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  • CASSAZIONE: Condominio, quando la delibera "muta" non è annullabile

    Cass., sez. II civ., sen. n. 18192/2009
    "...in tema di delibere di assemblee condominiali non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 del Codice civile...".
    Questo il principio contenuto nella pronuncia della Suprema corte chiamata ad esprimersi in merito alla validità di un verbale, emanato dall'assemblea condominiale, in cui non appare né il numero dei partecipanti al condominio, né l'elenco dei nomi di chi ha votato a favore, ma solo di quelli contrari e astenuti.
    Peculiarità questa che contraddistingue la vicenda dagli altri casi esaminati dalla Corte - nell'ambito della consistente giurisprudenza sul tema - ove solitamente la delibera impugnata non reca le indicazioni fondamentali per la verifica del quorum complessivo, eventualità questa che rende di fatto annullabile il dispositivo emanato dall'assemblea.
    fonte Ilsole24ore.it

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