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  • TAR CAMPANIA, Ordine di demolizione - Presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 -

    Effetti sull’ordine di demolizione - Sospensione - Rigetto dell’istanza - Necessità di nuovo provvedimento di demolizione - Esclusione - Termini per l’esecuzione spontanea - Decorrenza.La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001. Nel sistema non è infatti rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso. La necessità di un nuovo procedimento sanzionatorio, d’altra parte, si rivelerebbe un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo. Pres. d’Alessandro, Est. Maiello - D.A.G. (avv.Schettino) c. Comune di Comiziano (avv. Papa) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II. - 14 settembre 2009, n.4961
    fonte ambientediritto

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