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  • Legittima la notifica semplificata se il messo attesta che il destinatario è sconosciuto

    È legittima la notifica presso la casa comunale nel caso in cui sia fallita quella presso la residenza anagrafica e da informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere il destinatario risulti sconosciuto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8114/2015 , accogliendo la domanda dei creditori di un fallimento. Il caso - La Corte di appello, al contrario, aveva ritenuto illegittimo il ricorso alla particolare
    procedura di notifica utilizzabile, ex articolo 143 del C.p.c ., per i soggetti sconosciuti. In particolare, secondo la sentenza di secondo grado, il Fallimento, dopo la relata negativa, avrebbe dovuto svolgere altre indagini che se effettuate avrebbero permesso di conoscere il diverso domicilio o residenza. Per il ricorrente, invece, va applicata la diversa regola per cui al notificante è richiesta l'ordinaria diligenza e non l'obbligo di condurre ricerche straordinarie. Per cui la Corte di merito avrebbe errato nel dare risalto unicamente alla indicazione dei notificandi secondo cui il nome era sul citofono, e trascurando le indagini del messo che aveva riferito la versione del portiere secondo cui si trattava di soggetti sconosciuti. La motivazione – Posizione fatta propria sul punto dalla Suprema corte secondo cui «deve ritenersi integrata la normale diligenza da parte del notificante che ha esperito rituali ricerche anagrafiche e ha fatto affidamento sul compimento di indagini, effettuate dall'ufficiale giudiziario, presso il portiere». Indagini, prosegue la sentenza, svolte in un luogo in cui è ragionevole ritenere siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato. Mentre, a chi - come il notificante - non è dotato di particolari poteri di indagine, «non può richiedersi l'uso di diligenza straordinaria nello svolgimento di indagini approfondite, dovendo, piuttosto, ricadere sul notificando, che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica, il rischio della irreperibilità». Né contrasta con tale giurisprudenza, continuano gli ermellini, quella che ritiene nulla la notifica ai sensi dell'articolo 143 del C.p.c . tutte le volte che la stessa sia stata effettuata solo sulla base della certificazione anagrafica del trasferimento verso luogo ignoto. In tal caso infatti, «erroneamente considerato applicabile alla specie dal giudice di appello», manca ogni possibile indagine in concreto e il ricorso all'articolo 143 si fonda solo sul trasferimento verso destinazione ignota risultante dall'anagrafe. Da qui la cassazione della sentenza impugnata e l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Dovendosi ritenersi integrata la normale diligenza richiesta al notificante, è legittima la notifica dell'atto di citazione effettuata ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. qualora il notificante abbia previamente proceduto a notificare l'atto nella residenza risultante dall'anagrafe e, dalle informazioni assunte dall'ufficiale notificante presso il portiere dello stabile, il notificando sia risultato sconosciuto all'indirizzo noto». http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-21/legittima-notifica-semplificata-se-messo-attesta-che-destinatario-e-sconosciuto-174359.php?uuid=ABo666SD

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