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  • Avvocati: da oggi via alle specializzazioni

    Disco verde per gli avvocati specialisti. È stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 214/2015), il regolamento firmato dal ministro della giustizia, Andrea Orlando, il 13 agosto scorso (leggi: "Avvocati: via libera alle specializzazioni.
    Il Ministro ha firmato il decreto") che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, in attuazione delle previsioni della legge professionale forense.Per diventare specialisti in una delle 18 aree previste (tra cui diritto di famiglia, amministrativo, penale, fallimentare, ecc.), però, gli avvocati dovranno frequentare, con esito positivo, corsi ad hoc (di durata almeno biennale) o aver trattato (per chi ha un’anzianità “forense di almeno 8 anni e negli ultimi 5 abbia esercitato la professione “in modo assiduo, prevalente e continuativo” e previo colloquio presso il Cnf) ogni anno almeno 15 affari “rilevanti per quantità e qualità” in uno dei settori di specializzazione.
    Nei 16 articoli che compongono il regolamento, è illustrato anche il procedimento per conseguire la specializzazione che dovrà essere richiesta dall’avvocato interessato, non trattandosi di un obbligo (leggi: “La specializzazione degli avvocati: obbligo o facoltà?”), con apposita domanda all’ordine di appartenenza, soltanto se in possesso dei requisiti richiesti e in ogni caso per non più di due dei settori contemplati.
    Una volta conseguito, il titolo, conferito dal Consiglio Nazionale Forense, va anche mantenuto. A tal fine, ogni tre anni, il professionista dovrà documentare al proprio ordine l’adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico.
    L’avvocato che spenderà il titolo di specialista senza averlo conseguito sarà soggetto a sanzione disciplinare (ex art. 2, comma 3, del regolamento).
    Quanto alla revoca del titolo, la stessa può conseguire sia dall’irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.
    Il regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (e dunque dal 14 novembre prossimo).
    Nella fase transitoria, è previsto il conferimento del titolo (previo superamento di una prova scritta e orale), anche a favore dei professionisti che nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento abbiano conseguito “un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica”.

    http://www.studiocataldi.it/articoli/19466-avvocati-da-oggi-via-alle-specializzazioni.asp

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

    Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2015 n. 214 il decreto 12 agosto 2015 n. 144 “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

    Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2015 

     Settori di specializzazione

      1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non  piu'
          di due dei seguenti settori di specializzazione:
      a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
      b) diritto agrario;
      c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;
      d) diritto dell'ambiente;
      e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;
      f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
      g) diritto successorio;
      h) diritto dell'esecuzione forzata;
      i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
      l) diritto bancario e finanziario;
      m) diritto tributario, fiscale e doganale;
      n) diritto della navigazione e dei trasporti;
      o) diritto   del   lavoro,   sindacale,   della   previdenza    e dell'assistenza sociale;
      p) diritto dell'Unione europea;
      q) diritto internazionale;
      r) diritto penale;
      s) diritto amministrativo;
      t) diritto dell'informatica.

     

     e il decreto 12 agosto 2015, n. 143 “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. 
    ù

    Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015

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