Assunzione di apprendista e presenza non continuativa del tutor: ammissibilità
Anzitutto si fa presente che, ai sensi della disciplina in materia di apprendistato e in particolare del D.M. 28 febbraio 2000, n. 22, il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa, collaborando attivamente alla definizione del relativo percorso formativo.
Il ruolo del tutor, dunque, è quello di figura di riferimento per l'apprendista nel corso della sua permanenza in azienda, sebbene il Ministero del lavoro con Interpello n. 9 del 27 marzo 2008 abbia chiarito, a proposito della permanenza costante del tutor in affiancamento all'apprendista macchinista nei servizi di condotta dei treni che non sussiste «un obbligo di affiancamento continuativo del tutore all'apprendista macchinista nell'esercizio nell'attività di condotta dei treni sull'infrastruttura ferroviaria. L'esigenza di garantire la circolazione del convoglio in sicurezza è affidata, in particolare, alle disposizioni che prevedono che l'apprendista abbia conseguito le necessarie abilitazioni, abbia concluso il tirocinio pratico e che sia decorso il periodo di 20 mesi previsto dall'accordo nazionale sopracitato per l'utilizzazione del macchinista in apprendistato nei servizi ad agente unico. Si ritiene opportuno precisare da ultimo che tali considerazioni sono riferite "esclusivamente" all'attività di tutoraggio nell'apprendistato e non influenzano in alcun modo la più ampia problematica della "conduzione ad agente unico" che, per i profili legati alla circolazione ferroviaria ed alla sicurezza sul lavoro, è, ovviamente, oggetto di specifica trattazione in altre sedi».
Sul punto, si consideri anche lo stesso interpello n. 9/2008 ha chiarito che quanto «alla problematica della presenza costante del tutore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa dell'apprendista, dall'analisi della normativa vigente non si desume alcun obbligo di affiancamento continuativo, come si ricava indirettamente dalla previsione secondo cui il tutor può seguire fino a 5 apprendisti».
D'altro canto, sempre dal Ministero del lavoro, nella circolare n. 40/2004, è stato precisato che l'inadempimento formativo del quale si renda colpevole il datore di lavoro viene valutato in base all'intera osservazione del piano formativo individuale e della regolamentazione regionale, ovvero sulla scorta della contrattazione collettiva che ha attivato l'apprendistato aziendale. E la precisazione ministeriale comporta, anzitutto, che l'inadempimento formativo datoriale potrà avere, in concreto e in generale, fra l'altro, per l'assenza di un tutor aziendale che possieda competenze adeguate, se previsto nella ipotesi dell'apprendistato esclusivamente aziendale e per la mancanza dell'effettivo esercizio delle funzioni tutoriali da parte del tutor aziendale o del datore di lavoro nel caso dell'apprendistato aziendale.
Si segnala, con riferimento alla Circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione cui appartiene.
fonte esperto lavoro
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