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Mobbing e molestie sessuali, il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare i dipendenti
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (18 settembre 2009, n. 20272) ha stabilito che tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche il dovere di licenziare il capo responsabile di molestie sessuali nei confronti di una sottoposta gerarchica. Nel caso deciso era risultato che, nel corso di turni notturni, il capo squadra aveva ripetutamente molestato una dipendente, provocando nella stessa conseguenze sullo stato psico – fisico, con ripercussioni anche in ambito familiare. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza del fatto, aveva licenziato il capo squadra per giusta causa. Il licenziamento è stato confermato sia dai Giudici di merito che dalla Corte di Cassazione. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che “le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., sicchè deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro”.
La sentenza, in definitiva, obbliga il datore di lavoro a intervenire in caso di molestia (o mobbing), anche con i più severi provvedimenti in relazione alla gravità della situazione, con la conseguenza che se il datore di lavoro, messo al corrente, non interviene, ben può essere chiamato a risarcire i danni ai dipendenti oggetto di molestie sul luogo di lavoro.
Un richiamo, dunque, non solo ai responsabili perché si comportino correttamente, ma anche al datore di lavoro affinché intervenga con provvedimenti adeguati alla gravità del caso.
Una sentenza giusta, che ribadisce un importante principio in materia di tutela dell’integrità psico – fisica dei propri dipendenti.
fonte il sole24ore
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