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  • Cassazione: Condominio, diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive

    Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9427
    "Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive, riconosciuto dalla Legge 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1 e 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 231 (ora assorbiti nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003), e' subordinato all'impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche' altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari"
    Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile (Cass. 5299/85), ove l'istante abbia la possibilita' di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o condominiale.
    Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. Decreto Legislativo n. 259 del 2003 articolo 91 richiamato dall'articolo 209) e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.
    fonte condominioweb

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