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Ridotto il reddito presunto dell'avvocato-studente
Il fisco può applicare gli studi di settore all'avvocato che ha da poco avviato l'attività e nel contempo continua gli studi. Tuttavia, il reddito imponibile viene ridotto sensibilmente, dal momento in cui il contribuente non può dedicare ancora molto tempo al lavoro. Lo afferma la Cassazione con la
sentenza n. 20662, pubblicata oggi dalla sezione tributaria. I giudici di Piazza Cavour bocciano il ricorso di un professionista contro la sentenza della Ctr del Piemonte che gli notificava un avviso di accertamento ai fini Irpef ed Irap. Il giudice di seconde cure, aveva, tuttavia, ridotto sensibilmente il reddito imponibile, considerato il fatto che il ricorrente avesse intrapreso da poco l'attività di avvocato e che portasse avanti gli studi universitari. Dunque, sulla valutazione pesava il fatto che il professionista poteva dedicare poco tempo al lavoro. Giunto in Cassazione il ricorso del professionista viene respinto: i motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili. In termini generali, la Corte suprema sostiene che l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. L'esito del contraddittorio non condiziona, tuttavia, l'impugnabilità dell'accertamento: sarà il giudice tributario a valutare liberamente tanto l'applicazione degli standard quanto la controprova offerta dal contribuente. Ritornando al caso in esame, il giudice d'appello ritiene equo ridurre ulteriormente il reddito, e «sulla base di elementi offerti dal contribuente, dei quali dà conto partitamente, il recente avvio dell'attività del contribuente; l'elevatezza dei costi di avviamento, non in grado di condurre all'aritmetica definizione di maggiori ricavi se non nel futuro; il contemporaneo impegno degli sudi universitari, con il sostenimento di otto esami nell'anno oggetto di accertamento, e la necessità di frequenza parziale dei corsi, perviene al convincimento che il contribuente non poteva dedicare molto tempo al lavoro». Pertanto, il ricorso viene respinto. http://www.telediritto.it/index.php/servizi-l-angolo-del-professionista/6577-ridotto-il-reddito-presunto-dell-avvocato-studente
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