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  • NORMATIVA: La quantificazione dell’obbligazione contributiva del caso di piani di crisi aziendali adottati dalle cooperative di lavoro.

    Circolare nr. 14 del 02/02/2009
    Con istanza di interpello n. 48 del 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, viene chiarito che nel caso di piano di crisi aziendale, e per tutta la durata dello stesso, adottato da una società cooperativa di lavoro, “l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
    Profili normativi.
    Innanzitutto, appare lapalissiano sostenere che, affinché una società cooperativa di lavoro possa procedere all’adozione di un piano di crisi aziendale sono necessari due elementi:
    previsione della possibilità di adottare piani di crisi aziendale nel regolamento interno della società cooperativa di lavoro, regolarmente approvato e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
    delibera, da parte dell’assemblea dei soci, di adozione del piano di crisi aziendale.
    Il tutto ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 6 della Legge del 3 Aprile 2001, n. 142, intitolata della “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore” ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 Aprile 2001 ).
    In effetti, l’articolo 6, intitolato del “Regolamento interno”, al comma 1 sancisce che “Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio…”.
    Tra le varie lettere, volte a determinare i contenuti del suddetto regolamento, vi è la d), nella quale è sancito che è prevista “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili…”.
    La quantificazione dell’obbligazione contributiva del caso di piani di crisi aziendali adottati dalle cooperative di lavoro.
    Premessa
    Con istanza di interpello n. 48 del 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, viene chiarito che nel caso di piano di crisi aziendale, e per tutta la durata dello stesso, adottato da una società cooperativa di lavoro, “l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
    Profili normativi.
    Tra le conseguenze poste a carico dei soci lavoratori, a seguito di una crisi aziendale, vi è certamente una riduzione del trattamento economico, ma non è detto che la stessa riduzione sia da considerarsi ai fini degli adempimenti contributivi, e più precipuamente degli imponibili previdenziali da considerare ai fini del calcolo e poi versamento dei contributi previdenziali dei soci lavoratori rientranti nel piano di crisi aziendale.
    Aspetti previdenziali.
    Per ciò che attiene il calcolo dei contributi previdenziali e la base imponibile di riferimento ( imponibile previdenziale ) corrispondente a ciascun socio lavoratore, nel caso di adozione del piano di crisi aziendale, occorre far riferimento ai seguenti principi
    Doveroso rispetto della normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale con opportuno riferimento alla Legge 3 Aprile 2001, n. 142, art. 4.
    Poiché l’articolo 4, intitolato delle “Disposizioni in materia previdenziale”, al comma 1, sancisce che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”. Ed in effetti nell’articolo citato viene sancito, nelle varie lettere, che il regolamento interno della società cooperativa deve sempre e comunque contenere
    il richiamo ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, per i soci che svolgono attività lavorativa subordinata;
    le modalità di svolgimento delle attività lavorative dei soci tenendo conto dell’organizzazione aziendale e dei rispettivi profili professionali;
    la disciplina di rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, l’espresso richiamo alle leggi di settore, se vi sono tali tipologie di rapporti lavorativi;
    la facoltà di poter deliberare, da parte dell’assemblea dei soci, un piano di crisi aziendale salvaguardando l’occupazione dei lavoratori;
    la facoltà di poter deliberare, da parte dell’organo assembleare, forme di apporto anche economiche in proporzione alle capacità dei soci, al fine di porre una soluzione alla crisi della società.
    La retribuzione da assumere come imponibile previdenziale non può essere inferiore ai limiti sanciti dalle leggi, dai contratti collettivi, regolamenti ed accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Tale principio è sancito dal Decreto Legge 9 Ottobre 1989 n. 338, convertito con la Legge n. 389 del del 7 Dicembre 1989, avente ad oggetto la “Sicurezza Sociale ( assicurazioni obbligatorie ) Industria, Commercio, Artigianato ( Generalità ) Mezzogiorno, il quale all’art. 1, denominato “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”, comma 1, è sancito che “ La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Inoltre al comma 2, è sancito che “Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50”.
    Riferimento alla determinazione annuale del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri parametri ai fini del calcolo delle contribuzioni previdenziali e di assistenza sociale, emanati con apposita circolare dall’INPS.
    Tale principio è contenuto, ad esempio per l’anno corrente, nella Circolare INPS, n. 14 del 2 Febbraio 2009, avente ad oggetto la “Determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale”, e che il Ministero del Lavoro richiama nell’istanza di interpello in questione; il punto 3, della circolare, disciplina la retribuzione imponibile dei lavoratori delle cooperative sociali, avvalorando il principio che un minimale contributivo giornaliero va sempre rispettato benché la retribuzione effettiva del lavoratore sia inferiore.
    Considerazioni Finali.
    In definitiva, per il caso di adozione di piani di crisi aziendali, da parte di società cooperative di lavoro, e per tutta la durata degli stessi, pur potendosi operare delle riduzioni delle retribuzioni ai lavoratori, ai fini, invece, dei calcoli contributivi si potrà tenere conto delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori nel rispetto, però, del minimale contributivo giornaliero sancito dal Decreto Legge n. 338/89 e dalla normativa INPS.
    fonte overlex.com
    DIRITTO SOCIETARIO
    Con istanza di interpello n. 48 del 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, viene chiarito che nel caso di piano di crisi aziendale, e per tutta la durata dello stesso, adottato da una società cooperativa di lavoro, “l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
    Profili normativi.
    Innanzitutto, appare lapalissiano sostenere che, affinché una società cooperativa di lavoro possa procedere all’adozione di un piano di crisi aziendale sono necessari due elementi:
    previsione della possibilità di adottare piani di crisi aziendale nel regolamento interno della società cooperativa di lavoro, regolarmente approvato e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
    delibera, da parte dell’assemblea dei soci, di adozione del piano di crisi aziendale.
    Il tutto ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 6 della Legge del 3 Aprile 2001, n. 142, intitolata della “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore” ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 Aprile 2001 ).
    In effetti, l’articolo 6, intitolato del “Regolamento interno”, al comma 1 sancisce che “Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio…”.
    Tra le varie lettere, volte a determinare i contenuti del suddetto regolamento, vi è la d), nella quale è sancito che è prevista “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili…”.
    La quantificazione dell’obbligazione contributiva del caso di piani di crisi aziendali adottati dalle cooperative di lavoro.
    Premessa
    Con istanza di interpello n. 48 del 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, previo parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, viene chiarito che nel caso di piano di crisi aziendale, e per tutta la durata dello stesso, adottato da una società cooperativa di lavoro, “l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
    Profili normativi.
    Tra le conseguenze poste a carico dei soci lavoratori, a seguito di una crisi aziendale, vi è certamente una riduzione del trattamento economico, ma non è detto che la stessa riduzione sia da considerarsi ai fini degli adempimenti contributivi, e più precipuamente degli imponibili previdenziali da considerare ai fini del calcolo e poi versamento dei contributi previdenziali dei soci lavoratori rientranti nel piano di crisi aziendale.
    Aspetti previdenziali.
    Per ciò che attiene il calcolo dei contributi previdenziali e la base imponibile di riferimento ( imponibile previdenziale ) corrispondente a ciascun socio lavoratore, nel caso di adozione del piano di crisi aziendale, occorre far riferimento ai seguenti principi
    Doveroso rispetto della normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale con opportuno riferimento alla Legge 3 Aprile 2001, n. 142, art. 4.
    Poiché l’articolo 4, intitolato delle “Disposizioni in materia previdenziale”, al comma 1, sancisce che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”. Ed in effetti nell’articolo citato viene sancito, nelle varie lettere, che il regolamento interno della società cooperativa deve sempre e comunque contenere
    il richiamo ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, per i soci che svolgono attività lavorativa subordinata;
    le modalità di svolgimento delle attività lavorative dei soci tenendo conto dell’organizzazione aziendale e dei rispettivi profili professionali;
    la disciplina di rapporti di lavoro diversi da quelli subordinati, l’espresso richiamo alle leggi di settore, se vi sono tali tipologie di rapporti lavorativi;
    la facoltà di poter deliberare, da parte dell’assemblea dei soci, un piano di crisi aziendale salvaguardando l’occupazione dei lavoratori;
    la facoltà di poter deliberare, da parte dell’organo assembleare, forme di apporto anche economiche in proporzione alle capacità dei soci, al fine di porre una soluzione alla crisi della società.
    La retribuzione da assumere come imponibile previdenziale non può essere inferiore ai limiti sanciti dalle leggi, dai contratti collettivi, regolamenti ed accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
    Tale principio è sancito dal Decreto Legge 9 Ottobre 1989 n. 338, convertito con la Legge n. 389 del del 7 Dicembre 1989, avente ad oggetto la “Sicurezza Sociale ( assicurazioni obbligatorie ) Industria, Commercio, Artigianato ( Generalità ) Mezzogiorno, il quale all’art. 1, denominato “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”, comma 1, è sancito che “ La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Inoltre al comma 2, è sancito che “Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50”.
    Riferimento alla determinazione annuale del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri parametri ai fini del calcolo delle contribuzioni previdenziali e di assistenza sociale, emanati con apposita circolare dall’INPS.
    Tale principio è contenuto, ad esempio per l’anno corrente, nella Circolare INPS, n. 14 del 2 Febbraio 2009, avente ad oggetto la “Determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale”, e che il Ministero del Lavoro richiama nell’istanza di interpello in questione; il punto 3, della circolare, disciplina la retribuzione imponibile dei lavoratori delle cooperative sociali, avvalorando il principio che un minimale contributivo giornaliero va sempre rispettato benché la retribuzione effettiva del lavoratore sia inferiore.
    Considerazioni Finali.
    In definitiva, per il caso di adozione di piani di crisi aziendali, da parte di società cooperative di lavoro, e per tutta la durata degli stessi, pur potendosi operare delle riduzioni delle retribuzioni ai lavoratori, ai fini, invece, dei calcoli contributivi si potrà tenere conto delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori nel rispetto, però, del minimale contributivo giornaliero sancito dal Decreto Legge n. 338/89 e dalla normativa INPS.
    fonte overlex.com

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