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  • Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

    Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p. consta in realtà di tre distinte figure delittuose, poste in rapporto di reciproca autonomia, a difesa dell’istituzione matrimoniale e dei vincoli di solidarietà che l’ordinamento riconnette ad essa.
    Art. 570 comma 1
    In particolare, il primo comma dell’art. 570 appare la fattispecie più controversa e anche, probabilmente, la meno applicata.
    La norma presidia, infatti, un “generico dovere di assistenza” nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che ‘abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge’.

    Già ad una prima lettura è abbastanza evidente, dunque, la poca determinatezza della condotta criminosa, laddove il Legislatore richiama il concetto di “ordine e morale delle famiglie” (che avrà certamente un significato diverso rispetto al tempo in cui il Codice veniva redatto) , e allo stesso tempo non specifica il contenuto degli “obblighi di assistenza”; inoltre, è certamente obsoleto il sanzionamento penale dell’abbandono del domicilio domestico (quello che in passato andava sotto il nome di “abbandono del tetto coniugale”)

    Art. 570 comma 2
    Meno problematiche appaiono, invece, l’interpretazione e l’applicazione delle fattispecie contenute nel secondo comma – di natura più squisitamente economica – che perseguono rispettivamente:

    1) Chi malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore;

    2) Chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua (del coniuge) colpa.
    Far mancare i mezzi di sussistenza

    È proprio la fattispecie di cui al numero 2) del secondo comma il reato più frequentemente contestato fra i tre. Riguardo a questa, si osserva innanzitutto che il numero dei potenziali soggetti attivi comprende coniugi e genitori (di figli sia legittimi che naturali, ovviamente), ma anche nonni e figli maggiorenni – visto che la norma fa riferimento agli ascendenti e discendenti.

    Per quel che attiene alla condotta, secondo l’opinione pressoché concorde di Dottrina e Giurisprudenza, il concetto di ‘sussistenza’ andrebbe inteso nel senso di soddisfazione delle basilari esigenze di vita: perciò, non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione etc..

    Allo stesso tempo, però, la sussistenza avrebbe portata meno ampia del concetto civilistico di ‘mantenimento’, che – in sede di separazione o divorzio – si determina in base al tenore di vita precedente alla divisione dei due coniugi. A questo proposito va detto, tuttavia, che l’introduzione con la legge 54/2006 (sul c.d. Affido Condiviso) del reato di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti della prole ha finito (quasi) per assorbire la fattispecie di cui all’art. 570 comma 2, numero 2, quando i soggetti passivi siano i figli: tale ultima norma, infatti, ricollega la commissione del reato al semplice fatto di omettere il versamento dell’assegno stabilito dal giudice a favore dei figli minori, indipendentemente dallo stato di bisogno di questi.

    Malversare o dilapidare i beni
    Parlando invece dell’ipotesi di malversazione o dilapidazione di cui al numero 1) secondo comma, va precisato che tale condotta è integrata non già da un singolo atto, bensì da un comportamento reiterato nel tempo.

    Pene e aspetti procedurali
    I reati di cui all’art. 570 c.p. sono tutti puniti con la reclusione da 15 giorni a 1 anno, e con la multa fino a 1.032 euro. Stesse sanzioni si applicano a chi compia il reato di violazione degli obblighi di natura economica (art. 3 l. 54/2006). Quando commessi in danno di minori, i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare sono tutti procedibili d’ufficio; è altresì procedibile d’ufficio il reato di cui all’art. 3 l. 54/2006. È invece necessaria la querela della persona offesa, nel caso questa si identifichi nel coniuge o in persona maggiorenne.

    http://www.studiocataldi.it/articoli/18505-il-reato-di-violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare.asp

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