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Svizzera, San Marino, Liechtenstein e Monaco: vietato regolarizzare
Ecco le novità salienti contenute nella circolare diffusa dell'Agenzia delle Entrate in merito allo scudo-ter. Punto per punto i procedimenti di rimpatrio o regolarizzazione e le condizioni per il rimpatrio giuridico degli immobili esteri.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare applicativa sullo Scudo Fiscale. La notizia diffusa venerdì riguardava l’ampliamento della copertura anche per le società, ma il documento tratta vari punti che chiarificano diversi aspetti della normativa. Di seguito proponiamo una traccia riassuntiva che sintetizza le novità interessanti contenute nella circolare dell’Agenzia.
In primo luogo il documento ribadisce l’effettiva scadenza della normativa entro il 15 di dicembre, quindi tutte le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione dovranno essere effettuate entro e non oltre quella data. Tuttavia la scadenza riguarda inderogabilmente solo il versamento dell’imposta; per il completamento dell’intera operazione o per perfezionamenti degli adempimenti si potrà anche passare oltre la metà di dicembre, entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto. L’imposta da versare sui beni esteri dichiarati è confermata con un’aliquota pari al 5% del patrimonio.
La circolare specifica che i possessori di conti in Svizzera, Repubblica di San Marino, Liechtenstein e principato di Monaco non possono regolarizzare i capitali attraverso lo scudo fiscale, ma saranno obbligati al rimpatrio. La regolarizzazione sarà possibile solo per quelle attività detenute in stati che rispecchiano gli standard fissati dall’Onu e dall’Ocse in merito allo scambio di informazioni.
I patrimoni detenuti all’estero per il tramite di trust o fiduciarie possedute di interposta persona sono coperti dallo scudo, e il contribuente aderente all’iniziativa non ha alcun onere di prova per dimostrare la costituzione delle attività finanziarie estere mediante redditi sottratti alla tassazione in Italia. Yacht, opere d’arte, gioielli e immobili, purché detenuti da una data precedente al 31 dicembre 2008 in un paese che rispetti la direttiva Ocse, potranno essere regolarizzati e gli immobili che non vengono affittati ma che vengono tenuti a disposizione (per esempio per trascorrere le ferie) vanno comunque dichiarati.
Per quanto riguarda questioni di successione, anche gli eredi del proprietario di attività o patrimoni detenuti all’estero possono rimpatriare o regolarizzare ma, nel caso della regolarizzazione, possono godere dell’immunità da accertamenti tributari relativi ai redditi del precedente proprietario o del defunto mentre invece, in caso di rimpatrio, non è consenta riservatezza in capo agli eredi.
L’emersione dei capitali dovrà essere effettuata attraverso degli intermediari abilitati, quali banche italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, agenti di cambio e le poste italiane.
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