Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • NORMATIVA: Patente di guida: giro di vite sui parametri di idoneità fisica

    Nuovi parametri per gli accertamenti medico specialistici finalizzati al rilascio o rinnovo della patente di guida. Le modifiche apportate dalle recenti direttive n. 112/2009 e 113/2009, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L223, interessano i conducenti affetti da deficit visivi, diabete mellito o epilissia. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive in oggetto.
    VISTA
    Intodotti nuovi elementi di valutazione nell'esame optometrico: la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Nel caso di perdita funzionale totale della vista da un occhio, o di chi utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), il requisito minimo da soddisfare per l'acutezza visiva passa da 0,6 a 0.5.
    DIABETE MELLITO
    In caso di trattamento farmacologico, il conducente deve essere soggetto a visita medica regolare, a intervalli non superiori a cinque anni.
    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
    EPILESSIA
    Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
    Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata.
    Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
    Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
    Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida.
    Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida.
    Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
    fonte IlSole24ore

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