Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • CASSAZIONE: Le indicazioni della Cassazione. Il condono sull'Iva ad alto rischio

    Il giudice, nei contenziosi in corso relativi a vicende connesse al condono, del 1991 come del 2002, deve disapplicare le regole sulla sanatoria in quanto contrarie alla normativa comunitaria. Ciò comporta come conseguenza che non vanno ritenute valide le varie definizioni.
    A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione, con la sentenza 20068 e che rischia di avere - ove non venga modificato l'orientamento - effetti particolarmente gravi nei confronti di coloro che hanno aderito alle varie sanatorie e che, per qualsivoglia ragione, hanno un contenzioso in essere con l'amministrazione.
    La decisione trae origine dall'asserita invalidità della definizione delle liti pendenti effettuata da un contribuente, in base alla legge 413/91, in quanto secondo l'amministrazione, dopo l'istanza, il contribuente non aveva versato quanto dovuto.
    La Commissione provinciale e la regionale avevano dato ragione al contribuente sostenendo che per la validità della definizione non era necessario il pagamento, potendo, l'amministrazione, esigerlo coattivamente.
    La Corte di cassazione ha rilevato che nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-132/06) resa a seguito della procedura di infrazione aperta contro l'Italia, sugli articoli 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della legge 289/2002 per contrasto con la normativa comunitaria in materia di Iva.
    Questo principio secondo la Cassazione non consente di ritenere compatibile con la normativa comunitaria Iva, non solo le definizioni oggetto della pronuncia dei giudici europei (condono tombale e integrativa semplice) ma anche altri provvedimenti di condono aventi portata diversa come la definizione delle liti pendenti anche se previste da altre norme (nella circostanza il condono del 1991).
    FONTE ILSOLE24ORE

0 comments:

Leave a Reply