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  • CASSAZIONE: Uso ternario dei posti auto all'interno del cortile condominiale

    Cass. Civ. n.1547/2009.
    Sono proprietario di un'unità immobiliare sita in uno stabile condominiale con un ampio cortile interno, in parte occupato da posti auto di proprietà. Da quando hanno reso pedonale la strada antistante il palazzo, parcheggiare è diventato un vero problema e così molti condomini sono intenzionati a chiedere di poter adibire un'ulteriore parte di cortile a parcheggio. Il regolamento nulla dispone sul punto: si può fare? Considerato poi che i posti auto a disposizione sarebbero comunque inferiori alla richiesta e molti condomini hanno più di un'automobile, potrebbero sorgere problemi circa l'assegnazione. Cosa dispone la legge sull'argomento
    Risposta
    Quando il regolamento condominiale non preclude ai condomini di parcheggiare temporaneamente auto, moto e biciclette nel resède comune, tale divieto non si può ricavare dall'art. 1102 c.c. che regola l'uso della cosa comune, né tanto meno dal regolamento condominiale, a maggior ragione se le norme che regolano il Condominio non sono vincolanti perché non sono state accettate nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni dell'immobile (Cass. Civ. n.1547/2009).
    Quanto all'uso della cosa comune, il diritto di parcheggio nel cortile deve considerarsi un diritto collettivo e come tale può essere regolato dall'assemblea dei condomini allo scopo di assicurare il miglior godimento della cosa comune ai partecipanti, purchè tutti i condomini possano beneficiarne in modo assoluto.
    E' per questo che nell'ipotesi in cui il cortile comune non sia abbastanza ampio da accogliere le autovetture di tutti i condomini si deve necessariamente prevedere un uso ternario dell'area, da regolamentarsi secondo quanto l'assemblea stessa decide. L'uso ternario è il criterio legittimo per garantire a tutti i condomini un pari godimento quando la cosa comune non è suscettibile di uso contemporaneo.
    Una volta stabilito il criterio d'uso, l'assemblea può anche deliberare delle sanzioni pecuniarie a carico del condomino che viola le regole, in conformità con quanto prevede l'art. 70 delle Dip.Att. c.c. per il mancato rispetto del regolamento di condominio.
    fonte Il Quotidiano Ipsoa

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