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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Artt. 132, 345, 616 c.p.c. Art. 118 disp. att. c.p.c.
Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Le altre disposizioni della legge che modificano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si
applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Art. 155, commi V, e VI (aggiunti dalla legge 263/2005)
Si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo
2006.
Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio
2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV,
capo I, del codice di procedura civile. La disposizione de qua non si
applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data
di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la
modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.
Artt. 360-bis, 366-bis, 375, 376, 380-bis Art. 67-bis ord.
giud.
Si applicano alle controversie nelle uali il provvedimento
impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi
in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla
data di entrata in vigore della legge.
Termini modificati
La novella, al dichiarato fine di accelerare i procedimenti civili, introduce
diversi ritocchi ai termini perentori in varie parti previsti, con una scelta
condivisa dalla maggior parte dei commentatori.
Termine
Da …
A …
50 – riassunzione della causa
6 mesi
3 mesi
297 – Richiesta fissazione udienza dopo la
sospensione
6 mesi
3 mesi
305, I – Riassunzione del processo interrotto
6 mesi
3 mesi
305, III – termine max fissato dal giudice
6 mesi
3 mesi
307 – Estinzione del processo per inattività delle
parti
1 anno
3 mesi
327 – Decadenza dalla impugnazione
1 anno
6 mesi
353 – Riassunzione a seguito di rimessione al primo
giudice per ragioni di giurisdizione
6 mesi
3 mesi
392 – Riassunzione causa davanti al giudice di
rinvio
1 anno
3 mesi
1. Modifiche al libro primo del codice di procedura civile
Tavole sinottiche di G. Buffone
Vecchio Testo
Nuovo Testo
7
competenza del giudice di pace
7. Competenza del giudice di pace. Il
giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il
valore della controversia non superi euro 15.493,71.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei
servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino
la normale tollerabilità.
7. Competenza del giudice di pace. Il
giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il
valore della controversia non superi euro 20.000,00.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei
servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino
la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
38 Incompetenza
38. Incompetenza. L’incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono
rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo
28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione
si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la
parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale
indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni.
38. Incompetenza
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha
per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte
ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite
aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la
competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro
tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre
l’udienza di cui all’articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni
39 Litispendenza e continenza di cause
39. Litispendenza e continenza di cause.
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la
dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.
39. Litispendenza e continenza di cause.
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la
dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione
ovvero dal deposito del ricorso.
40, comma I Connessione
40. Connessione. Se sono proposte davanti a giudici diversi
più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un
solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice
della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente
adito.
Omissis
40. Connessione. Se sono proposte davanti a giudici diversi
più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un
solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice
della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente
adito.
Omissis
42 Regolamento necessario di competenza
42. Regolamento necessario di competenza.
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere
impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
42. Regolamento necessario di competenza.
L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere
impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
43 Regolamento facoltativo di competenza
43. Regolamento facoltativo di competenza. La sentenza che
ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con
l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre
parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione
ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere
dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta
dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
43. Regolamento facoltativo di competenza. Il provvedimento
che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato
con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre
parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.
Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione
ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere
dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta
dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
Art. 44 Efficacia della «ordinanza» che
pronuncia sulla competenza.
44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla
competenza.La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata
con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata
e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei
termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia
o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
44. Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla
competenza.L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata
con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata
e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei
termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia
o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
Art.45 Conflitto di competenza
45. Conflitto di competenza. Quando, in seguito alla
sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di
materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei
termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi,
se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
regolamento di competenza.
45. Conflitto di competenza. Quando, in seguito alla
ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di
materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei
termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi,
se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
regolamento di competenza.
Art. 47, comma II Procedimento del regolamento di
competenza
47. Procedimento del regolamento di competenza
Omissis
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo
comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del
ricorso.
Omissis
47. Procedimento del regolamento di competenza
Omissis
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della
ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo
comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del
ricorso.
Omissis
Art. 49 «Ordinanza» di regolamento di competenza
49. Sentenza di regolamento di competenza. Il regolamento è
pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni
successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo
comma.
Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i
provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinché provvedano alla loro difesa.
49. Ordinanza di regolamento di competenza. Il regolamento è
pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni
successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo
comma.
Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i
provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinché provvedano alla loro difesa.
50 Riassunzione della causa.
50. Riassunzione della causa. Se la
riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di
sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza
che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti
al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
estingue.
50. Riassunzione della causa. Se la
riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di
tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza
che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti
al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
estingue.
54.
Ordinanza sulla ricusazione.
54. Ordinanza sulla ricusazione. L’ordinanza che accoglie il
ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta
nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,
provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a
una pena pecuniaria non superiore a euro 5.
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle
parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine
perentorio di sei mesi.
54. Ordinanza sulla ricusazione. L’ordinanza che accoglie il
ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta
nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.
Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta
la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha
proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle
parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine
perentorio di sei mesi.
67. Responsabilità del custode.
67. Responsabilità del custode. Ferme le
disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto
può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a euro
10.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
esercita la custodia da buon padre di famiglia.
67. Responsabilità del custode. Ferme le
disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto
può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro
500.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
esercita la custodia da buon padre di famiglia.
83.
Procura alle liti
83. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col
ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In
tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto
cui si riferisce.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
83. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col
ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi
l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal
difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si
riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma
digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore
che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
91.
Condanna alle spese.
91. Condanna alle spese. Il giudice, con
la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida
l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette
nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo
esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota
in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio
a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
91. Condanna alle spese. Il giudice, con
la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida
l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in
misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte
che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle
spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo
esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota
in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio
a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
92.
Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,
può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha
causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
verbale di conciliazione.
92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,
può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha
causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
verbale di conciliazione.
96. Responsabilità aggravata.
96. Responsabilità aggravata. Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o
iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale
prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
96. Responsabilità aggravata. Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o
iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale
prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91,
il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
101.
Principio del contraddittorio.
101. Principio del contraddittorio. Il giudice, salvo che la
legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
101. Principio del contraddittorio. Il giudice, salvo che la
legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti,
a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
115. Disponibilità delle prove.
115. Disponibilità delle prove. Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della
decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
115. Disponibilità delle prove. Salvi i
casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i
fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
118. Ordine d’ispezione di persone e di cose.
118. Ordine d’ispezione di persone e di cose. Il giudice può
ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose
in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte
o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti
negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il
giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma
dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non
superiore a euro 5.
118. Ordine d’ispezione di persone e di cose. Il giudice può
ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose
in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte
o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti
negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il
giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma
dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da
euro 250 ad euro 1.500.
120. Pubblicità della sentenza.
120. Pubblicità della sentenza. Nei casi
in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il
danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui
designati.
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può
procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a
ripetere le spese dall’obbligato.
120. Pubblicità della sentenza. Nei casi
in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il
danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo
96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
designati.
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può
procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a
ripetere le spese dall’obbligato.
132.
Contenuto della sentenza
132. Contenuto della sentenza. La sentenza è pronunciata in
nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi
in fatto e in diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal
presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza
per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.
132. Contenuto della sentenza. La sentenza è pronunciata in
nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal
presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza
per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento
137. Notificazioni
137. Notificazioni Le notificazioni,
quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.
137. Notificazioni Le notificazioni,
quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsiSe
l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e
il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,
l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una
copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato
anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero
consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto
notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.
153. Improrogabilità dei termini perentori
153. Improrogabilità dei termini perentori. I termini
perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo
delle parti.
153. Improrogabilità dei termini perentori. I termini
perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo
delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il
giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
2. Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Tavole sinottiche di G. Buffone
Vecchio Testo
uovo testo
163.
Contenuto della citazione
163. Contenuto della citazione
Omissis
L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome,
la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
persona giuridica un’associazione non riconosciuta o un comitato la
citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende
valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura,
qualora questa sia stata già rilasciata
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al
convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art.
168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui all’art. 167
Omissis
163. Contenuto della citazione
Omissis
L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome,
la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
persona giuridica un’associazione non riconosciuta o un comitato la
citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende
valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura,
qualora questa sia stata già rilasciata
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al
convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art.
168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
Omissis
182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione
delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola
gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che
si sia avverata una decadenza.
182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Il giudice
istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti
e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i
documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al
difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione.
184-bis. Rimessione in termini.
184-bis. Rimessione in termini.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini
Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.
abrogato (N.B. norma trasfusa nel nuovo
art. 153 c.p.c.)
191. Nomina di consulente tecnico.
191. Nomina di consulente tecnico. Nei casi di cui
agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista
nell’articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente
tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
191. Nomina di consulente tecnico. Nei casi previsti dagli
articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi
dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina
un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente
deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
195.
Processo verbale e relazione.
195. Processo verbale e relazione.
Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono
compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche
disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il
giudice fissa.
195. Processo verbale e relazione. Delle
indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con
l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il
consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il
consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza
di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il
termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle
stesse.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
che il giudice fissa.
249.
Facoltà d’astensione.
249. Facoltà d’astensione. Si applicano
all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del
Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
249. Facoltà d’astensione. Si applicano all’audizione dei
testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
255. Mancata comparizione dei testimoni.
255. Mancata comparizione dei
testimoni.Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il
giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne
l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima
ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e
non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è
esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca
nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori
della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore
del luogo.
255. Mancata comparizione dei testimoni. Se
il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore
può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento
all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il
giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può
condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore
a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza
giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone
all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria
non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è
esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca
nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori
della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore
del luogo.
257-bis Testimonianza Scritta
■
Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) Il giudice,
su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni
altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per
iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere
interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la
parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza
in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza
in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa
quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che
spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria
del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui
all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza,
indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel
termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui
all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati
dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal
testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è
stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre
che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice
delegato.
279.
Forma dei provvedimenti del collegio.
279. Forma dei provvedimenti del
collegio.Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative
all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o
di competenza;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3,
non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
l’ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo
comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel
momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle
altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la
rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5
sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque
motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che
la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per
le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive.
Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino
alla definizione del giudizio di appello
L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
279. Forma dei provvedimenti del collegio.
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni
relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché
quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti
per l’ulteriore istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3,
non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
l’ulteriore istruzione della causa;
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo
comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel
momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle
altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la
rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5
sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque
motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che
la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per
le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive.
Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino
alla definizione del giudizio di appello
L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.
285. Modo di notificazione della sentenza.
285. Modo di notificazione della sentenza. La
notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per
l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 primo
e terzo comma.
285. Modo di notificazione della sentenza. La notificazione
della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si
fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.
291.
Contumacia del convenuto.
291. Contumacia del convenuto. Se
il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che
importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un
termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma
del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo
comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è
eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.
La norma è rimasta immutata. Ai sensi
dell’art. 46, coma 24:
Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
296.
Sospensione su istanza delle parti.
296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudice
istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo
rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.
296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudice
istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso
per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la
prosecuzione del processo medesimo.
297. Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione.
297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il
processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione
di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
amministrativa di cui all’articolo 295.
297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. Se col
provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il
processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio
in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
amministrativa di cui all’articolo 295.
300.
Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.
300. Morte o perdita della capacità
della parte costituita o del contumace.Omissis
Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è
certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di
uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. Se alcuno degli eventi
previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura
della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel
caso di riapertura dell’istruzione.
300. Morte o perdita della capacità della parte
costituita o del contumace.Omissis
Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra
parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella
relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.
305.
Mancata prosecuzione o riassunzione.
305. Mancata prosecuzione o riassunzione. Il
processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di
sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.
305. Mancata prosecuzione o riassunzione. Il processo deve
essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi
dall’interruzione, altrimenti si estingue.
307.
Estinzione del processo per inattività delle parti.
307. Estinzione del processo per
inattività delle parti.Se dopo la notificazione della citazione
nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito
dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il
giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione
della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma
dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo
stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre
rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto
a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione;
altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si
estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi
previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal
ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse
disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio
stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo
non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte
interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza
del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a
questo venga eccepita.
307. Estinzione del processo per inattività delle
parti.Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti
siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se,
dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla
legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo,
salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere
riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi
che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione
del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di
cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si
estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi
previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal
ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse
disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio
stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo
non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
310. Effetti dell’estinzione del processo.
310. Effetti dell’estinzione del processo.
L’estinzione del processo non estingue l’azione.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di
merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la
competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116
secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
anticipate.
310. Effetti dell’estinzione del processo. L’estinzione del
processo non estingue l’azione.
L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di
merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano
la competenza
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116
secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
anticipate.
327.
Decadenza dall’impugnazione.
327. Decadenza dall’impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e
la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non
possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di
non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
all’art. 292.
327. Decadenza dall’impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e
la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non
possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di
non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
all’art. 292.
330, comma I. Luogo di
notificazione dell’impugnazione.
330. Luogo di notificazione
dell’impugnazione.Se nell’atto di notificazione della sentenza la
parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione
del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel
luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio
Omissis
330. Luogo di notificazione dell’impugnazione.
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha
pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore
costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
giudizio
Omissis
345. Domande ed eccezioni nuove.
345. Domande ed eccezioni nuove.
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,
debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia
domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
345. Domande ed eccezioni nuove. Nel giudizio
d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere
dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli
interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti
nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai
fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad
essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
353.
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
353. Rimessione al primo giudice per
ragioni di giurisdizione o di competenza.Il giudice d’appello, se
riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha
sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza
con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei
mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il
termine è interrotto.
353. Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando
che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo
giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre
mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il
termine è interrotto.
360-bis. Inammissibilità del
ricorso
■
Art. 360-bis. Inammissibilità del
ricorsoIl ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto
in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla
violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
366-bis. Formulazione dei motivi.
366-bis. Formulazione dei motivi.
Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4),
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso
previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
abrogato
375. Pronuncia in camera di consiglio.
375. Pronuncia in camera di consiglio.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
- dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero
che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso
dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne
l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per
difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis.
375. Pronuncia in camera di consiglio.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti
dall’articolo 360;
2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero
che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso
dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
376.
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.
Art. 67-bis ord. giud.
Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376
del codice di procedura civile
376. Assegnazione dei ricorsi alle
sezioni.I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni
semplici dal primo presidente
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso
assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza
di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di
discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta
soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza
inserita nel processo verbale.
376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.
Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se
sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce
il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede
all’assegnazione alle sezioni semplici.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso
assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza
di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di
discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta
soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza
inserita nel processo verbale.
N.B.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, all’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il
seguente:
«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista
dall’articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la
sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura
civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».
380-bis.
Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per
la decisione in camera di consiglio
380-bis. Procedimento per la decisione
in camera di consiglio.Il relatore nominato ai sensi dell’articolo
377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma,
numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza,
deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello
svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali
ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto
e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo,
conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e
di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’articolo
375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).
Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375 la
Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
380-bis. Procedimento per la decisione
sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio
Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo
375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con
la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa
pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti
giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione
sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle
parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e
i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere
sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai
sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono
ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e
3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei
motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera
di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
385.
Provvedimenti sulle spese.
385. Provvedimenti sulle spese.
La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza
provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa
o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo
375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente
determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che
essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.
385. Provvedimenti sulle spese. La Corte, se
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza
provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa
o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
abrogato
392.
Riassunzione della causa.
392. Riassunzione della causa. La
riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza
della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente
a norma degli articoli 137 e seguenti.
392. Riassunzione della causa. La
riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della
sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente
a norma degli articoli 137 e seguenti.
442.
Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
442. Controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie.Nei procedimenti relativi a
controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le
assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali,
gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo
titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di
assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si
osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
442. Controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie.Nei procedimenti relativi a controversie
derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni
sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni
familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo
titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di
assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si
osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis),
non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo
primo di questo titolo.
444.
Giudice competente.
444. Giudice competente. Le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca
marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del
luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi,
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
cui ha sede l’ufficio dell’ente.
444. Giudice competente. Le controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo
442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. Se l’attore è
residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima
del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli
eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca
marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del
luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi,
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
cui ha sede l’ufficio dell’ente.
3. Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile
Tavole sinottiche di G. Buffone
Vecchio Testo
Nuovo Testo
Art. 540-bis.
Integrazione del pignoramento
■
Art. 540-bis. Integrazione del
pignoramentoQuando le cose pignorate risultano invendute a seguito
del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai
sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le
ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a
norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il
giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.
In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non
siano da completare le operazioni di vendita.
Art. 614-bis Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare
■
Art. 614-bis. Attuazione degli obblighi
di fare infungibile o di non fareCon il provvedimento di condanna
il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per
il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di
lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione,
del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
616.
Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione.
616. Provvedimenti sul giudizio di
cognizione introdotto dall’opposizione.Se competente per la causa
è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione
questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della
metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è
decisa con sentenza non impugnabile.
616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione
introdotto dall’opposizione.Se competente per la causa è l’ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un
termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le
modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a
ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di
cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà;
altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causaLa
causa è decisa con sentenza non impugnabile.
624.
Sospensione per opposizione all’esecuzione.
624. Sospensione per opposizione
all’esecuzione.Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma
degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi
motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso
reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo
512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma
e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice
che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile
l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e
con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa
all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in
tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato;
l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente
comma non è invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
degli articoli 618 e 618-bis.
624. Sospensione per opposizione all’esecuzione.
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e
619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su
istanza di parte, il processo con cauzione o senza
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso
reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo
512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine
perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione
dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina
la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche
sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo
comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
dell’articolo 618.
630. Inattività delle parti.
630. Inattività delle parti.
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo
si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel
termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte
interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell’articolo
successivo. Dichiarata con ordinanza giudice dell’esecuzione, la quale è
comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta
l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore
pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio
di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con
l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto
comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
630. Inattività delle parti. Oltre che nei
casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue
quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio
stabilito dalla legge o dal giudice.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva
al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del
cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta
l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore
pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio
di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con
l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto
comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
4. Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile
Tavole sinottiche di G. Buffone
Vecchio Testo
Nuovo Testo
669-septies.
Provvedimento negativo.
669-septies. Provvedimento negativo.
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda.
L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il
provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede
definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai
sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine
perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in
udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
669-septies. Provvedimento negativo.
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda.
L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il
provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede
definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.
669-octies.
Provvedimento di accoglimento.
669-octies. Provvedimento di
accoglimento.L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di
merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza
o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in
cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata
presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è
stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.
669-octies. Provvedimento di accoglimento.
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva
l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza
o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in
cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata
presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte
può iniziare il giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma
prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda
è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.
Dopo il capo III del titolo I del libro
quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE»
Art. 702-bis. – Forma della domanda.
Costituzione delle partiNelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al
tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125,
deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale,
il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle
parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente
al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve
proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e
di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al
giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data
della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del
terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto
comma.
Art. 702-ter. – Procedimento)
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo
702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara
inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui
all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e
provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi
degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. Appello
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce
gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata
entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi
nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non
imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
5. Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368
Tavole sinottiche di G. Buffone
Vecchio Testo
Nuovo Testo
23.
Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
23. Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi.Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno
per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente
distribuiti tra gli iscritti nell’albo.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi
che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun
giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al
presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista
nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per
l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti
tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti
iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per
cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata
l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi
che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun
giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al
presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista
nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Art. 81-bis. Calendario del
processo
■
Art. 81-bis. Calendario del processo
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti
e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa,
fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive
e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario
possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini.
Art. 103-bis.
Modello di testimonianza
■
Art. 103-bis. Modello di testimonianza
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello
approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il
modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la
compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e
dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi
per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione
della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi
dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo
articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi
degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio
per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui
all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di
eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti
ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche
e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale
o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle
sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e
da ogni diritto.
104.
Mancata intimazione ai testimoni.
104. Mancata intimazione ai testimoni.
Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al
giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza
per l’assunzione della prova.
104. Mancata intimazione ai testimoni. Se
la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice,
questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra
parte dichiari di avere interesse all’audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza
per l’assunzione della prova.
118.
Motivazione della sentenza.
118. Motivazione della sentenza.
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, n. 4 del codice
consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e
decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto
applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere
esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo
comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che
hanno espresso voto conforme alla decisione.
118. Motivazione della sentenza. La
motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e
decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto
applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere
esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo
comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che
hanno espresso voto conforme alla decisione.
152.
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali.
152. Esenzione dal pagamento di spese,
competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.Nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai
fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due
volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1
a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento
all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si
impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni
rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si
applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e
onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.Nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle
spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a
quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002,
n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di
instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente
articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo
79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non
possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.
Art. 186-bis. Trattazione delle
opposizioni in materia esecutiva
■
Art. 186-bis. Trattazione delle
opposizioni in materia esecutivaI giudizi di merito di cui
all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato
diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta
opposizione.
6. Altre Modifiche
Tavole sinottiche di G. Buffone
Ante Riforma
Modifica
Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e
disposizioni transitorie
Art. 3, Legge 102/2006 Disposizioni processuali.
Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui
al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è
abrogato.Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della
legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti
con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi
dell’articolo 426 del codice di procedura civile.
Abrogazione del rito societario
Rito societario ex artt. 1 – 33, d.lgs. 5/2003
ABROGATO Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e
42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689
23. Giudizio di opposizione. Il giudice, se il
ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo
22, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Omissis
23. Giudizio di opposizione. Il giudice, se il ricorso è
proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 22, ne
dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta
della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
stessi.
Omissis
Art. 11 legge 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della
disciplina della invalidità pensionabile
11. Limite alla presentazione di nuove domande. A
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’assicurato che
abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del
diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli
articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa
prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede
amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si
applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi
civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo.
Decisione delle questioni di giurisdizione
■
1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa,
contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene
munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni
unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti
anche in altro processo.2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi
dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è
riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai
fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le
forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito
applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al
quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale
questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione,
fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme
le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per
la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del
processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce
la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui
al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di
giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Disposizioni in materia di concordato 125.
Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con
specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi
di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo
comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo
conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
Omissis
125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con
specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi
di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo
comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo
conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. In
caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una
nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato
dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori;
su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione
ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute
parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.
Omissis
Disposizioni in materia di concordato 128. Approvazione del
concordato.
128. Approvazione del concordato. Il concordato e'
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso
successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per
le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
128. Approvazione del concordato. Il concordato e'
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso
successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per
le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima
parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior
numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la
proposta presentata per prima.
Codice Civile inserimento degli artt.
2668-bis
2669-ter
■
■
Art. 2668-bis. Durata dell’efficacia della trascrizione
della domanda giudiziale.La trascrizione della domanda giudiziale
conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la
trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si
dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo
risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa
di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve
essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve
contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano
dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. Durata dell’efficacia della trascrizione del
pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso
di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
sugli immobili.Disposizioni Transitorie
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della
presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi
instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura
civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile, come modificati dalla presente legge.3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del
codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
del 1º marzo 2006.4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e
del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata
in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo
effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter
del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie
nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria
e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di
composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati
dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli
processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito
disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione
della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui
al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile,
come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia
esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito
ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro
secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla
legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero
di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le
norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di
procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. - dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
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