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  • LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (Legge 18.06.2009 n° 69 )

    La novella incide in modo significativo sul processo civile introducendo, per alcuni aspetti, elementi di rottura con la tradizione sinora seguita dagli operatori del diritto: è sufficiente menzionare l’introduzione della «testimonianza scritta» o l’ingresso dell’istituto della «translatio iudicii tra le giurisdizioni» (recente approdo interpretativo delle Sezioni Unite e della Consulta).
    Il Legislatore consegna agli operatori anche un nuovo «rito sommario», destinato a divenire “il modulo processuale” dei futuri processi civili, tenuto, anche, conto della delega conferita al Governo per il riordino razionale dei (troppi) riti allo stato vigenti. Il procedimento “sommario” è contestuale alla abrogazione sia del rito societario che del rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni.
    Il leit motiv che sorregge l’intervento legislativo manipolativo è l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata dei processi civili: ritoccate le norme sottese alla regolamentazione delle spese di lite ed innalzati i poteri sanzionatori del Giudice per chi, a vario titolo, “rallenti” la durata fisiologica del procedimento.
    Un elemento di indubbia novità è rappresentato dall’introduzione delle misure di coercizione “indiretta”, sulla scia delle cd. astreintes francesi: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La norma di nuovo conio prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
    L’intento di semplificare il processo civile porta a un progressivo “snellimento” delle formalità giudiziali atte a risolvere le vicende anomale del procedimento.
    Ritoccati anche taluni tasselli del rito cd. lavoro.
    La riforma, in effetti, è l’ennesima occasione per tornare a riflettere sulle patologie che, in vario modo, stanno sempre più “abbattendo” l’indice di efficienza ed efficacia del processo civile italiano.
    fonte cassazione.net

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