TRIBUNALE DI MERITO: Distacco illegittimo di linee telefoniche
Giudice di Pace di Bari Sentenza 2781/09
La questione sottoposta al Giudicante, trae spunto dall’illegittimo comportamento delle compagnie telefoniche, nei confronti degli utenti, i quali si vedono distaccare la propria utenza telefonica, immotivatamente, privi di tutela effettiva. Nel caso di specie l’attore, dopo aver ricaricato la propria utenza mobile, per problemi di “contabilizzazione” della ricarica in capo al gestore, si è visto sospendere il servizio in essere. Il proponente, pertanto, richiedeva al Giudicante l’interpretazione, in proprio favore, dell’art. 1 della Legge 40/2007- Decreto Bersani-, secondo la quale “e' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato”. In ragione di ciò, riteneva che anche qualora il gestore non avesse “contabilizzato” la ricarica, sarebbe stato comunque illegittimo, che lo stesso continuasse a porre termini temporali alla scadenza del servizio (telefonico). Il Giudice, invece, ha ritenuto che la L. 40 è applicabile solo con riferimento a contratti tra consumatori e professionisti e non tra professionisti, come nel caso di specie, essendo la previsione normativa tesa alla realizzazione di “misure urgenti per la tutela dei consumatori”. Tuttavia, ha messo in evidenza un fatto comunque apprezzabile, ritenendo che l’utente possa, come nel caso di specie, anche a mezzo di prova testimoniale, avvalorare di aver effettuato la ricarica nei 12 mesi precedenti e pertanto, vantare l’inadempimento contrattuale nel sinallagma, da parte del gestore, con conseguente responsabilità del debitore (gestore), tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore (utente). Un altro spunto che si trae dalla lettura della sentenza è che per individuare se trattasi di contratti in essere tra professionisti o consumatori, non serve valutare che forma di contratto è stata sottoscritta tra le parti (business o privata), ma l’effettivo uso che della utenza se ne faccia. L’attore, in questo caso, pur aver sottoscritto un contratto “privato”, nella pratica ne ha fatto un uso professionale.
fonte noiconsumatoribari
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