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  • Separazioni e divorzi dal sindaco anche se c’è l’assegno mensile

    Con l'avvento delle disposizoni della Circolare del Ministero dell'Interno nr. 0001307 del 24 aprile 2015 e già comunicata a tutti gli Uffici interessati, sarà finalmente possibile a quei coniugi che vogliano regolare, direttamente, la loro separazione - il loro divorzio o la modifica delle disposizioni di questi accordi – raggiungendo l'accordo davanti al Sindaco, optare per questa soluzione, senza più che possa esser di
    ostacolo né la presenza di “altri figli” avuti da precedente relazione, né la previsione di accordi che si limitino a regolare importi mensili, come l'assegno di separazione o quello di divorzio. Sono dunque queste le due più rilevanti novità interpretative, che fanno giustizia di una prima interpretazione minsiteriale - circolari nr. 16 e nr. 19 del 2014 - che si era da subito palesata come ingiustamente limitativa delle potenzialità della nuova normativa ed ingiustificatamente lesiva dei diritti dei coniugi, a raggiungere gli accordi previsti dall'art. 12 della legge nr. 162. Il testo normativo aveva, infatti, previsto la possibilità diretta, per i coniugi, di regolare direttamente tra loro, con la sola presenza facoltativa di un avvocato, gli accordi per la definzione del loro matrimonio, per la definizione del loro divorzio od infine per la modifica delle condizioni concordate in questi atti, indicando come pre-condizioni necessarie, per regolare così il nuovo assetto di vita familiare, l'assenza di figli ed il fatto che l'accordo non prevedesse “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali indicazioni erano state poi estremizzate dalle prime, superate, disposizioni delle Circolari interpretative , che nel cogliere non correttamente lo spirito della norma avevano “escluso” dalla possibilità di raggiungere un accordo diretto, i coniugi che avessero, comunque, un figlio da tutelare, anche se questo non fosse il frutto del matrimonio in essere, ma fosse il figlio avuto con altro diverso partner. Ancora la limitazione prevista dall'art. 12 e riferita all'assenza nell'accordo diretto di disposizioni che “contenessero patti di trasferimenti patrrimoniali” era stata in un primo momento letta ed interpretata nel senso di non consentire il recepimento diretto, da parte dell'Ufficiale di Stato civile, di tutti quegli accordi che prevedessero, comunque, la previsione di un importo mensile a titolo di assegno separativo o divorzile, frutto di un accordo diretto tra i coniugi. Patti di trasferimento mobiliare, erano dunque considerati anche gli accordi separativi che contenessero un qualsivoglia riconoscimento economico, tra i coniugi, ed il loro divieto aveva, di fatto, ridotto grandemente, ed in modo incongruo, alla luce dell'ultima Circolare in esame, la platea delle coppie di coniugi che astrattamente potevano usufruire della disciplina di cui all'art. 12 della legge 162/14. Diversamente ragionando il Minstero dell'Interno perviene a questa specificazione : si considerano patti di trasferimento patrimoniale solo quei patti che siano “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”, non rientrando nel divieto della norma, la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile, di un “obbligo di pagamento” di una somma mensile a titolo di “assegno periodico.” Sarà quindi possibile trattare con la procedura di cui all'art. 12 anche quei coniugi senza figli che vogliano comunque riconoscersi un importo mensile a titolo separativo o divorzile o che vogliano diversamente modificare tale importo. La circolare del Ministero nr. 0001307si conclude poi risolvendo anche due altri aspetti operativi, dell'iter della negoziazione assista in tema di famiglia. Un primo relativo al dies a quo per il conteggio della sanzione, in merito l'interpretazione corretta è quella che vede come il tempo dei dieci giorni, decorra dalla data della “comunicazione” del placet del Pubblico Ministero, di fatto onerando tali Uffici, dell'obbligo della comunicazioned del placet agli Avvocati delle parti. Un secondo aspetto foriero di complicazioni non coerenti, era quello relativo alla richiesta della contemporanea presenza di entrambi gli avvocati delle parti, al momento della presentazione avanti all'Ufficiale di Stato Civile dell'accordo di separazione: una prima linea interpretativa sosteneva infatti l'applicabilità della sanzione a quell'avvocato, dei due, che non avesse, anche lui, presentato presso gli uffici del comune la copia dell'accordo. Diversamente l'interpretazione ministeriale corretta, ora introdotta, è quella per la quale sarà sufficiente che provveda alla trasmissione, anche uno dei due legali dei coniugi, che abbia assistito ed autenticato la sottoscrizione dei coniugi all'accordo. Con l'avvento delle disposizoni della Circolare del Ministero dell'Interno nr. 0001307 del 24 aprile 2015 e già comunicata a tutti gli Uffici interessati, sarà finalmente possibile a quei coniugi che vogliano regolare, direttamente, la loro separazione - il loro divorzio o la modifica delle disposizioni di questi accordi – raggiungendo l'accordo davanti al Sindaco, optare per questa soluzione, senza più che possa esser di ostacolo né la presenza di “altri figli” avuti da precedente relazione, né la previsione di accordi che si limitino a regolare importi mensili, come l'assegno di separazione o quello di divorzio. Sono dunque queste le due più rilevanti novità interpretative, che fanno giustizia di una prima interpretazione minsiteriale - circolari nr. 16 e nr. 19 del 2014 - che si era da subito palesata come ingiustamente limitativa delle potenzialità della nuova normativa ed ingiustificatamente lesiva dei diritti dei coniugi, a raggiungere gli accordi previsti dall'art. 12 della legge nr. 162. Il testo normativo aveva, infatti, previsto la possibilità diretta, per i coniugi, di regolare direttamente tra loro, con la sola presenza facoltativa di un avvocato, gli accordi per la definzione del loro matrimonio, per la definizione del loro divorzio od infine per la modifica delle condizioni concordate in questi atti, indicando come pre-condizioni necessarie, per regolare così il nuovo assetto di vita familiare, l'assenza di figli ed il fatto che l'accordo non prevedesse “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali indicazioni erano state poi estremizzate dalle prime, superate, disposizioni delle Circolari interpretative , che nel cogliere non correttamente lo spirito della norma avevano “escluso” dalla possibilità di raggiungere un accordo diretto, i coniugi che avessero, comunque, un figlio da tutelare, anche se questo non fosse il frutto del matrimonio in essere, ma fosse il figlio avuto con altro diverso partner. Ancora la limitazione prevista dall'art. 12 e riferita all'assenza nell'accordo diretto di disposizioni che “contenessero patti di trasferimenti patrrimoniali” era stata in un primo momento letta ed interpretata nel senso di non consentire il recepimento diretto, da parte dell'Ufficiale di Stato civile, di tutti quegli accordi che prevedessero, comunque, la previsione di un importo mensile a titolo di assegno separativo o divorzile, frutto di un accordo diretto tra i coniugi. Patti di trasferimento mobiliare, erano dunque considerati anche gli accordi separativi che contenessero un qualsivoglia riconoscimento economico, tra i coniugi, ed il loro divieto aveva, di fatto, ridotto grandemente, ed in modo incongruo, alla luce dell'ultima Circolare in esame, la platea delle coppie di coniugi che astrattamente potevano usufruire della disciplina di cui all'art. 12 della legge 162/14. Diversamente ragionando il Minstero dell'Interno perviene a questa specificazione : si considerano patti di trasferimento patrimoniale solo quei patti che siano “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”, non rientrando nel divieto della norma, la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile, di un “obbligo di pagamento” di una somma mensile a titolo di “assegno periodico.” Sarà quindi possibile trattare con la procedura di cui all'art. 12 anche quei coniugi senza figli che vogliano comunque riconoscersi un importo mensile a titolo separativo o divorzile o che vogliano diversamente modificare tale importo. La circolare del Ministero nr. 0001307si conclude poi risolvendo anche due altri aspetti operativi, dell'iter della negoziazione assista in tema di famiglia. Un primo relativo al dies a quo per il conteggio della sanzione, in merito l'interpretazione corretta è quella che vede come il tempo dei dieci giorni, decorra dalla data della “comunicazione” del placet del Pubblico Ministero, di fatto onerando tali Uffici, dell'obbligo della comunicazioned del placet agli Avvocati delle parti. Un secondo aspetto foriero di complicazioni non coerenti, era quello relativo alla richiesta della contemporanea presenza di entrambi gli avvocati delle parti, al momento della presentazione avanti all'Ufficiale di Stato Civile dell'accordo di separazione: una prima linea interpretativa sosteneva infatti l'applicabilità della sanzione a quell'avvocato, dei due, che non avesse, anche lui, presentato presso gli uffici del comune la copia dell'accordo. Diversamente l'interpretazione ministeriale corretta, ora introdotta, è quella per la quale sarà sufficiente che provveda alla trasmissione, anche uno dei due legali dei coniugi, che abbia assistito ed autenticato la sottoscrizione dei coniugi all'accordo. Separazioni e divorzi fai-da-te davanti al sindaco più facili. La circolare del ministero dell’Interno 6/2015 - già arrivata ai Comuni - spiega che la presenza di figli avuti da precedenti relazioni o il contenuto economico limitato all’assegno mensile non sono di ostacolo alla nuova procedura extra-tribunale varata con la legge 162/2014. Si supera così l’impasse creata da una prima interpretazione ministeriale - circolari 16 e 19 del 2014 - ingiustamente limitativa delle potenzialità della riforma. L’articolo 12 della legge 162 ha previsto che i coniugi (ex) possano regolare direttamente tra loro - con la sola presenza facoltativa di un avvocato - la separazione, il divorzio e le modifiche delle condizioni concordate in questi atti a patto che non ci siano figli che l’accordo non preveda «patti di trasferimento patrimoniale». La prime disposizioni interpretative, come detto, avevano escluso dalla possibilità di raggiungere un accordo diretto i coniugi che avessero comunque un figlio da tutelare, anche se questo non fosse il frutto del matrimonio in essere, ma fosse il figlio avuto con altro diverso partner. Inoltre, la limitazione prevista dall’articolo 12 e riferita all’assenza nell’accordo di disposizioni che «contenessero patti di trasferimenti patrimoniali» era stata in un primo momento letta e interpretata nel senso di non consentire il recepimento, da parte dell’ufficiale di Stato civile, di tutti gli accordi che contenessero la previsione di un importo mensile a titolo di assegno separativo o divorzile, frutto di un accordo diretto tra i coniugi. Patti di trasferimento mobiliare erano dunque considerati tutti quelli con un qualsiasi riconoscimento economico tra i coniugi e il loro divieto aveva ridotto grandemente la platea delle coppie che potevano usufruire del nuovo iter. Ora il ministero dell’Interno specifica: si considerano patti di trasferimento patrimoniale solo i patti che siano «produttivi di effetti traslativi di diritti reali»; non rientra nel divieto della norma, la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato civile, di un «obbligo di pagamento» di una somma mensile a titolo di «assegno periodico». La circolare 6/2015 risolve poi altri due dubbi operativi nel caso in cui la separazione o il divorzio seguano l’iter di negoziazione assistita da due avvocati (ex articolo 6, in presenza di figli della coppia). Cade l’interpretazione che richiedeva la contemporanea presenza di entrambi gli avvocati delle parti al momento della presentazione degli accordi all’ufficiale di Stato civile, pena sanzione al professionista “assente”. Ora il ministero ritiene sufficiente la presentazione (e quindi la presenza) da parte di uno solo dei due legali dei coniugi che abbia assistito e autenticato la sottoscrizione all’accordo. La circolare, infine, stabilisce che il dies a quo per il conteggio dei dieci giorni dopo i quali scatta la sanzione a carico dell’avvocato che deposita in ritardo gli accordi decorre dalla data della «comunicazione» del via libera da parte del pm, che così vi è obbligato. http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2015-04-29/separazioni-e-divorzi-sindaco-anche-se-c-e-l-assegno-mensile-213537.php?uuid=ABQSFBYD

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