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  • Evasione fiscale. Nuove regole per l’esenzione dall’IVA all’importazione

    L’interpretazione delle disposizioni sull'esenzione dall'IVA all'importazione contenute nella direttiva n. 2006/112/CE infatti, ha dato luogo ad abusi che hanno permesso di evadere il pagamento dell'imposta.
    In particolare, l'esenzione dall'IVA all'importazione - prevista dall’art. 143, lettera d), della citata direttiva - è permessa quando l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario dei beni importati a un altro soggetto passivo di uno Stato membro; in altri termini, l'esenzione è concessa quando le merci importate sono vendute dall'importatore ad un altro soggetto passivo all'interno dell'UE.
    Come tuttavia dimostrato dall’esperienza, le divergenze nell’applicazione della disposizione sono state sfruttate dagli operatori per evitare il pagamento dell’IVA sui beni importati: si tratta di un abuso su larga scala, dovuto all’«inadeguata» applicazione della norma comunitaria nel diritto nazionale (c.d. frodi carosello intracomunitarie).
    Per prevenire tale abuso, la direttiva n. 2009/69/CE detta ora una serie di condizioni minime a livello comunitario per l’applicazione dell’esenzione; in particolare, l’esenzione si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti, solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:
    •il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;
    •il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento;
    •la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.Agli Stati membri è lasciata la possibilità di prevedere che tale prova sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.
    (Direttiva Consiglio dell'Unione Europea 25/06/2009, n. 2009/69/CE, G.U.U.E. 04/07/2009, n. L175)
    fonte Il Quotidiano Ipsoa

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