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Non più di tre giorni per la "portabilità" del numero di telefonia mobile
Le aziende di telefonia mobile hanno settantadue ore di tempo per accontentare il cliente che vuole cambiare gestore. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha sospeso, ieri (15/9/2008), la sentenza del Tar Lazio che aveva bocciato la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che indica in tre giorni il termine per cambiare compagnia. E' stata accolta la richiesta dell’Agcom e delle associazioni dei consumatori – che si erano costituite al fianco dell’Authority – di congelare, in attesa del giudizio di merito, la pronuncia con cui i giudici capitolini, lo scorso 18 giugno, hanno accolto parzialmente il ricorso di Vodafone e Telecom contro la delibera 78/08/CIR dell’Autorità sulla portabilità del numero. A finire nel mirino dei magistrati romani era stata quella parte della norma che stabilisce che la portabilità deve essere compiuta in tre giorni indipendentemente dall’eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto.fonte ilsecoloXIX
Secondo il Tribunale amministrativo della Capitale il provvedimento era palesemente illegittimo poiché in contrasto con il decreto legge 7/2007 convertito in legge 40/2007 – promosso dall’allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani con l’intento di tutelare i consumatori – che prevede per l’esercizio del diritto di recesso da tutti i contratti civili trenta giorni di preavviso. Tuttavia – osserva il Supremo organo di Giustizia amministrativa – gli appelli vanno accolti. Perché – si legge nelle ordinanze 4602 e 4534 del 2009 – l’articolo 1 comma 3 del Dl 7/2007 riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore. Senza dimenticare, poi che nell’introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, il decreto legge non ha intaccato il potere dell’Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura. Potere, peraltro, già esercitato con la precedente non contestata delibera 19/01/CIR che con modalità analoghe a quelle in contestazione, aveva previsto un termine di cinque giorni per terminare la procedura.
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