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  • Avvocati con soci di capitale

    Avvocati, notai, farmacisti e ingegneri. Il disegno di legge concorrenza, licenziato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, coinvolge tutti questi professionisti dettando novità che, è già facile prevedere, provocheranno molte discussioni nelle Aule parlamentari. Per quanto riguarda la professione forense, viene esclusa l’esclusività della consulenza stragiudiziale ai soli avvocati, ferma restando la necessità di patrocinio
    da parte di un avvocato in qualsiasi grado di giudizio. Si rende così possibile a esperti e consulenti, anche se non iscritti all’albo degli avvocati, di fornire consulenza legale, ampliando così il bacino di offerta del servizio e la libertà del cliente. Inoltre, sulla costituzione di associazioni tra gli avvocati, vengono cancellate le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista, abrogando le norme che impongono agli associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell’associazione e il divieto per l’avvocato di aderire a più di un’associazione. Circa la facoltà di esercizio della professione in forma societaria, per evitare contrasti con la disciplina generale in materia di società tra professionisti, si estende anche agli avvocati l’applicabilità dell’articolo 10 della legge n. 183/2011, che consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura di un terzo dei conferimenti. Inoltre, il Ddl concorrenza chiarisce che l’obbligo di fornire il preventivo della parcella non è più subordinato a una esplicita richiesta dell’assistito. In ambito notarile, invece, per garantire una distribuzione delle sedi più capillare, si sopprime il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla «quantità degli affari» e alla garanzia di «un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali». Viene poi ampliata a livello regionale la competenza a stipulare da parte del singolo notaio, mentre si allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni. Si esclude, poi, l’atto pubblico per le compravendite immobiliari relative a beni immobili a uso non abitativo di valore catastale inferiore ai 100mila euro (nonché per la donazione costituzione o la modificazione di diritti su questi beni). Quindi queste operazioni si potranno svolgere anche presso avvocati con almeno cinque anni di esercizio e purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del contratto. «La soglia posta a 100mila euro fa riferimento - spiega la relazione illustrativa al Ddl - a una fetta consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non gravare in maniera eccessiva sulla parte assicurativa dei professionisti che possono intervenire in sostituzione del notariato. L’esclusione degli immobili ad uso abitativo vuole costituire un bilanciamento tra le esigenze di apertura del mercato con l’approccio a volte ideologico che si ha nell’acquisto della casa di abitazione, a differenza che per le ulteriori transazioni immobiliari, anche di identico valore». http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-02-22/avvocati-soci-capitale-081336.shtml?uuid=ABfbNwyC

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