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  • Riforma fallimenti, più tutele per i consumatori e rimborso di 250 euro a chi non intasa i tribunali

    Entrata in vigore immediata per la legge di riordino dei fallimenti, dell’organizzazione giudiziaria, dei procedimenti esecutivi e della continuità aziendale per le aziende oggetto di sequestro giudiziario. La pubblicazione della conversione in legge (132/2015) del decreto 83/2015, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 192 di ieri, Supplemento ordinario 50, fissa infatti il 21 agosto come data di efficacia del corposo Dl
    “omnibus” sulla giustizia civile. La materia dell’intervento del Governo - che ha vissuto una velocissima seppur incisiva parentesi parlamentare - spazia dalla materia concorsuale a quella dell’esecuzione civile, dai risvolti finanziari della crisi di impresa a quelli della carriera dei magistrati (togati e non), dal ripopolamento (forzato) degli organici delle cancellerie dei tribunali al tirocinio nell’ufficio dl giudice, fino alla proroga dell’attività di impresa per le aziende finite nel mirino della magistratura penale (il cosidetto “decreto salva Ilva”, divenuto ovviamente di portata prescrittiva generale). documenti La revisione urgente della materia fallimentare - benché sia alle porte del Parlamento la vera e propria riforma della legge del 1942 - è comunque la parte più caratterizzante ed estesa della legge 132. Partendo dall’incontestabile “fallimento” della privatizzazione delle procedure concorsuali dell’ultimo decennio - dove la continuità di impresa è stata troppo spesso interpretata come terreno di conquista a danno dei creditori, al cospetto di giudici disarmati e attestatori troppo spesso “leggeri” - la riforma rimette la centralità del processo proprio nelle mani del tribunale, sotto vari aspetti. Non solo nell’apertura alla concorrenza - si veda la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti quando è proposta la cessione dell’azienda o di un ramo , un modo anche per sottrarre il gioco ai soliti “specialisti” - ma anche nell’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta). Aumenta poi la tutela dei creditori storicamente meno protetti (i chirografari) che avranno diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese. Un nodo non completamente sciolto dalla legge - che pure ha un chiaro accenno di retroattività all’articolo 1, nella versione emendata dal Parlamento, ma non una disciplina transitoria - è come le nuove regole impatteranno sui concordati presentati prima della entrata in vigore. Norma processuale (e come tale non incidente sui processi già radicati) o sostanziale? La situazione è particolarmente complicata per il preconcordato o concordato in bianco, dove la richiesta espressa dal debitore ha effetto solo come “prenotazione” in vista della futura formalizzazione del piano. Importanti gli interventi anche nel processo esecutivo immobiliare - legato a valori reali di mercato e con soglia minima non superabile- e anche in quello mobiliare, con la semplificazione dei pignoramenti e l’accesso (per ora in fase sperimentale) alla banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, Pra ed enti previdenziali). Lunga e articolata anche la parte che tocca la magistratura, l’organizzazione degli uffici giudiziari e dei tirocinanti presso i magistrati (ufficio del giudice). Proroga in servizio per i giudici della Corte dei conti - almeno fino al 30 giugno prossimo - e fino a 70 anni per tutta la magistratura onoraria, dai giudici di pace ai Got fino ai viceprocuratori onorari dei dibattimenti penali. I togati che sceglieranno di andare “in soccorso” ai rifugiati, dedicandosi al controllo delle pratiche di riconoscimento dello status, riceveranno in cambio benefici di punteggio e di carriera. Tra le disposizioni processuali da menzionare anche quelle che cercano l’ennesimo start per il processo telematico (che nelle prassi dei tribunali continua a non staccarsi ancora dalla carta), mentre il vuoto ormai decennale nei ruoli di cancelleria viene tamponato con un primo trasferimento di duemila lavoratori (in due anni) provenienti da una ampia platea di enti. Tra le misure deflattive al contenzioso, da segnalare il credito di imposta (fino a 250 euro, beneficiabili dal 2016) per le parti che si accordano in sede di negoziazione assistita. Nella “melting-pot” della legge anche la continuità aziendale per le imprese sequestrate dai Gip: massimo 12 mesi, ma con la tempestiva presentazione di un piano di “emersione” dall’illecito contestato. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-08-21/riforma-fallimenti-piu-tutele-i-consumatori-e-rimborso-250-euro-chi-non-intasa-tribunali-093815.shtml?uuid=ACnovhk

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