Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE














    Artt. 132, 345, 616 c.p.c.

    Art. 118 disp. att. c.p.c.


    Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
    presente legge.

    Le altre disposizioni della legge che modificano il codice di procedura
    civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si
    applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
    Art. 155, commi V, e VI

    (aggiunti dalla legge 263/2005)


    Si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo
    2006.







    Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio
    2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge,
    continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV,
    capo I, del codice di procedura civile. La disposizione de qua non si
    applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data
    di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la
    modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.
    Artt. 360-bis, 366-bis, 375, 376, 380-bis

    Art. 67-bis ord.
    giud.


    Si applicano alle controversie nelle uali il provvedimento
    impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi
    in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla
    data di entrata in vigore della legge.





    Termini modificati


    La novella, al dichiarato fine di accelerare i procedimenti civili, introduce
    diversi ritocchi ai termini perentori in varie parti previsti, con una scelta
    condivisa dalla maggior parte dei commentatori.




















































    Termine Da … A …
    50 – riassunzione della causa

    6 mesi


    3 mesi

    297 – Richiesta fissazione udienza dopo la
    sospensione

    6 mesi


    3 mesi

    305, I – Riassunzione del processo interrotto

    6 mesi


    3 mesi

    305, III – termine max fissato dal giudice

    6 mesi


    3 mesi

    307 – Estinzione del processo per inattività delle
    parti

    1 anno


    3 mesi

    327 – Decadenza dalla impugnazione

    1 anno


    6 mesi

    353 – Riassunzione a seguito di rimessione al primo
    giudice per ragioni di giurisdizione

    6 mesi


    3 mesi

    392 – Riassunzione causa davanti al giudice di
    rinvio

    1 anno


    3 mesi



    1. Modifiche al libro primo del codice di procedura civile

















































































































































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Vecchio Testo


    Nuovo Testo

    7

    competenza del giudice di pace

    7. Competenza del giudice di pace.

    Il
    giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
    non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla
    competenza di altro giudice


    Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
    del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il
    valore della controversia non superi euro 15.493,71.


    È competente qualunque ne sia il valore:


    1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
    distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
    piantamento degli alberi e delle siepi;


    2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei
    servizi di condominio di case;


    3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
    immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
    calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino
    la normale tollerabilità.

    7. Competenza del giudice di pace.

    Il
    giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore
    non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla
    competenza di altro giudice


    Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento
    del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il
    valore della controversia non superi euro 20.000,00.


    È competente qualunque ne sia il valore:


    1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
    distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
    piantamento degli alberi e delle siepi;


    2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei
    servizi di condominio di case;


    3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
    immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
    calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino
    la normale tollerabilità;


    3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato
    pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.




    38 Incompetenza



    38. Incompetenza.

    L’incompetenza per materia, quella per
    valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono
    rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.



    L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo
    28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione
    si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la
    parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale
    indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta
    entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.





    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
    della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
    necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
    sommarie informazioni.

    38. Incompetenza

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
    sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta
    tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha
    per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte
    ritiene competente.


    Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite
    aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la
    competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro
    tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.




    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
    nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre
    l’udienza di cui all’articolo 183.



    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
    della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
    necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
    sommarie informazioni




    39 Litispendenza e continenza di cause 39. Litispendenza e continenza di cause.


    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
    successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
    d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la
    cancellazione della causa dal ruolo.


    Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
    competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
    dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
    quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
    questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la
    dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
    pronunciate.




    La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.

    39. Litispendenza e continenza di cause.


    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
    successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
    d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
    cancellazione della causa dal ruolo.


    Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è
    competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa
    dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il
    quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se
    questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la
    dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui
    pronunciate.


    La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione
    ovvero dal deposito del ricorso.




    40, comma I

    Connessione

    40. Connessione.

    Se sono proposte davanti a giudici diversi
    più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un
    solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine
    perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice
    della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente
    adito.


    Omissis

    40. Connessione.

    Se sono proposte davanti a giudici diversi
    più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un
    solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine
    perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice
    della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente
    adito.


    Omissis

    42

    Regolamento necessario di competenza

    42. Regolamento necessario di competenza.


    La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
    39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
    la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere
    impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

    42. Regolamento necessario di competenza.


    L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli
    39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano
    la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere
    impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

    43

    Regolamento facoltativo di competenza

    43. Regolamento facoltativo di competenza.

    La sentenza che
    ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con
    l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
    insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.


    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre
    parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.


    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione
    ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere
    dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta
    dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

    43. Regolamento facoltativo di competenza.

    Il provvedimento
    che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato
    con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
    insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.


    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre
    parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.


    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione
    ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere
    dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta
    dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.




    Art. 44

    Efficacia della «ordinanza» che
    pronuncia sulla competenza.

    44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla
    competenza.

    La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
    dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata
    con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata
    e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei
    termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia
    o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

    44. Efficacia della ordinanza che pronuncia sulla
    competenza.

    L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40,
    dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata
    con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata
    e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei
    termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia
    o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.




    Art.45 Conflitto di competenza 45. Conflitto di competenza.

    Quando, in seguito alla
    sentenza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di
    materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei
    termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi,
    se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
    regolamento di competenza.

    45. Conflitto di competenza.

    Quando, in seguito alla
    ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di
    materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei
    termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi,
    se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il
    regolamento di competenza.

    Art. 47, comma II Procedimento del regolamento di
    competenza
    47. Procedimento del regolamento di competenza


    Omissis


    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito
    entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della
    sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
    dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo
    comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del
    ricorso.


    Omissis

    47. Procedimento del regolamento di competenza


    Omissis


    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito
    entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della
    ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione
    dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo
    comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del
    ricorso.


    Omissis

    Art. 49

    «Ordinanza» di regolamento di competenza

    49. Sentenza di regolamento di competenza.

    Il regolamento è
    pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni
    successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo
    comma.


    Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i
    provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
    che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
    affinché provvedano alla loro difesa.

    49. Ordinanza di regolamento di competenza.

    Il regolamento è
    pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni
    successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo
    comma.


    Con l’ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i
    provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice
    che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
    affinché provvedano alla loro difesa.




    50

    Riassunzione della causa.

    50. Riassunzione della causa.

    Se la
    riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
    nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di
    sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza
    che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti
    al nuovo giudice.


    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
    estingue.

    50. Riassunzione della causa.

    Se la
    riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene
    nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di
    tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza
    che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti
    al nuovo giudice.


    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si
    estingue.




    54.

    Ordinanza sulla ricusazione.

    54. Ordinanza sulla ricusazione.

    L’ordinanza che accoglie il
    ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.


    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta
    nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.


    L’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,
    provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a
    una pena pecuniaria non superiore a euro 5.




    Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle
    parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine
    perentorio di sei mesi.


    54. Ordinanza sulla ricusazione.

    L’ordinanza che accoglie il
    ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.


    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta
    nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.


    Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta
    la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha
    proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.


    Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle
    parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine
    perentorio di sei mesi.

    67. Responsabilità del custode. 67. Responsabilità del custode.

    Ferme le
    disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto
    può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a euro
    10.


    Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
    esercita la custodia da buon padre di famiglia.

    67. Responsabilità del custode.

    Ferme le
    disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto
    può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro
    500.


    Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non
    esercita la custodia da buon padre di famiglia.




    83.

    Procura alle liti

    83. Procura alle liti.

    Quando la parte sta in giudizio col
    ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.


    La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere
    conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.


    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
    della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
    d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In
    tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere
    certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
    rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto
    cui si riferisce.




    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
    grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.


    83. Procura alle liti.

    Quando la parte sta in giudizio col
    ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.


    La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere
    conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.


    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine
    della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
    d’intervento del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione,
    ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
    sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi
    l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal
    difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su
    foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si
    riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma
    digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti
    informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
    Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore
    che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
    informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa,
    anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
    ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.


    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
    grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.




    91.

    Condanna alle spese.

    91. Condanna alle spese.

    Il giudice, con
    la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
    soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida
    l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette
    nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.



    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
    margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo
    esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota
    in margine all’originale e alla copia notificata.



    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
    decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio
    a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

    91. Condanna alle spese.

    Il giudice, con
    la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
    soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida
    l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in
    misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte
    che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle
    spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo
    quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.


    Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
    margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo
    esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota
    in margine all’originale e alla copia notificata.


    I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono
    decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio
    a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.




    92.

    Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

    92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.


    Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,
    può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
    se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla
    soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
    ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha
    causato all’altra parte.


    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
    esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare,
    parzialmente o per intero, le spese tra le parti.



    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
    salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
    verbale di conciliazione.


    92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.


    Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,
    può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
    se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla
    soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non
    ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha
    causato all’altra parte.


    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
    ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può
    compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.


    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,
    salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo
    verbale di conciliazione.




    96. Responsabilità aggravata. 96. Responsabilità aggravata.

    Se risulta
    che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
    colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
    alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella
    sentenza.


    Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato
    eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o
    iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
    forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
    danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale
    prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.




    96. Responsabilità aggravata.

    Se risulta
    che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
    colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che
    alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella
    sentenza.


    Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato
    eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o
    iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione
    forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei
    danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale
    prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente


    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91,
    il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
    pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
    determinata.

    101.

    Principio del contraddittorio.

    101. Principio del contraddittorio.

    Il giudice, salvo che la
    legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
    contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.




    101. Principio del contraddittorio.

    Il giudice, salvo che la
    legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
    contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.


    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
    rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti,
    a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
    quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di
    memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

    115.

    Disponibilità delle prove.

    115. Disponibilità delle prove.

    Salvi i
    casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
    decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.




    Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della
    decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


    115. Disponibilità delle prove.

    Salvi i
    casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
    decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i
    fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.


    Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
    della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

    118.

    Ordine d’ispezione di persone e di cose.

    118. Ordine d’ispezione di persone e di cose.

    Il giudice può
    ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose
    in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
    fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte
    o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti
    negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.


    Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il
    giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma
    dell’articolo 116 secondo comma.


    Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non
    superiore a euro 5.

    118. Ordine d’ispezione di persone e di cose.

    Il giudice può
    ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose
    in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
    fatti della causa purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte
    o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti
    negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.


    Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il
    giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma
    dell’articolo 116 secondo comma.


    Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da
    euro 250 ad euro 1.500.

    120. Pubblicità della sentenza. 120. Pubblicità della sentenza.

    Nei casi
    in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il
    danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del
    soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui
    designati.


    Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può
    procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a
    ripetere le spese dall’obbligato.

    120. Pubblicità della sentenza.

    Nei casi
    in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il
    danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo
    96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del
    soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante
    comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate
    giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
    designati.


    Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può
    procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a
    ripetere le spese dall’obbligato.

    132.

    Contenuto della sentenza

    132. Contenuto della sentenza.

    La sentenza è pronunciata in
    nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.


    Essa deve contenere:


    1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;


    2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;


    3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;


    4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi
    in fatto e in diritto della decisione;


    5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
    giudice.


    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal
    presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
    per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
    componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
    menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza
    per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo
    presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

    132. Contenuto della sentenza.

    La sentenza è pronunciata in
    nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.


    Essa deve contenere:


    1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;


    2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;


    3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;





    4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
    decisione;


    5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del
    giudice.


    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal
    presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere
    per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal
    componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia
    menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza
    per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo
    presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento




    137. Notificazioni 137. Notificazioni

    Le notificazioni,
    quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
    su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.


    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
    destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

































































    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
    destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
    143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
    notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
    cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
    all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
    segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.


    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
    comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
    articoli 133 e 136.

    137. Notificazioni

    Le notificazioni,
    quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
    su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.


    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
    destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsiSe
    l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e
    il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata,
    l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una
    copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
    all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni
    successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato
    anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica
    dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero
    consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto
    notificato, su supporto informatico non riscrivibile.


    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
    destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo
    143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da
    notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
    cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
    all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti
    segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.


    Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle
    comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
    articoli 133 e 136.




    153. Improrogabilità dei termini perentori



    153. Improrogabilità dei termini perentori.

    I termini
    perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo
    delle parti.

    153. Improrogabilità dei termini perentori.

    I termini
    perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo
    delle parti.


    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
    non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il
    giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.









    2. Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile













































































































































































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Vecchio Testo


    uovo testo

    163.

    Contenuto della citazione

    163. Contenuto della citazione


    Omissis


    L’atto di citazione deve contenere:


    1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;


    2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome,
    la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
    rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
    persona giuridica un’associazione non riconosciuta o un comitato la
    citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
    dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;


    3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;


    4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
    ragioni della domanda, con le relative conclusioni


    5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende
    valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione


    6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura,
    qualora questa sia stata già rilasciata


    7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al
    convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
    indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci
    giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
    nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art.
    168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
    implica le decadenze di cui all’art. 167


    Omissis

    163. Contenuto della citazione

    Omissis


    L’atto di citazione deve contenere:


    1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;


    2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome,
    la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
    rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
    persona giuridica un’associazione non riconosciuta o un comitato la
    citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
    dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;


    3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;


    4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
    ragioni della domanda, con le relative conclusioni


    5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende
    valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione


    6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura,
    qualora questa sia stata già rilasciata


    7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al
    convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza
    indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci
    giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
    nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art.
    168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
    implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167


    Omissis

    182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.


    Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione
    delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola
    gli atti e i documenti che riconosce difettosi.


    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
    autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine per la
    costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
    l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che
    si sia avverata una decadenza.




    182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

    Il giudice
    istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti
    e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i
    documenti che riconosce difettosi.


    Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
    autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al
    difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
    costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
    l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
    rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
    L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
    processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
    notificazione.

    184-bis.

    Rimessione in termini.

    184-bis. Rimessione in termini.


    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
    imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini


    Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.

    abrogato

    (N.B. norma trasfusa nel nuovo
    art. 153 c.p.c.)

    191.

    Nomina di consulente tecnico.

    191. Nomina di consulente tecnico.

    Nei casi di cui
    agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista
    nell’articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente
    tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.


    Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
    necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

    191. Nomina di consulente tecnico.

    Nei casi previsti dagli
    articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi
    dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina
    un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente
    deve comparire.


    Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave
    necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

    195.

    Processo verbale e relazione.

    195. Processo verbale e relazione.


    Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono
    compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche
    disporre che il consulente rediga relazione scritta.


    Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il
    consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
    e le istanze delle parti.





















































    La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il
    giudice fissa.




    195. Processo verbale e relazione.

    Delle
    indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con
    l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il
    consulente rediga relazione scritta.


    Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il
    consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni
    e le istanze delle parti.


    La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
    costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza
    di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il
    termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
    osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva
    udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
    relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle
    stesse.


    La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine
    che il giudice fissa.

    249.

    Facoltà d’astensione.

    249. Facoltà d’astensione.

    Si applicano
    all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del
    Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

    249. Facoltà d’astensione.

    Si applicano all’audizione dei
    testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
    procedura penale
    relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

    255. Mancata comparizione dei testimoni.




    255. Mancata comparizione dei
    testimoni.

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il
    giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne
    l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima
    ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato
    motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e
    non superiore a 1.000 euro.


    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è
    esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca
    nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori
    della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore
    del luogo.

    255. Mancata comparizione dei testimoni.

    Se
    il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore
    può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento
    all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il
    giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può
    condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore
    a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza
    giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone
    all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria
    non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.


    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è
    esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca
    nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori
    della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore
    del luogo.

    257-bis

    Testimonianza Scritta


















    Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta)

    Il giudice,
    su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni
    altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
    testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per
    iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere
    interrogato.


    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la
    parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza
    in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.


    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza
    in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa
    quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.


    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
    autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che
    spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria
    del giudice.


    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui
    all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza,
    indicando le complete generalità e i motivi di astensione.


    Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel
    termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui
    all’articolo 255, primo comma.


    Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati
    dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal
    testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è
    stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.


    Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre
    che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice
    delegato.

    279.

    Forma dei provvedimenti del collegio.

    279. Forma dei provvedimenti del
    collegio.

    Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative
    all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.


    Il collegio pronuncia sentenza:


    1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o
    di competenza;


    2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
    attinenti al processo o questioni preliminari di merito;


    3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;


    4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3,
    non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
    l’ulteriore istruzione della causa;


    5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo
    comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel
    momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle
    altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la
    rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.


    I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5
    sono dati con separata ordinanza.


    I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque
    motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che
    la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
    stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per
    le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive.
    Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
    sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
    istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
    dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
    sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
    l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino
    alla definizione del giudizio di appello


    L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

    279. Forma dei provvedimenti del collegio.


    Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni
    relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché
    quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
    definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti
    per l’ulteriore istruzione della causa.


    Il collegio pronuncia sentenza:


    1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;


    2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali
    attinenti al processo o questioni preliminari di merito;


    3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;


    4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3,
    non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per
    l’ulteriore istruzione della causa;


    5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo
    comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel
    momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle
    altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la
    rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.


    I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5
    sono dati con separata ordinanza.


    I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque
    motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che
    la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
    stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per
    le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive.
    Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle
    sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su
    istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti
    dell’ordinanza collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
    sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che
    l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino
    alla definizione del giudizio di appello


    L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

    285. Modo di notificazione della sentenza. 285. Modo di notificazione della sentenza.

    La
    notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per
    l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 primo
    e terzo comma.

    285. Modo di notificazione della sentenza.

    La notificazione
    della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si
    fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170.

    291.

    Contumacia del convenuto.

    291. Contumacia del convenuto.

    Se
    il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che
    importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un
    termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.


    Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma
    del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo
    comma.


    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è
    eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il
    processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    La norma è rimasta immutata.

    Ai sensi
    dell’art. 46, coma 24:


    Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si
    applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

    296.

    Sospensione su istanza delle parti.

    296. Sospensione su istanza delle parti.

    Il giudice
    istruttore su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo
    rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.




    296. Sospensione su istanza delle parti.

    Il giudice
    istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
    motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso
    per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la
    prosecuzione del processo medesimo.

    297.

    Fissazione della nuova udienza dopo la
    sospensione.

    297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.


    Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il
    processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
    termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione
    di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in
    giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
    amministrativa di cui all’articolo 295.

    297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.

    Se col
    provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il
    processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il
    termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
    sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio
    in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o
    amministrativa di cui all’articolo 295.

    300.

    Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

    300. Morte o perdita della capacità
    della parte costituita o del contumace.

    Omissis


    Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
    interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è
    certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di
    uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. Se alcuno degli eventi
    previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura
    della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel
    caso di riapertura dell’istruzione.

    300. Morte o perdita della capacità della parte
    costituita o del contumace.

    Omissis


    Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
    interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra
    parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella
    relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.

    305.

    Mancata prosecuzione o riassunzione.

    305. Mancata prosecuzione o riassunzione.

    Il
    processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di
    sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

    305. Mancata prosecuzione o riassunzione.

    Il processo deve
    essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi
    dall’interruzione, altrimenti si estingue.

    307.

    Estinzione del processo per inattività delle parti.




    307. Estinzione del processo per
    inattività delle parti.

    Se dopo la notificazione della citazione
    nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito
    dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il
    giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione
    della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma
    dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo
    stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre
    rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto
    a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione;
    altrimenti il processo si estingue.


    Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si
    estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi
    previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal
    ruolo.


    Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse
    disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle
    quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
    integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio
    stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
    fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo
    non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei


    L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte
    interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza
    del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a
    questo venga eccepita.

    307. Estinzione del processo per inattività delle
    parti.

    Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti
    siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se,
    dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla
    legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo,
    salvo il disposto dell’articolo 181
    e dell’articolo 290, deve essere
    riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi
    che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione
    del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di
    cancellazione; altrimenti il processo si estingue.


    Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si
    estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi
    previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal
    ruolo.


    Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse
    disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle
    quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
    integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio
    stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a
    fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo
    non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.


    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
    ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

    310. Effetti dell’estinzione del processo. 310. Effetti dell’estinzione del processo.


    L’estinzione del processo non estingue l’azione.


    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di
    merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la
    competenza.


    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116
    secondo comma.


    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
    anticipate.

    310. Effetti dell’estinzione del processo.

    L’estinzione del
    processo non estingue l’azione.


    L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di
    merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano
    la competenza


    Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116
    secondo comma.


    Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno
    anticipate.

    327.

    Decadenza dall’impugnazione.

    327. Decadenza dall’impugnazione.


    Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e
    la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non
    possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza


    Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di
    non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
    notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
    all’art. 292.

    327. Decadenza dall’impugnazione.


    Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e
    la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non
    possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
    sentenza


    Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di
    non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della
    notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui
    all’art. 292.

    330, comma I.

    Luogo di
    notificazione dell’impugnazione.

    330. Luogo di notificazione
    dell’impugnazione.

    Se nell’atto di notificazione della sentenza la
    parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione
    del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel
    luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o
    nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio


    Omissis

    330. Luogo di notificazione dell’impugnazione.


    Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua
    residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha
    pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
    altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore
    costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
    giudizio


    Omissis

    345. Domande ed eccezioni nuove. 345. Domande ed eccezioni nuove.


    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,
    debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia
    domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
    impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
    stessa.


    Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
    d’ufficio.


    Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li
    ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la
    parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per
    causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

    345. Domande ed eccezioni nuove.

    Nel giudizio
    d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere
    dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli
    interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
    nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.


    Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
    d’ufficio.


    Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti
    nuovi documenti
    , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai
    fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver
    potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad
    essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

    353.

    Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

    353. Rimessione al primo giudice per
    ragioni di giurisdizione o di competenza.

    Il giudice d’appello, se
    riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha
    sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza
    con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.


    Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei
    mesi dalla notificazione della sentenza.


    Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il
    termine è interrotto.

    353. Rimessione al primo giudice per ragioni di
    giurisdizione

    Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando
    che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
    giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo
    giudice.


    Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre
    mesi
    dalla notificazione della sentenza.


    Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il
    termine è interrotto.

    360-bis.

    Inammissibilità del
    ricorso






    Art. 360-bis. Inammissibilità del
    ricorso

    Il ricorso è inammissibile:


    1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto
    in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non
    offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;


    2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla
    violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.

    366-bis. Formulazione dei motivi. 366-bis. Formulazione dei motivi.


    Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4),
    l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
    inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso
    previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun
    motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
    fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
    contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
    della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.


    abrogato



    375. Pronuncia in camera di consiglio.



    375. Pronuncia in camera di consiglio.


    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
    ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:



    1. dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
      incidentale eventualmente proposto;


    2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia
    eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero
    che sia rinnovata;


    3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso
    dalla rinuncia;


    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
    giurisdizione;


    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
    incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne
    l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per
    difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis.



    375. Pronuncia in camera di consiglio.


    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
    ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:


    1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
    incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti
    dall’articolo 360;


    2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia
    eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero
    che sia rinnovata;


    3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso
    dalla rinuncia;


    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
    giurisdizione;


    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso
    incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

    376.

    Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.









































































    Art. 67-bis ord. giud.


    Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376
    del codice di procedura civile

    376. Assegnazione dei ricorsi alle
    sezioni.

    I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni
    semplici dal primo presidente


    La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso
    assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza
    di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di
    discussione del ricorso.


    All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta
    soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza
    inserita nel processo verbale.




    376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.


    Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
    dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se
    sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi
    dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce
    il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede
    all’assegnazione alle sezioni semplici.


    La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso
    assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza
    di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di
    discussione del ricorso.


    All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta
    soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza
    inserita nel processo verbale.


    N.B.


    Ai sensi dell’art. 47, comma 2, all’ordinamento giudiziario, di cui al
    regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il
    seguente:


    «Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista
    dall’articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la
    sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura
    civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni
    ».

    380-bis.

    Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per
    la decisione in camera di consiglio

    380-bis. Procedimento per la decisione
    in camera di consiglio
    .

    Il relatore nominato ai sensi dell’articolo
    377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma,
    numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza,
    deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello
    svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali
    ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.


    Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte.


    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto
    e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
    avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo,
    conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e
    di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’articolo
    375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).


    Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.


    Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375 la
    Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

    380-bis. Procedimento per la decisione
    sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

    Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo
    periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo
    375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con
    la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa
    pronuncia.


    Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti
    giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione
    sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle
    parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e
    i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere
    sentiti, se compaiono.


    Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai
    sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono
    ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e
    3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei
    motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera
    di consiglio e si applica il secondo comma.


    Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375,
    primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

    385.

    Provvedimenti sulle spese.

    385. Provvedimenti sulle spese.


    La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.


    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza
    provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa
    o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
    cassata.


    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del
    giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.


    Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo
    375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al
    pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente
    determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che
    essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

    385. Provvedimenti sulle spese.

    La Corte, se
    rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.


    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza
    provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa
    o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
    cassata.


    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del
    giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.


    abrogato

    392.

    Riassunzione della causa.

    392. Riassunzione della causa.

    La
    riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
    ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza
    della Corte di cassazione.


    La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente
    a norma degli articoli 137 e seguenti.

    392. Riassunzione della causa.

    La
    riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da
    ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della
    sentenza della Corte di cassazione.


    La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente
    a norma degli articoli 137 e seguenti.

    442.

    Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    442. Controversie in materia di
    previdenza e di assistenza obbligatorie
    .

    Nei procedimenti relativi a
    controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le
    assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali,
    gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza
    obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo
    titolo.


    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di
    assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si
    osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.




    442. Controversie in materia di previdenza e di
    assistenza obbligatorie
    .

    Nei procedimenti relativi a controversie
    derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni
    sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni
    familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza
    obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo
    titolo.


    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di
    assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si
    osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.


    Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis),
    non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo
    primo di questo titolo.

    444.

    Giudice competente.

    444. Giudice competente.

    Le
    controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
    nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice
    del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore.


    Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
    professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca
    marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del
    luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.


    Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
    all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi,
    è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
    cui ha sede l’ufficio dell’ente.




    444. Giudice competente.

    Le controversie in
    materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo
    442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
    nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. Se l’attore è
    residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice
    del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima
    del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli
    eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.


    Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
    professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca
    marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del
    luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.


    Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
    all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi,
    è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
    cui ha sede l’ufficio dell’ente.















    3. Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile













































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Vecchio Testo


    Nuovo Testo

    Art. 540-bis.

    Integrazione del pignoramento












    Art. 540-bis. Integrazione del
    pignoramento

    Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito
    del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai
    sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le
    ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a
    norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il
    giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza.
    In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non
    siano da completare le operazioni di vendita.

    Art. 614-bis

    Attuazione degli
    obblighi di fare infungibile o di non fare









    Art. 614-bis. Attuazione degli obblighi
    di fare infungibile o di non fare

    Con il provvedimento di condanna
    il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di
    parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o
    inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
    provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per
    il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le
    disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di
    lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione
    coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.


    Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma
    tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione,
    del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

    616.

    Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione.

    616. Provvedimenti sul giudizio di
    cognizione introdotto dall’opposizione.

    Se competente per la causa
    è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione
    questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito
    secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa
    iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a
    comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della
    metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente
    assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è
    decisa con sentenza non impugnabile.

    616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione
    introdotto dall’opposizione.

    Se competente per la causa è l’ufficio
    giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un
    termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le
    modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a
    ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di
    cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà;
    altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente
    assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa La
    causa è decisa con sentenza non impugnabile.

    624.

    Sospensione per opposizione all’esecuzione.

    624. Sospensione per opposizione
    all’esecuzione.

    Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma
    degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi
    motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza


    Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso
    reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
    periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo
    512, secondo comma.


    Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma
    e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice
    che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile
    l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e
    con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa
    all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in
    tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato;
    l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente
    comma non è invocabile in un diverso processo.


    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
    compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
    degli articoli 618 e 618-bis.

    624. Sospensione per opposizione all’esecuzione.


    Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e
    619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su
    istanza di parte, il processo con cauzione o senza


    Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso
    reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
    periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo
    512, secondo comma.


    Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
    comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
    reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine
    perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione
    dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina
    la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche
    sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo
    comma.




    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
    compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi
    dell’articolo 618.


    630.

    Inattività delle parti.

    630. Inattività delle parti.


    Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo
    si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel
    termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.


    L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte
    interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell’articolo
    successivo. Dichiarata con ordinanza giudice dell’esecuzione, la quale è
    comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell’udienza.


    Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta
    l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore
    pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio
    di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con
    l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto
    comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

    630. Inattività delle parti.

    Oltre che nei
    casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue
    quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio
    stabilito dalla legge o dal giudice.


    L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
    ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva
    al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del
    cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.


    Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta
    l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore
    pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio
    di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con
    l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto
    comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.






    4. Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile

































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Vecchio Testo


    Nuovo Testo

    669-septies.

    Provvedimento negativo.

    669-septies. Provvedimento negativo.


    L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda.
    L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il
    provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
    vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.


    Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
    dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede
    definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.


    La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai
    sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine
    perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in
    udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

    669-septies. Provvedimento negativo.


    L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda.
    L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il
    provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
    vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.


    Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima
    dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede
    definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.


    La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

    669-octies.

    Provvedimento di accoglimento.

    669-octies. Provvedimento di
    accoglimento.

    L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
    proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine
    perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di
    merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.


    In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
    merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.


    Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza
    o altrimenti dalla sua comunicazione.


    Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
    dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
    giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in
    cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata
    presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
    conciliazione, decorsi trenta giorni.


    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
    compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
    notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
    promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
    quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.


    Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
    dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
    ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
    anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
    o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
    nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte
    può iniziare il giudizio di merito.


    L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
    provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è
    stata proposta in corso di causa.


    L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
    processo.

    669-octies. Provvedimento di accoglimento.


    L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima
    dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non
    superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva
    l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.


    In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di
    merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.


    Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza
    o altrimenti dalla sua comunicazione.


    Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle
    dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla
    giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in
    cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata
    presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di
    conciliazione, decorsi trenta giorni.


    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola
    compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve
    notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
    promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
    quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.


    Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma
    dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi
    ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
    anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile
    o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
    nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte
    può iniziare il giudizio di merito.


    Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma
    prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
    procedimento cautelare.


    L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
    provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda
    è stata proposta in corso di causa.


    L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
    processo.

    Dopo il capo III del titolo I del libro
    quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:





    «Capo III-bis


    DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE»






    Art. 702-bis. – Forma della domanda.
    Costituzione delle parti

    Nelle cause in cui il tribunale giudica in
    composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al
    tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125,
    deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
    l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.


    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
    fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale,
    il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del
    procedimento.


    Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle
    parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve
    avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente
    al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto
    almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.


    Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
    comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
    posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda,
    indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
    in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve
    proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e
    di merito che non sono rilevabili d’ufficio.


    Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
    decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al
    giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto
    comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data
    della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del
    terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto
    comma.


    Art. 702-ter. – Procedimento)


    Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.


    Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo
    702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara
    inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.


    Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non
    sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui
    all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.


    Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
    un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.


    Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
    giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
    contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
    istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e
    provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.


    L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
    l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.


    Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi
    degli articoli 91 e seguenti.


    Art. 702-quater. Appello


    L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce
    gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata
    entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi
    nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
    rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
    potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non
    imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi
    istruttori ad uno dei componenti del collegio.






    5. Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
    civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
    1368





















































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Vecchio Testo


    Nuovo Testo

    23.

    Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

    23. Vigilanza sulla distribuzione degli
    incarichi.

    Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno
    per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente
    distribuiti tra gli iscritti nell’albo.


    Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
    cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi
    che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun
    giudice.


    Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al
    presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.


    Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista
    nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

    23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.


    Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per
    l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti
    tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti
    iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per
    cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata
    l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
    strumenti informatici.


    Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal
    cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi
    che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun
    giudice.


    Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al
    presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.


    Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista
    nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

    Art. 81-bis.

    Calendario del
    processo














    Art. 81-bis. Calendario del processo


    Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti
    e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa,
    fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive
    e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario
    possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi
    sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della
    scadenza dei termini.

    Art. 103-bis.

    Modello di testimonianza

















    Art. 103-bis. Modello di testimonianza


    La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello
    approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
    istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il
    modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la
    compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e
    dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi
    per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione
    della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
    telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi
    dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo
    articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi
    degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio
    per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui
    all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di
    eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti
    ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche
    e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
    conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
    indiretto.


    Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
    spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.


    Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale
    o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle
    sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e
    da ogni diritto.

    104.

    Mancata intimazione ai testimoni.

    104. Mancata intimazione ai testimoni.


    Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al
    giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.


    Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza
    per l’assunzione della prova.

    104. Mancata intimazione ai testimoni.

    Se
    la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice,
    questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra
    parte dichiari di avere interesse all’audizione.


    Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza
    per l’assunzione della prova.

    118.

    Motivazione della sentenza.

    118. Motivazione della sentenza.


    La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, n. 4 del codice
    consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
    giuridiche della decisione.


    Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e
    decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto
    applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere
    esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.


    In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.


    La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo
    comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che
    hanno espresso voto conforme alla decisione.

    118. Motivazione della sentenza.

    La
    motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero
    4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
    causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
    precedenti conformi.


    Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e
    decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto
    applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere
    esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.


    In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.


    La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo
    comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che
    hanno espresso voto conforme alla decisione.

    152.

    Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
    prestazioni previdenziali.

    152. Esenzione dal pagamento di spese,
    competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

    Nei
    giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
    parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo
    comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al
    pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
    nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai
    fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due
    volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1
    a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
    repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento
    all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
    condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione
    sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si
    impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni
    rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si
    applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo
    unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.

    152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e
    onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

    Nei giudizi
    promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
    soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma,
    del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle
    spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a
    quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
    dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del
    reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo
    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
    giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002,
    n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di
    instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente
    articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
    conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il
    processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
    verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo
    79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del
    Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed
    onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non
    possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

    Art. 186-bis.

    Trattazione delle
    opposizioni in materia esecutiva











    Art. 186-bis. Trattazione delle
    opposizioni in materia esecutiva

    I giudizi di merito di cui
    all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato
    diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta
    opposizione.









    6. Altre Modifiche





















































    Tavole sinottiche di G. Buffone


    Ante Riforma


    Modifica

    Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e
    disposizioni transitorie
    Art. 3, Legge 102/2006

    Disposizioni processuali.


    Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,
    conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui
    al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.




    L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è
    abrogato.

    Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della
    legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore
    della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
    libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
    disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti
    con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della
    presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi
    dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

    Abrogazione del rito societario Rito societario ex artt. 1 – 33, d.lgs. 5/2003 ABROGATO

    Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e
    42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.


    Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
    gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
    data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 23 legge 24 novembre 1981, n. 689 23. Giudizio di opposizione.

    Il giudice, se il
    ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo
    22, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.


    Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di
    comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità
    che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
    all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
    violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
    cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
    procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.


    Omissis

    23. Giudizio di opposizione.

    Il giudice, se il ricorso è
    proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’articolo 22, ne
    dichiara l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.


    Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l’udienza di
    comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità
    che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
    giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
    all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
    violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
    cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
    procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta
    della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
    stessi.





    Omissis

    Art. 11 legge 12 giugno 1984, n. 222.

    Revisione della
    disciplina della invalidità pensionabile

    11. Limite alla presentazione di nuove domande.

    A
    decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’assicurato che
    abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del
    diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli
    articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa
    prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede
    amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non
    sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

    L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si
    applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
    pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi
    civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e
    sordomutismo.
    Decisione delle questioni di giurisdizione



















    1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa,
    contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di
    giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene
    munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni
    unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti
    anche in altro processo.

    2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi
    dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è
    riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
    vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
    processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
    dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
    primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai
    fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le
    forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito
    applicabile.


    3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
    processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al
    quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale
    questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione,
    fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme
    le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.


    4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per
    la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del
    processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce
    la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.


    5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui
    al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di
    giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    Disposizioni in materia di concordato

    125.


    Esame della proposta e comunicazione ai creditori.




    125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.


    La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
    quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con
    specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.


    Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi
    di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo
    comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei
    criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo
    conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
























    Omissis

    125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.


    La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il
    quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con
    specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.


    Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi
    di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo
    comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei
    criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo
    conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. In
    caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una
    nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato
    dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori;
    su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione
    ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute
    parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.


    Omissis

    Disposizioni in materia di concordato

    128. Approvazione del
    concordato.




    128. Approvazione del concordato.

    Il concordato e'
    approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
    al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
    approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
    classi.


    I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
    dal giudice delegato si ritengono consenzienti.


    La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei
    singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso
    successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per
    le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

    128. Approvazione del concordato.

    Il concordato e'
    approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
    al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e'
    approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
    classi.


    I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
    dal giudice delegato si ritengono consenzienti.


    La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei
    singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso
    successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per
    le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.


    Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
    concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima
    parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior
    numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la
    proposta presentata per prima.

    Codice Civile

    inserimento degli artt.


    2668-bis


    2669-ter


















































































    Art. 2668-bis. Durata dell’efficacia della trascrizione
    della domanda giudiziale.

    La trascrizione della domanda giudiziale
    conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la
    trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.


    Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in
    doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si
    dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.


    In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.


    Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.


    Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo
    risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa
    di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve
    essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve
    contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano
    dai registri medesimi.


    Art. 2668-ter. Durata dell’efficacia della trascrizione del
    pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.


    Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso
    di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
    sugli immobili.



    Disposizioni Transitorie


    1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della
    presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni
    per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi
    instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.


    2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
    presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura
    civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
    procedura civile, come modificati dalla presente legge.


    3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del
    codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
    del 1º marzo 2006.


    4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e
    del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata
    in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo
    effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter
    del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge.


    5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie
    nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato
    pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
    successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.







    Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
    civili

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
    legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
    civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria
    e che sono regolati dalla legislazione speciale.


    2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
    disposizioni vigenti.


    3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono
    adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
    trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
    Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta
    giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
    anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
    trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o
    successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.


    4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
    ai seguenti princìpi e criteri direttivi:


    a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di
    composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;


    b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati
    dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli
    processuali previsti dal codice di procedura civile:


    1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
    processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito
    disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
    civile;


    2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
    prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione
    della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui
    al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile,
    come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia
    esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito
    ordinario;


    3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro
    secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;


    c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
    lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla
    legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero
    di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le
    norme contenute nel codice di procedura civile;


    d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di
    procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel
    regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933,
    n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà
    industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel
    codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.


    5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
    gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.


    6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17
    gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
    data di entrata in vigore della presente legge.


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