esame della versione originaria, in vigore dal primo gennaio 1974 al 30 giugno 1999, vengono precisati i soggetti che eseguono la rituale notificazione, nel terzo periodo viene precisato che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella versione successiva, in vigore dal 1° luglio 1999, e cioè con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs n. 46 del 1999, l’articolo in esame risulta strutturato, come di seguito. Mentre nel primo periodo vengono descritti tutti i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione della cartella: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”; nel secondo viene precisato che “ La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento …”.Con la modifica del secondo periodo risulta esclusa la possibilità, precedentemente prevista, di “invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; nel primo periodo invece sono stati precisati i soggetti che possono eseguire la notifica, compresi i messi comunali o gli agenti della polizia municipale, per convenzione stipulata tra comune e concessionario. Intanto, si evidenzia che la norma in esame non prevede che il concessionario possa stipulare convenzioni con altri enti e quindi neanche l’utilizzazione di altri soggetti per eseguire le operazioni in parola. L’ultima versione del testo del più volte citato art. 26 introduce la notifica a mezzo posta elettronica certificata senza peraltro apportare alcuna modifica all'impianto strutturale apportato al testo dal D. Lgs n. 46 del 1999 che come è noto non prevede più la possibilità di invio della raccomandata da parte dell’esattore. In relazione a tanto, gli esattori e quindi i concessionari della riscossione, a partire dal primo luglio 1999, non hanno la facoltà di eseguire per posta la notifica della cartella di pagamento e possono stipulare convenzioni solo con i comuni interessati per l’ utilizzazione dei messi comunali e degli agenti della polizia municipale per il servizio notifiche delle cartelle di pagamento. A sostegno di quanto sopra descritto si citano gli articoli “Notifiche a mezzo posta” e “Notifiche inesistenti” dell’avvocato tributarista Maurizio Villani e l’articolo “Cartella notificata per posta: è inesistente” dell’avvocato tributarista Matteo Sances; nonché tra le tante, le sentenze pronunciate dalla CTP di Lecce n. 436/02/10 e dalla CTR di Milano n.61/22/10. Da più parti è attesa con grande interesse la pronuncia di sentenza di legittimità da parte della Corte di Cassazione a sezioni unite. A completamento dell’argomento sin qui trattato non riesce possibile dimenticare quanto disposto dal DPR n.600/73, anch'esso censurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 366 del 2007 sopra menzionata, in merito alla notifica degli atti tributari. Poiché le disposizioni degli art. 60 e 65, vengono spesso disattese da parte di alcuni Comuni e Concessionari locali della riscossione, si ritiene opportuno onde evitare fraintendimenti, riportare di seguito i testi integrali riguardanti la notifica degli atti tributari. L’articolo 60 precisa che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente é eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione é eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non é il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) é in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi é abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;… .” L’articolo 65, per quanto riguarda gli eredi del contribuente, così dispone: “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.” Dott. Vincenzo Pisapia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16613.asp

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