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  • Le esigenze condominiali prevalgono sul diritto all'uso del nuovo inquilino

    L'acquisto di un appartamento e la concessione in uso della mansarda al piano superiore non consentono al nuovo inquilino di apportare delle modifiche strutturali al vano scala per accedere più facilmente al piano sovrastante ove sia lo spazio oggetto del diritto reale di godimento. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 40/2015 .

    I fatti. La Corte si è trovata alla prese con una vicenda in cui un condomino nel novembre del 1989, stipulando apposito contratto presso il notaio, aveva acquistato la proprietà di una porzione del quinto piano oltre a un'annessa area di solaio adibita a mansarda ubicata al sesto e ultimo piano. Nel contratto veniva riconosciuto l'uso e il godimento esclusivo del terrazzo prospicente l'area di solaio adibita a mansarda anche se quest'ultima era gravata da una servitù di accesso a favore del condominio per la manutenzione e gestione degli enti condominiali.


    Opere del nuovo inquilino. Il nuovo arrivato, tuttavia, vista la precarietà della scala che conduceva al sesto piano aveva provveduto a rimuoverla e a predisporne un'altra che le consentisse un rapido accesso al terrazzo. La Corte, tuttavia, in linea con quanto già espresso dai giudici di merito, ha finito per considerare propria una parte del condominio (il vano scale) apportando delle modifiche senza averne il titolo giuridico per farlo. Così la Corte d'appello di Milano aveva decretato l'abbattimento della nuova scala e il ripristino della situazione prima dei lavori. E a poco è servita la contestazione secondo cui la nuova scala fosse una conditio sine qua non per godere del terrazzo sovrastante.

    Conclusioni. Questo perchè - si legge nella sentenza - nè il condominio nè il nuovo inquilino avevano mai chiesto una decisione sulla pertinenzialità della porzione immobiliare in contestazione. E in assenza di una risposta così importante sulla base di quanto disposto dall'articolo 1117 del codice civile le parti dell'edificio si presumono comuni, non suscettibili, pertanto, di una modifica di destinazione su base arbitraria.

    http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-01-08/le-esigenze-condominiali-prevalgono-diritto-uso-nuovo-inquilino-173156.php?uuid=ABoP6raC

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