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  • CASSAZIONE: La casa alla moglie, ma l’ICI la paga il marito

    La Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale negando al Comune la pretesa tributaria nei confronti della moglie assegnataria della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito. Secondo i giudici il coniuge assegnatario è titolare di un atipico diritto personale di godimento, non assimilabile al diritto di abitazione di cui all'art. 1022 codice civile, né tantomeno al diritto di usufrutto, la cui titolarità determina la soggettività passiva del possessore dell’immobile (Corte di Cassazione – sentenza 21 aprile 2009, n. 9399).
    Il Comune di Firenze ha richiesto alla contribuente l’ICI dovuta per l’immobile, adibito a casa familiare, di cui risulta assegnataria in seguito alla sentenza di divorzio. Impugnando l’atto impositivo, la contribuente ha dedotto l’illegittimità della pretesa tributaria perché l’immobile è di proprietà esclusivamente del marito, come tale unico obbligato al pagamento del tributo.
    Secondo il Comune, invece, la soggettività tributaria della contribuente, in quanto assegnataria della casa familiare a seguito di sentenza di divorzio, è ravvisabile nella sua posizione del tutto assimilabile a quella del titolare del diritto di abitazione di cui all'articolo 1022 del codice civile.
    “La situazione giuridica di vantaggio conferita al coniuge affidatario rappresenta un diritto avente contenuto analogo a quello di un diritto reale, tanto più che tale diritto è suscettibile di trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai fini dell'opponibilità a terzi. In tal senso assume rilievo il diritto di godimento, pieno ed incondizionato, di cui è titolare l'assegnatario della casa coniugale, che in ambito ICI implica il riconoscimento della soggettività tributaria.”.
    Inoltre, secondo il Comune, il mancato riconoscimento della soggettività tributaria del coniuge assegnatario della casa familiare (che non sia contestualmente titolare di diritto di proprietà) disattende la disposizione dell’articolo 218 del codice civile, in base al quale “Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario”.
    fonte teleconsul

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