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  • Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del Tribunale di Napoli

     Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche


    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha sottoscritto con la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord il protocollo per le udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (seconda fase dell’emergenza Coronavirus), con il pieno rispetto della salute di tutti gli operatori del settore. 
    Nel Protocollo si stabilisce che il giudice disponga che l’udienza venga svolta con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo rispetto alla data di udienza, nel quale il giudice assegna congruo termine, preferibilmente non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
    Stabilito, poi, il deposito telematico delle note scritte, in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunta. Tale nota scritta, depositata da uno solo dei difensori, è dotata di sottoscrizione digitale di entrambi loro e contiene l’espressa dichiarazione che la stessa è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.
    Il giudice, alla data fissata per la trattazione scritta, può redigere verbale di causa in cui, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, si riserva su quanto richiesto ovvero adotta i provvedimenti necessari al corso del giudizio, oppure, alternativamente, senza redigere alcun verbale di causa, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, emette, il giorno dell’udienza o successivamente, i provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio.
    In ogni caso, qualora alla data fissata per la trattazione scritta una o più parti non risultino ancora costituite, il giudice adotta fuori udienza i provvedimenti richiesti e opportuni al corso del giudizio non prima che siano decorsi 5 giorni dalla stessa data fissata per la trattazione scritta. L’eventuale verbale ed il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati alle parti costituite, a cura del cancelliere.
    In tutti i casi in cui non sia possibile, tramite valutazione operata dal giudice procedente, procedere alla trattazione mediante lo scambio di note scritte, si potrà ricorrere alla trattazione delle udienze da remoto, in quanto quest’ultima richiede adeguata dotazione tecnica e formazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché pronta disponibilità di assistenza tecnica.
    Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
    Il giudice adotterà il provvedimento di fissazione dell’udienza da remoto in modalità telematica, con apposito modello con corretta profilatura e avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori
    Nello svolgimento dell’udienza da remoto il giudice, i procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video. Allo stesso tempo, è vietata la registrazione dell’udienza.
    La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
    In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;
    Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari). 

    http://www.e-casagrande.it/protocollo-di-sicurezza-anticontagio-covid-19-del-tribunale-di-napoli/

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