Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 del Tribunale di Napoli
Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli ha sottoscritto con la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord il
protocollo per le udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio
al 30 giugno 2020 (seconda fase dell’emergenza Coronavirus), con il
pieno rispetto della salute di tutti gli operatori del settore.
Nel
Protocollo si stabilisce che il giudice disponga che l’udienza venga
svolta con provvedimento depositato telematicamente con adeguato
anticipo rispetto alla data di udienza, nel quale il giudice assegna
congruo termine, preferibilmente non inferiore a 7 giorni prima
dell’udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni.
Stabilito, poi, il deposito telematico
delle note scritte, in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia
possibile, disgiunta. Tale nota scritta, depositata da uno solo dei
difensori, è dotata di sottoscrizione digitale di entrambi loro e
contiene l’espressa dichiarazione che la stessa è stata formata da tutti
i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive
istanze e conclusioni.
Il giudice, alla data fissata per la
trattazione scritta, può redigere verbale di causa in cui, preso atto
del deposito o del mancato deposito delle note scritte, si riserva su
quanto richiesto ovvero adotta i provvedimenti necessari al corso del
giudizio, oppure, alternativamente, senza redigere alcun verbale di
causa, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note
scritte, emette, il giorno dell’udienza o successivamente, i
provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio.
In
ogni caso, qualora alla data fissata per la trattazione scritta una o
più parti non risultino ancora costituite, il giudice adotta fuori
udienza i provvedimenti richiesti e opportuni al corso del giudizio non
prima che siano decorsi 5 giorni dalla stessa data fissata per la
trattazione scritta. L’eventuale verbale ed il provvedimento emesso
fuori udienza devono essere comunicati alle parti costituite, a cura del
cancelliere.
In tutti i casi in cui non sia possibile, tramite
valutazione operata dal giudice procedente, procedere alla trattazione
mediante lo scambio di note scritte, si potrà ricorrere alla trattazione
delle udienze da remoto, in quanto quest’ultima richiede adeguata
dotazione tecnica e formazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché
pronta disponibilità di assistenza tecnica.
Prima dell’udienza il
giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo
preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni indicazione di
giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel
provvedimento stesso. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione
che potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa
vigente per la mancata comparizione delle parti.
Il giudice adotterà
il provvedimento di fissazione dell’udienza da remoto in modalità
telematica, con apposito modello con corretta profilatura e avrà cura di
fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente
distanziati. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai
difensori
Nello svolgimento dell’udienza da remoto il giudice, i
procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta
la durata dell’udienza la funzione video. Allo stesso tempo, è vietata
la registrazione dell’udienza.
La produzione di documenti in udienza,
di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in
consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti
di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con
necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto
della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni
delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di
condivisione dei testi;
In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti
involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare
l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza
contenente il disposto rinvio;
Se all'esito della discussione occorre
assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di
consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle
parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da
remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con
l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione
dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del
dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla
presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva
difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio
ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii
orari).
http://www.e-casagrande.it/protocollo-di-sicurezza-anticontagio-covid-19-del-tribunale-di-napoli/
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