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  • Divorzio breve: via alle nuove regole dal 26 maggio. Ecco cosa cambia Fonte: Divorzio breve: via alle nuove regole dal 26 maggio. Ecco cosa cambia

    Entrerà in vigore il prossimo 26 maggio la nuova legge sul divorzio breve (l. n. 55/2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 107/2015). A breve, dunque, saranno pienamente operative le novità approvate in via definitiva il 22 aprile scorso dalla Camera (leggi: “Il divorzio breve è legge.
    Ci si potrà dire addio in sei o dodici mesi”) che consentiranno alle coppie di dirsi addio al massimo in 12 mesi, che diventano 6 in presenza di accordi consensuali. Novità che riguardano, peraltro, un “esercito” di ben 50mila coppie che divorziano ogni anno in Italia e di altre 90mila che si separano.
    Ecco i punti chiave della riforma:                                                                              

    -     1 anno per dirsi addio in sede giudiziale

    Con la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce notevolmente i tempi della separazione.
    In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basterà 1 anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
    Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.

    -     6 mesi per la consensuale

    Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
    Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose.

    -     Comunione sciolta prima

    L’art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
    Finora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento infatti avverrà nel momento in cui “il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati” (all’udienza di comparizione, per le separazioni giudiziali), ovvero “alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato” (per le consensuali).
    L’ordinanza, inoltre, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separata deve essere inviata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.

    -     Processi in corso

    Altro punto cardine della riforma è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015.

    Pertanto, le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio. 

    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_18331.asp


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