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  • Giudici di pace: la riforma è legge La Camera approva definitivamente il ddl di riforma della magistratura onoraria. Ecco tutte le novità eD il testo

    Via libera alla riforma della magistratura onoraria con l'istituzione di un unico giudice di pace (il Gop), criteri più selettivi nell'accesso e mandati a tempo e indennità misurate sulla base dei risultati. La Camera ha approvato definitivamente il testo nell'impianto licenziato dal Senato che diventa quindi legge dello Stato, dando una risposta, per tempo, all'esigenza di rinnovo dei contratti degli oltre 5mila magistrati onorari che scadranno il prossimo 31 maggio.


    La riforma "completa il disegno prioritario di modernizzazione del sistema che Governo e Parlamento stanno portando avanti in modo organico con gli altri interventi di riforma del processo civile e di modifica al codice penale e al codice di procedura penale - all'esame del secondo ramo del Parlamento -, che agiscono sull'efficienza dei processi e sulla professionalità dei soggetti che vi operano al fine di rendere il servizio giustizia più adeguato e rispondente a una domanda che riflette i bisogni sempre più complessi della collettività, dell'economia e del mercato'' ha affermato in una nota il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.

    Una disciplina - spiega Ferri – "ispirata alla semplificazione e alla razionalizzazione, unificando lo statuto delle diverse categorie di magistrati onorari, puntando sulla qualità delle prestazioni, sugli incentivi al rendimento e sulla definizione delle nuove funzioni nell'ambito del neo istituito ufficio per il processo".

    Per effetto della riforma, che conferma la temporaneità della natura onoraria dell'incarico, ci si avvierà verso una figura "sempre più essenziale alla giurisdizione per la quale l'arricchimento professionale andrà di pari passi con una maggiore responsabilizzazione. Al nuovo magistrato onorario si chiederà infatti – prosegue Ferri - l'osservanza degli stessi doveri deontologici e dei medesimi obblighi di formazione, diligenza e produttività del magistrato in carriera, in cambio di un'indennità che sarà commisurata anche al raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio". 

    Ecco in breve tutti i punti chiave della riforma:

    Nasce il Gop

    Il ddl di riforma delega il governo, tramite decreti correttivi, a prevedere un'unica figura di giudice onorario, il Gop, inserito in un unico ufficio, oltre alla figura del magistrato requirente onorario inserito nell'ufficio della procura della Repubblica.

    I vice procuratori onorari (vpo) saranno inseriti in apposite articolazioni presso le procure della Repubblica ("ufficio dei vice procuratori onorari") presso i tribunali ordinari.

    Accesso più selettivo

    Più selettivi i criteri di accesso alla magistratura onoraria, a partire dal titolo di studio di base richiesto, la laurea in giurisprudenza, sino ai requisiti, al procedimento di nomina e al tirocinio.

    In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina (esercizio, anche pregresso, delle funzioni onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall'ordinamento giudiziario.

    A parità di titoli inoltre si darà precedenza a chi ha maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, al più giovane di età. Ulteriore novità riguarda la preclusione all'accesso, anche se in possesso dei titoli previsti, per chi è stato collocato in pensione.

    Spazio alla formazione

    Prima di essere immessi nelle funzioni, la delega prevede che i magistrati onorari svolgano idoneo periodo formativo, la cui disciplina è demandata ai decreti attuativi, sulla base dei criteri di base che prevedono una formazione permanente decentrata con corsi di cadenza almeno semestrale.

    A formulare un giudizio di idoneità e a proporre la graduatoria degli idonei al Csm sarà una sezione autonoma presso il consiglio giudiziario (anziché come oggi direttamente il consiglio).

    Viene escluso qualsiasi compenso o indennità durante il periodo del tirocinio.

    Le preclusioni

    Il testo individua una serie di soggetti che non possono comunque svolgere le funzioni di magistrato onorario, introducendo rispetto alla disciplina vigente anche l'incompatibilità per coloro che hanno ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

    Altre novità riguardano i magistrati onorari che svolgono la professione forense, cui sarà permesso ad esempio di esercitare innanzi al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

    Viene affermata l'incompatibilità familiare ed escluso che il magistrato possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

    Competenze allargate

    Punto nevralgico del ddl è l'ampliamento, nel settore civile, della competenza dei giudici onorari, per materia e per valore, oltre all'estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non ecceda 2.500 euro. Sotto il fronte civilistico, verranno attribuite in modo pressochè esclusivo le cause condominiali, quelle sui diritti reali e di comunione e i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi. Quanto al valore si assisterà ad un innalzamento dai 5mila ai 30mila euro per le cause relative a beni mobili e da 30mila a 50mila euro per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni.

    Nel settore penale, il Gop potrà trattare: - contravvenzioni; - delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva; - violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; - resistenza a un pubblico ufficiale; - oltraggio a un magistrato in udienza aggravato; - violazione di sigilli aggravata; - rissa aggravata, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; - furto aggravato; - ricettazione.

    Durata dell'incarico

    Quanto alla durata, l'incarico del Gop non potrà superare gli 8 anni.

    Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come titolo preferenziale nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato. Prevista una disciplina transitoria per la permanenza in carica dei magistrati in servizio, che potranno essere confermati per 4 ulteriori mandati di 4 anni con l'elevazione del limite di età a 68 anni (in deroga a quello generale di 65 anni).

    La responsabilità disciplinare

    Il disegno di legge indica i principi e i criteri direttivi di delega per dettare la disciplina della responsabilità disciplinare, con l'individuazione delle fattispecie di illeciti, le sanzioni e la procedura per la loro applicazione.

    La disciplina in ogni caso sarà unica per tutta la magistratura onoraria e il procedimento disciplinare sarà modellato su quello previsto per il giudice di pace.

    Più poteri al presidente del Tribunale

    Uno dei profili di maggior rilievo del ddl è l'attribuzione del potere del presidente del tribunale di coordinare i Gop.

    La riforma prevede anzitutto l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio unico, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali Got e giudici di pace) che amministrativo.

    L'assegnazione degli incarichi

    L'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire in base ai criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

    In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi altresì dell'ausilio di giudici professionali.

    Le indennità e la previdenza

    L'indennità per tutti i magistrati onorari sarà costituita da una parte fissa e da una variabile, che saranno legate essenzialmente al raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto della media di produttività dell'ufficio.

    Quanto al regime previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari, sarà compito del legislatore delegato individuare dei criteri direttivi compatibili con la natura onoraria degli incarichi e "a costo zero per l'erario".

    http://www.studiocataldi.it/articoli/21902-giudici-di-pace-la-riforma-e-legge.asp

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