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CASSAZIONE. Segreto professionale: la Cassazione fissa i paletti
Il professionista che depone il falso potendosi astenere non è giustificato dal mancato avviso.
L'attuale normativa dispone che il giudice, a pena di nullità della deposizione, debba avvisare i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi poiché potrebbero trovarsi in conflitto con i sentimenti di "solidarietà familiare" che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.
Tuttavia, come precisa la Cassazione penale nella sentenza 04/03/2009, n. 9866, non vi è alcuna ragione per estendere analogicamente tale avviso ai professionisti di cui all'art. 200 c.p.p.. Il codice prescrive, infatti, soltanto che tali soggetti non possono essere obbligati a deporre, ma non prevede alcun avvertimento analogo a quello imposto per i prossimi congiunti.
I professionisti sono caratterizzati da competenza tecnica e professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione ed all'esercizio della professione stessa. E' rimessa alla loro esclusiva iniziativa – qualora non obbligati dalla norma - la scelta di deporre o meno su quanto hanno conosciuto nell'espletamento della professione fermo restando l'obbligo di dire la verità in caso di deposizione.
Nel caso di specie della sentenza, quindi, non si è ammesso il ricorso del professionista che aveva testimoniato il falso per difendere un cliente anche se non era stato avvertito dal giudice che poteva astenersi.
fonte Somap.it
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