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  • Avvocati, polizza obbligatoria da 11 ottobre, sospensione da albo per chi non ne dispone

    Come ormai noto, a parte l´obbligo di preventivo scritto, del quale abbiamo diffusamente parlato, in vigore dal 29 agosto, dal 11 ottobre per tutti gli avvocati scatteranno altri obblighi, primo tra tutti la necessità di dotarsi di una ampia copertura assicurativa. Il commento che segue, pubblicato ieri in Diritto.it, sintetizza il quadro dei nuovi obblighi.
    Si tratta di adempimenti di grande rilievo, se non altro in quanto la loro mancata posta in essere può comportare dure sanzioni, prima tra tutte la sospensione dell´iscritto dall´albo degli avvocati come sancito dalla giurisprudenza più recente in tema di illeciti deontologici.

    Dal prossimo 11 ottobre tutti gli avvocati dovranno aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e degli infortuni che possono derivare dalla loro attività professionale. Manca meno di un mese e mezzo, infatti, all´entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, di attuazione della Riforma forense del 2012. Bisogna dunque affrettarsi: chi alla data dell´11 ottobre non sarà provvisto della necessaria polizza rischierà la cancellazione dall´albo.

    Vediamo allora quali sono i nuovi obblighi per gli avvocati.

    Le polizze obbligatorie per gli avvocati
    Questa volta ci siamo davvero, quindi: la polizza assicurativa obbligatoria è stata inserita tra i 6 requisiti essenziali per poter essere iscritti all´albo degli avvocati. E le assicurazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale: chi, in altre parole, è già in possesso di polizza è comunque tenuto ad adeguarla alle disposizioni della nuova legge.

    Gli obblighi a carico degli avvocati sono, per l´esattezza, due: una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall´esercizio della professione e una polizza a copertura degli infortuni derivanti sia a sé che ai propri collaboratori e dipendenti.

    La polizza per la responsabilità civile
    La prima delle due nuove assicurazioni obbligatorie dovrà coprire la responsabilità civile dell´avvocato per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, che questo dovesse colposamente causare nello svolgimento della sua attività. Devono essere coperti sia i danni causati ai clienti che quelli provocati a terzi.

    In relazione alla polizza assicurativa, il Decreto definisce come attività professionale quella "di rappresentanza e difesa dinanzi all´autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali". Sono inclusi gli atti "preordinati, connessi o consequenziali" a tale attività.

    Tutela anche per collaboratori e familiari
    Non è finita. L´assicurazione obbligatoria dovrà prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi commessi da collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali. La tutela, inoltre, dovrà essere estesa ai familiari dell´avvocato. Devono essere infine presenti specifiche clausole che rendano illegittimo il diritto di recesso da parte dell´assicuratore per tutta la durata del contratto e per tutto il periodo di ultrattività.

    Per quanto riguarda i massimali previsti, questi dipendono in base alle dimensioni dello studio legale e al numero di professionisti e collaboratori. Il massimo risarcibile, in ogni caso, non può superare i 10 milioni di euro.

    La polizza a copertura degli infortuni
    Le seconda delle polizze assicurative obbligatorie previste dal Decreto riguarda la copertura degli infortuni derivanti a sé, ai propri collaboratori, ai propri dipendenti e ai praticanti in conseguenza dell´attività professionale, anche al di fuori dei locali dello studio legale. L´assicurazione deve coprire gli infortuni che causino morte e invalidità permanente e temporanea e le spese mediche che si rendono necessarie.

    Come per la responsabilità civile, anche per la polizza a copertura degli infortuni esistono determinate soglie stabilite per legge: il Decreto dispone che le somme minime siano di 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente e 50 euro per la diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea.

    Fonte: Diritto.it

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