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  • La sfuriata del datore di lavoro non integra maltrattamenti verso il dipendente

    Niente reato di maltrattamenti laddove il datore di lavoro rivolge sfuriate, anche pesanti, nei confronti del dipendente. Tale reato sussiste solo se i fatti si realizzano in un contesto lavorativo avente natura parafamiliare. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 23358/2016 (qui sotto allegata) rigettando l'appello del Procuratore generale della Repubblica presso
    la Corte d'Appello nei confronti della sentenza dle giudice del gravame che aveva riqualificato il fatto, ab origine contestato e ritenuto nella sentenza di primo grado quale maltrattamenti del datore di lavoro in danno dei suo dipendente, come reato di ingiurie continuato, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela. La Corte d'appello, a differenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non configurabile nei confronti del datore di lavoro il delitto di maltrattamenti consistito nell'avere sottoposto il dipendente a continui comportamenti ostili, umilianti e ridicolizzanti, insultandolo e rimproverandolo e minacciandolo in caso di errori. Secondo la sentenza impugnata non hanno alcuna importanza le dimensioni dell'impresa assunte, poichè il reato è integrato dalla parafamigliarità, nel senso più volte indicato dalla giurisprudenza di legittimità; rapporto che, da ciò che emerge dalla dichiarazioni desti, non vi è mai stato, poiché il dipendente era inserito una normale realtà aziendale tanto che le cd. sfuriate del "capo" erano collegate soltanto a ragioni di lavoro e riguardavano in genere tutti i lavoratori. Gli Ermellini confermano che non è configurabile il delitto di maltrattamenti, bensì quello di ingiurie continuate, da dichiarare estinte per intervenuta prescrizione. Infatti, il giudice d'appello, pur prendendo atto di quanto emerso nel giudizio di primo grado, ha correttamente escluso il rapporto di para-famigliarità. Il tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che le pratiche persecutorie realizzate ai danni dei lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. Rappresentano elementi estranei sia i risultati economici dell'impresa e il lavoro esteso anche all'estero, che la dimensione del nucleo famigliare medio. Quanto all'elemento soggettivo è da ritenere che la condotta era tale da dimostrare l'esistenza di una precisa volontà di maltrattare il dipendente, pertanto appare integrato solo il dolo richiesto per il delitto dì ingiurie. Tali circostanze emergono dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, nel corso della quale sono stati esaminati come testimoni gli ex dipendenti e clienti i quali hanno riferito che all'interno dell'azienda si lavorava in un ambiente normale, e l'atmosfera era di lavoro con un costante controllo del datore. Una conclusione, quindi, confermata in sede di legittimità stante il un quadro probatorio completo e univoco, tanto da non far ritenere la sussistenza dei fondamentale elemento che rende la pratiche vessatorie realizzate in danno di un lavoratore possano integrare il delitto di maltrattamenti. http://www.studiocataldi.it/articoli/22421-la-sfuriata-del-datore-di-lavoro-non-integra-maltrattamenti-verso-il-dipendente.asp

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