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Più competenze al giudice di pace e "filtro" alla Cassazione. Ecco come cambia il processo civile
Approvata, in Senato, la legge di riforma del codice di procedura civile (data della delibera di approvazione definitiva il 26 maggio 2009). Non si tratta di una radicale riforma ma di modifiche settoriali ed innesti diretti a rendere più agile il processo. L’intenzione è quella di rendere possibile una accelerazione dei tempi di definizione del processo in modo da curare il male della eccessiva durata dei processi.
Alcune modifiche sono del tutto marginali, come quella della abbreviazione di alcuni termini per la prosecuzione del processo, alcune sono strumentali al progetto di informatizzazione del processo civile e di introduzione del processo telematico.
Più radicali ed incisive altre modifiche.
Tra queste si segnala anzitutto quella che aumenta la competenza del giudice di pace da 2582 euro (circa) circa a cinquemila euro per le cause relative a beni mobili e da 15493 euro circa ad euro ventimila per le cause relative a sinistri stradali. Al giudice di pace sono anche assegnate le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Rilevante anche la riforma che investe il processo in cassazione, ove, eliminata la norma sui quesiti di diritto, particolarmente onerosa per i difensori del ricorrente (o del ricorrente incidentale), è formalmente introdotto il c.d. filtro che allarga i casi di inammissibilità del ricorso e consente alla Corte di Cassazione di gettare nel cestino (si fa per dire) i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, con una procedura che garantisce i diritti di difesa delle parti e che, per la verità, proprio perché garantista, non consente la chiusura del processo in tempi brevissimi.
Alcune modifiche investono il processo di cognizione di primo grado: possibilità di testimonianza scritta su accordo delle parti, “procedimento sommario di cognizione” per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, caratterizzato da una procedura abbreviata particolarmente celere; obbligo di predisposizione, nei casi in cui siano necessarie attività istruttorie, di un “calendario” delle successive udienze; addebito delle spese processuali alla parte che abbia rifiutato una proposta transattiva rivelatasi fondata.
Finalmente abrogate le norme del famigerato processo societario. L’esperienza dirà se ed in quale misura la riforma riuscirà a raggiungere l’obbiettivo. Sicuramente alcune disposizioni favoriscono un processo civile più celere ma con altrettanta sicurezza deve riconoscersi che il problema della eccessiva durata dei processi non sarà risolto da questa riforma se essa non sarà accompagnata da modifiche organizzative degli uffici e da una adeguata immissione di personale amministrativo che assicuri al giudice quella assistenza minima che è necessaria per una efficace (e dignitosa) gestione delle udienze.
Modifiche organizzative che invece il Governo non intende intraprendere a causa dei costi che esse comporterebbero nonostante l’aggravarsi della situazione, a causa di una pendenza, attuale, di oltre cinque milioni di cause per le quali la riforma, che, salvo eccezioni, entra in vigore solo per le nuove controversie, rimane del tutto prova di effetti.
fonte italia informazioni
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