Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Divorzio, la nuova convivenza fa perdere l'assegno

    La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell'assegno divorzile. Dunque, anche se il successivo legame si rompe, l'assegno non è più dovuto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile 2015 n. 6855 , accogliendo il ricorso di un marito
    obbligato a versare mille euro al mese alla ex moglie che durante la procedura di separazione aveva iniziato una nuova stabile convivenza, che aveva portato alla nascita di due figli, ma che poi era cessata. La Suprema corte supera così anche il precedente orientamento (Cassazione n. 17195/2011) secondo cui al sorgere di una nuova "famiglia" vi sarebbe una sorta di «quiescenza del diritto all'assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto». Le caratteristiche della convivenza - I giudici di Piazza Cavour chiariscono in primis che la nuova convivenza deve avere «i connotati di stabilità e continuità», costituendo «un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio». Solo in questi casi, infatti, la «mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto"». «A quel punto – prosegue la Corte - si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile». Anche se, precisa la sentenza, «non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale». L'assegno divorzile - E così tornando al punto centrale della questione, per la Cassazione è «assai più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli)». Del resto, argomentano i giudici, va anche considerata la condizione dell'ex coniuge che al termine della convivenza «si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo». Dunque, nel caso specifico, accertata la convivenza more uxorio, del resto coronata dalla nascita di due figli, la Cassazione ha ritenuto che la successiva cessazione della relazione, e del relativo apporto economico, «non potrebbe costituire titolo per ottenere l'assegno divorzile». http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-13/divorzio-nuova-convivenza-fa-perdere-assegno-123623.php?uuid=ABj0WYOD

0 comments:

Leave a Reply