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  • Il diritto dei nonni a mantentere un rapporto significativo con i nipoti

    Con la Legge n. 219 del 2012 e con il Decreto Legislativo n. 154 del 2013, il legislatore ha modificato la disciplina giuridica della filiazione ed, in generale, del diritto della famiglia. La riforma disciplina in modo specifico, tra le altre questioni, anche i diritti dei nonni sui nipoti. Nel dettaglio sono stati modificati
    alcuni articoli del codice civile che riguardano i rapporti con gli ascendenti. L’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della l. n. 219/2012, prevede tra l’altro che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Tale disposizione oggi assume valore di regola generale nella vita familiare, poiché è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, cioè la rottura dell’unione tra i genitori, ma anche la fisiologia del rapporto; inoltre, essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori. L’art. 317-bis come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. n. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti”; esso dispone che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”. L’art. 38 disp. att., come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. n. 219/2012 e integrato successivamente dall’art. 96 comma 1 d.lgs. n. 154/2013, afferma che tutti i provvedimenti previsti dall’art. 317-bis c.c. siano di competenza del Tribunale per i minorenni. I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice, al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti. Ciò che va rimarcato è che viene tutelato il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti. Competente a giudicare tali questioni giuridiche è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori. http://www.studiocataldi.it/articoli/19497-i-rapporti-tra-nonni-e-nipoti.asp

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