Riforma della giustizia: come cambia il Pct
È legge da ieri
il decreto n. 83/2015, il c.d. “d.l.
fallimenti” che oltre ad incidere notevolmente in materia di accesso al
credito, procedure concorsuali, giustizia civile e organizzazione
giudiziaria,
interviene anche sul processo civile telematico con diverse novità.
Ecco, in pillole, le modifiche apportate:
- Deposito telematico anche degli atti introduttivi
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Risolvendo
uno dei diversi punti controversi della rivoluzione digitale della
giustizia italiana, l’art. 19 del decreto, modificando le norme
contenute nell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012, dispone che “è sempre ammesso” il deposito telematico di ogni atto processuale e dei documenti presentati
dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la P.A. per stare in
giudizio personalmente, sia in primo grado che in appello. Ciò vale,
ovviamente, a partire dagli atti introduttivi del giudizio che dovranno, quindi, essere accettati da ogni cancelleria.
Poteri di certificazione
Viene attribuito ai difensori, agli ausiliari del giudice ed esteso ai dipendenti che rappresentano in giudizio la P.A. (cfr. art. 16-decies) il potere di certificare la conformità all’originale della copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice su supporto analogico, depositati per via telematica.
La copia (informatica o analogica) munita
dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia
conforme dell’atto o del provvedimento.
Quanto alle modalità dell’attestazione,
queste ultime sono indicate nel nuovo art. 16-undecies, il quale
prevede, quando l’attestazione si riferisce a una copia analogica, la
necessità dell’apposizione in calce o a margine della copia stessa o su
foglio separato, purchè materialmente congiunto alla medesima.
Atti telematici più sintetici
Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice che vengono depositati con modalità telematiche devono essere redatti “in maniera sintetica”.
È
una delle modifiche, apportate in corsa, durante i lavori di
conversione alla Camera, senza specificare tuttavia né limiti né
eventuali conseguenze per il mancato rispetto degli stessi, demandati
alla regolamentazione del ministro della giustizia con apposito decreto.
Copie cartacee
Vengono demandate, altresì, ad un decreto ministeriale di via Arenula le misure organizzative per l’acquisizione delle copie cartacee degli atti depositati con modalità telematiche, con l’obiettivo di pervenire ad una più corretta gestione e conservazione delle stesse.
Rinvio del Pct amministrativo
La versione approvata in via definitiva del decreto legge conferma, infine, la proroga per la digitalizzazione del processo amministrativo, la cui entrata in vigore slitta dunque di sei mesi, a partire dall’1 gennaio 2016.
http://www.studiocataldi.it/articoli/19069-riforma-della-giustizia-come-cambia-il-pct.asp
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