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  • CASSAZIONE PENALE 28/02/2009 n 3823: Opera abusiva: demolizione e ripristino stato dei luoghi anche in caso di applicazione della pena su richiesta

    In caso di opera abusiva sia l'ordine di demolizione, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9; sia l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, comma 2, costituiscono atti dovuti che vanno disposti dal giudice di ufficio in sede di sentenza, ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che non abbiano formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, essendo gli stessi sottratti alla disponibilita' delle parti medesime
    SENTENZA
    sul ricorso proposto da: PG Corte di Appello di Napoli;
    Avverso Sentenza Gup del Tribunale di Napoli, emessa il 19/03/08;
    nei confronti di: B.K., nato il (OMISSIS);
    Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
    Letta la requisitoria scritta, in data 17/07/08, del PG nella persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro; che ha concluso per Annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente all'omesso ordine di demolizione dell'opera abusiva e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disponendolo direttamente.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 19/03/08, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di B.K. - imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, - la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa; pena sospesa.

    Il PG della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b).

    In particolare il PG ricorrente esponeva che andavano disposti l'ordine di demolizione delle opere abusive nonche' quello di ripristino dello stato dei luoghi; il tutto D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, u.c.; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, u.c..

    Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata nei termini sopra indicati.

    Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 17/07/08, chiedeva l'annullamento della sentenza de qua limitatamente all'omesso ordine di demolizione e di rimessione in pristino; ordine da disporsi direttamente dalla Corte di Cassazione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso e' fondato.

    Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19/03/08, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di B.K. (imputato come in atti) la pena concordata tra le parti; nulla statuiva in ordine alla demolizione del manufatto abusivo ed al ripristino dello stato dei luoghi.

    Trattasi di statuizione illegittima in ordine al punto in esame.

    Invero sia l'ordine di demolizione delle opere abusive, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9; sia l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, comma 2, costituiscono atti dovuti che vanno disposti dal giudice di ufficio in sede di sentenza, ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che non abbiano formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, essendo gli stessi sottratti alla disponibilita' delle parti medesime (Giurisprudenza di legittimita' consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2896 del 13/10/97; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3107 del 25/10/07; rv 202794; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 64 del 18/02/98; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1506 del 28/01/03; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 23212 del 18/05/04; Cass. Sez. 3^ Sent n. 47331 del 20/12/07).

    Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 19/03/08, limitatamente alla omessa statuizione relativa all'ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; ordine che va disposto direttamente da questa Corte di Cassazione.
    P.Q.M.
    LA CORTE
    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione
    dell'opera abusiva e di rimessione in pristino, ordine che dispone.
    Cosi' deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
    Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009
    fonte ANACI

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