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  • Negoziazione, incentivi al via

    Parte l'operazione incentivi per negoziazione assistita e arbitrati. Con un decreto che verrà pubblicato questa sera nella «Gazzetta Ufficiale», il ministero della Giustizia detta le regole per il riconoscimento del credito d'imposta di cui potranno beneficiare le più recenti forme di soluzione alternative delle
    cause. Il riconoscimento del beneficio fiscale è previsto, a fronte di conclusioni positive nel corso del 2015, entro il limite di 250 euro a partire da quest'anno, ma la legge di stabilità lo ha reso strutturale. A partire dal 10 gennaio, avverte il decreto, sarà disponibile sul sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it) il modulo che dovrà essere compilato dalla persona che ha corrisposto il compenso all'avvocato che lo ha assistito in uno o più dei procedimenti di negoziazione assistita conclusi in maniera positiva oppure agli arbitri, a patto che l'arbitrato sia arrivato al traguardo con la redazione del lodo. Alla richiesta, che andrà presentata solo in via telematica, dovrà essere allegata una copia dell'accordo di negoziazione assistita e una prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (che ha il compito di monitorare tutta l'operazione negoziazione fornendo al ministero della Giustizia ogni 3 mesi un quadro completo delle operazioni concluse) oppure una copia del lodo arbitrale; inoltre dovrà essere comunicata anche una copia, oltre che della carta d'identità, della fattura rilasciata all'avvocato o all'arbitro e un'altra relativa alla quietanza, al bonifico, all'assegno o ad altro documento che attesti l'effettiva corresponsione del compenso nel corso del 2015. In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un negro di richieste corrispondente al numero di procedure. Quanto al riconoscimento del credito, questo avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni disponibile per quest'anno. Toccherà al ministero della Giustizia comunicare, entro il prossimo 30 aprile, al richiedente l'importo del credito d'imposta che effettivamente è stato riconosciuto in rapporto a ognuno dei procedimenti interessati. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2015 ed è utilizzabile a titolo di compensazione: «a tal fine - sottolinea l'articolo 6 del decreto - il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto delle operazioni di versamento». In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, il credito non dà origine a un rimborso e non concorre alla formazione del reddito e neppure al valore della produzione netta rilevante per l'Irap. Il credito d'imposta è revocato quando è accertata l'inesistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che legittimano l'agevolazione, oppure se la documentazione è stata presentata in maniera incompleta oppure non è stata presentata affatto. Al recupero di quanto corrisposto illegittimamente provvederà il ministero della Giustizia dopo che le Entrate avranno comunicato la lista di tutti i beneficiari. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-01-08/negoziazione-incentivi-via-131602.shtml?uuid=ACqUCP6B

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