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NORMATIVA: Nessun permesso di soggiorno di lungo periodo allo straniero in asilo.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non deve essere concesso allo straniero qualora esso soggiorni per asilo (MINISTERO DELL’INTERNO – Circolare 24 agosto 2009, n. 5234).
Questo è quanto precisato dal Ministero dell’Interno in riferimento alla possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai cittadini stranieri:
- a cui è riconosciuto lo status di rifugiato;
- sono titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello per asilo.
Come noto, la possibilità del permesso di soggiorno per tali soggetti, è disciplinata dall’art. 9, del D.Lvo 286/98, interamente modificato dall’articolo 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il quale attua le direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il comma 1 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/98 stabilisce, infatti, che:
.” 1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. “
In base a tale riformulazione, il comma 3, lettera C), dispone, tra i soggetti esclusi gli stranieri che “ soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta “
In merito a ciò, la direzione Centrale del Ministero dell’Interno, specifica che il legislatore, con tale espressione, ha voluto riferirsi, genericamente, agli stranieri regolarmente presenti in Italia, titolari dello status di rifugiato e una diversa interpretazione, correlata, per esempio, alla mera titolarità del permesso di soggiorno per asilo, non sarebbe in linea con gli indirizzi forniti in merito alla citata normativa comunitaria.
Questa, infatti, all’articolo 3, comma 2, nel delineare il campo di applicazione, chiarisce che il dispositivo “...........non si applica ai cittadini di paesi terzi che ...........sono rifugiati........”.
fonte teleconsul
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