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  • CASSAZIONE: Responsabilità dell’amministratore per i danni causati da operazioni a rischio

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l’amministratore è tenuto al pagamento dei danni pur non avendo agito illegalmente
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18231 del 12/09/2009, ha affermato che l’addebito di responsabilità, nel caso dell’amministratore accusato di aver mal gestito l’impresa, non si fonda sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, bensì, sull’inosservanza del criterio generale di diligenza propria del mandatario nell’adempimento dei doveri. Le scelte decisionali discrezionali degli amministratori non possono, di per sé, divenire oggetto di un giudizio di merito; Tali scelte non possono essere sindacate giudizialmente neppure qualora presentino profili di rischio più alti della norma, tuttavia, resta sindacabile in giudizio la diligenza della condotta dell’amministratore a prescindere dall’esito negativo o positivo dell’operazione da lui decisa. Infatti, il criterio di diligenza deve orientare l’amministratore nelle sue scelte consentendogli di valutare preventivamente i margini di rischio connessi ad una determinata operazione in modo da non esporre l’impresa a perdite prevedibili. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l’imprenditore avesse tenuto una condotta che non rispettava il canone di diligenza richiesto al soggetto che conduce l’impresa; tale condotta, nello specifico, era consistita nell’imprudente omissione di richiesta di garanzie, reali o personali, nei confronti delle società terze, che andava a finanziare, esponendo l’impresa a perdite.
    fonte Solmap.it

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