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  • Dal 26 maggio 2015 divorziare sarà più facile: basteranno solo dodici o sei mesi

    Con disposizioni che potranno essere subito applicate, anche nel caso in cui il processo di se­parazione dovesse ancora essere pendente, il legislatore, con la nuova legge 6 maggio 2015 n. 55 - pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell'11 maggio 2015 n. 107 - e in vigore dal 26 maggio, ha ridotto il termine minimo per proporre la domanda di divorzio portandolo a un anno dall'udienza presidenziale, nel caso di separazione
    giudiziale (e sempre, ovviamente, che si sia formato il giudicato sullo status), ovvero a sei mesi, ugualmente dall'udienza presidenziale, se vi è stata separazione consensuale omologata. I nuovi termini minimi per il divorzio - Il termine minimo è di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente anche se il procedimento nasce come giudiziale e si consensualizza nella stessa udienza presi­denziale o successivamente. Sono naturalmente equiparati alla separazione consensuale omologata sia l'accordo di separa­zione raggiunto attraverso la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (articolo 6, primo comma, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162) sia l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli con l'assistenza fa­coltativa di un avvocato davanti all'ufficiale di stato civile (articolo 12 della normativa citata). In tali casi il termine minimo di sei mesi per poter proporre domanda di divorzio decorre rispettivamen­te dalla data certificata dell'accordo ovvero dalla data dell'atto concluso davanti all'ufficiale di stato civile (articolo 12, comma 4, della normativa citata, come precisato nella circolare n. 19/2014 del ministero dell'Interno) e non dalla successiva data della conferma di tale accordo prevista nella legge. A differenza di quanto qualche proposta di legge aveva ipotizzato prevedendo un allungamento dei tempi in caso di prole minorenne, i termini indicati non subiscono variazione nel caso in cui vi siano figli minori. La presenza di figli minori nati nel matrimonio non incide, quindi, sulla durata del periodo minimo di separazione necessario per richiedere il divorzio. Divorziare può diventare, perciò, questione di pochi mesi. Nonostante che il divorzio sia certamente una facoltà, la maggiore brevità dei termini per di­vorziare nel caso di separazione consensuale, è evidentemente motivata dalla necessità di non frustrare la comune decisione dei coniugi di accelerare l'uscita dal matrimonio. I motivi della riforma - Quanto alle motivazioni della riforma, pressoché in tutte le relazioni che hanno accompagnato le molteplici proposte parlamentari, si legge che la disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali e che la realtà odierna ci dice che il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio non serve in alcun modo come incentivo per la ricostruzione di esperienze di coppia ormai logorate e che, in­vece, funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto è legata a queste situazioni necessitate in cui la convivenza di fatto non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge. Per questo - si legge nelle relazioni illustrative - pur confermando la necessità che intercorra un periodo di tempo tra la separazione e il divorzio nonché il tentativo di conciliazione affidato al giudice, è apparso ai parlamentari opportuno diminuire il periodo di durata minima della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio. Effettivamente il decorso di un termine eccessivamente lungo per poter giungere a una solu­zione legale definitiva della scissione coniugale non può che aggravare i rapporti personali tra le parti, rappresentando potenzialmente anche un rischio effettivo di traumi per i figli. La sdrammatizzazione del divorzio - Con la legge nuova si sta per esaurire, perciò, quel lento processo di sdrammatizzazione del di­vorzio nella realtà giuridica italiana che è stata la caratteristica costante delle riforme degli ultimi trent'anni. Con la legge del 70 servivano cinque anni, dopo la separazione, solo per proporre la domanda di divorzio e se vi era opposizione dell'altro coniuge si poteva arrivare ad attendere fino a sette anni. La riforma del divorzio del 1987 portò a tre anni il termine minimo che tuttavia, in caso di contenzioso di separazione prolungato nel tempo, il più delle volte veniva anche di molti anni superato. La situazione cambiò con l'introduzione - dapprima in giurisprudenza (Cassazione 13312/99; sezioni Unite 15248/2001; 15157/2005) e poi con la riforma processuale del 2005 - della sentenza non definitiva di separazione (articolo 709-bis del Cpc ) tendenzialmente in gra­do di ridurre fortemente i tempi per proporre la domanda di divorzio, superato il triennio minimo di legge dall'udienza presidenziale. Il legislatore, nel ridurre ora al minimo i tempi tra le due procedure, sembra aver preso atto di una maggiore contiguità tra la separazione e il divorzio, evidentemente percepiti in questo mo­mento storico come un'incomprensibile duplicazione di procedimenti nella crisi della vita coniu­gale. Una contiguità che di recente è stata anche audacemente segnalata dalla giurisprudenza nelle due sentenze che hanno equiparato di fatto la condizione di separazione a quella divorzile, ritenendo in caso di separazione non più operativa la sospensione della prescrizione tra i coniugi (articolo 2941, n. 1, del Cc ) trattati, quindi, alla stregua di coniugi divorziati (Cass. 7981/2014; 18078/2014). Si legge in quest'ultima sentenza che «l'originaria idea che lo stato di separa­zione (...) pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura, rimanendo possibile la ricostituzione (mediante la riconciliazione) della coesione familiare (così Corte costituzionale 35/76), è oggi ampiamente superata, se si considera che la separazione non è più un momento di riflessione e ripensamento prima di riprendere la vita di coppia, e nemmeno solo l'anticamera del futuro divorzio, ma rappresenta il momento della sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo matrimoniale». Come in alcune proposte di legge era stato anche evidenziato, la riduzione dei tempi per il di­vorzio è stata anche sollecitata dalla prassi del “turismo da divorzio” che consente alle coppie, prendendo la residenza temporanea per esempio in Olanda, Belgio, Stati Uniti, Gran Bretagna o Germania, di ottenere il divorzio in pochi mesi. In Romania, Spagna e Bulgaria sono sufficienti meno di 48 ore per ottenere una sentenza di divorzio pienamente riconosciuta anche in Italia sulla base del regolamento europeo sulle cause matrimoniali n. 2201/2003. In ogni caso negli altri Paesi europei la situazione è da tempo diversa. In Finlandia, in Svezia e in Austria non è prevista una causa di separazione prima di quella di divorzio, mentre in Francia, Germania e Spagna la separazione non costituisce condizione essenziale per chiedere il divorzio, per cui è sufficiente la separazione di fatto per un determinato periodo di tempo. In Svezia la richiesta di divorzio è automaticamente e immediatamente accettata se a presentarla sono entrambi i co­niugi, mentre se uno dei due coniugi si oppone possono essere necessari alcuni mesi. In Francia, Olanda, Inghilterra e Germania il tempo per ottenere il divorzio va da pochi mesi a un massimo di due anni. In Spagna, con l'introduzione nel 2005 del «divorzio espresso», esiste la possibilità di divorziare unilateralmente e in modo immediato. Il processo di sdrammatizzazione del divorzio terminerà definitivamente quando il legislatore ri­terrà maturi i tempi per eliminare il giudizio di separazione che ancora in Italia e in altri pochissimi Paesi (per esempio Irlanda del Nord, Polonia, Malta) precede necessariamente quello di divorzio. I tempi sarebbero, a dire il vero, già maturi considerato che le recenti riforme hanno addirittu­ra degiurisdizionalizzato le procedure di separazione e di divorzio - sia pure in assenza di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave; articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014 sopra ricordata) - sottraendole al controllo dei tribunali e stravolgendo improvvisamente principi che la nostra tradizione giuridica non aveva mai prima d'ora così vistosamente intaccato. E in effetti nelle proposte di legge sul divorzio breve era addirittura contenuta anche una molto discussa disposizione - poi stralciata per non ritardare l'approvazione della riforma - che consentiva alle coppie senza figli di divorziare immediatamente saltando la separazione. Il cammino della nuova legge - Eppure a rileggere la storia recente, il cammino verso la nuova legge non è stato affatto facile. Era iniziato nel 2002 con una proposta di legge alla Camera nell'allora XIV legislatura (n. 2444), ripresentata nel 2009 (n. 2325 nella XVI legislatura) e poi approdata nella attuale XVII legisla­tura dove è stata discussa insieme ad altre numerose proposte di tutti i gruppi parlamentari. Il testo unificato di queste proposte è stato trasmesso al Senato il 30 maggio 2014 (S 1504) ed è ritornato in seconda lettura alla Camera che lo ha definitivamente approvato il 21 aprile 2015. Problemi aperti e conseguenze della riforma - Si ripropongono come critici, tuttavia, alcuni aspetti che il legislatore non ha voluto trattare e che in qualche proposta e passaggio parlamentare si era pure tentato di risolvere. Per esempio non è ancora stato risolto il problema della sovrapposizione procedimentale tra la separazione e il di­vorzio nel caso in cui il procedimento divorzile inizi prima che si esaurisca quello di separazione; situazione che, con l'anticipazione del giudicato di separazione (resa possibile dalla sentenza non definitiva sullo status), è diventata nei tribunali molto diffusa con spesso inutile duplicazione delle medesime attività istruttorie. Alcuni autori hanno ipotizzato che il giudice del divorzio potrebbe sospendere ogni decisione sulle questioni patrimoniali in attesa della decisione del giudice della separazione. Qualcuno aveva più ragionevolmente suggerito in sede parlamentare che la cogni­zione sulla domanda di divorzio dovesse essere attribuita in questi casi al giudice stesso della se­parazione. La questione non è stata affrontata dalla nuova legge e il problema è rimasto aperto. Dal punto di vista dei principi sostanziali l'avvicinamento tra la separazione e il divorzio potrebbe interessare oltre i tempi anche la natura dei due fenomeni, come dimostra proprio la questione cui si è accennato relativa all'interpretazione restrittiva data in giurisprudenza alla norma sulla sospensione della prescrizione tra coniugi che, negando la sospensione della prescrizione nel caso di separazione, equipara di fatto i coniugi separati a quelli divorziati. In questa prospetti­va sembrano inevitabilmente destinate a scomparire presto anche le distinzioni che ancora si propongono tra la funzione dell'assegno di separazione e quella dell'assegno divorzile. Il diritto vivente appare infatti ormai fortemente indirizzato verso il definitivo superamento del mito della conservazione del tenore di vita pregresso (Corte costituzionale 11/2015) con una soluzione che in sé è idonea a valere sia nella separazione che nel divorzio. E d'altro lato, in una prospettiva di ri­dimensionamento della funzione tradizionalmente predominante e trainante della separazione, sembra logico ipotizzare e auspicare l'adozione di un nuovo e unitario modello di obbligazione economica postmatrimoniale fondato su parametri diversi da quelli attuali, specificamente su parametri che, senza disconoscere l'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella vita familiare, sappiano guardare soprattutto al futuro (capacità di guadagno, età, condizioni di vita) anziché in modo predominante al passato (conservazione del tenore di vita pregresso). L'accesso molto rapido al divorzio avrà anche la conseguenza di ridurre se non di azzerare l'appetibilità della domanda di addebito nel processo di separazione, quanto meno con riguardo al profilo della privazione dei diritti successori che consegue ipso iure alla pronuncia di divorzio. Questa considerazione, unita all'altra che si è fatta, sulla opportunità di pensare a un nuovo e unitario modello di obbligazione economica postmatrimoniale fondato soprattutto sulle necessità future anziché sull'esperienza coniugale pregressa, potrebbe condurre anche al convincimento che i tempi sono maturi per eliminare l'istituto dell'addebito dal processo di separazione, lascian­do al giudice (come avviene oggi in sede divorzile) il compito di valutare il peso che le ragioni della decisione possono avere sugli altri elementi che fondano il riconoscimento del diritto a un contributo economico postconiugale. Un addebito che non serve per i profili successori e che è superato dal riconoscimento di nuovi modelli di riferimento su cui fondare i diritti postconiugali, è un addebito che può essere cancellato senza traumi. La riduzione dei tempi per il divorzio avrà anche riflessi certamente significativi in tutte quelle evenienze in cui la durata stessa del matrimonio ha la funzione di parametrare le pretese degli interessati, come avviene nella valutazione della durata del matrimonio ai fini dell'assegno di mantenimento, delle quote di indennità di fine rapporto spettanti all'ex coniuge o della eventuale suddivisione della pensione di reversibilità. http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-05-14/dal-26-maggio-2015-divorziare-sara-piu-facile-basteranno-solo-dodici-o-sei-mesi-115930.php?uuid=AB89gCgD

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