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  • TAR CAMPANIA - BANDI ILLEGGITTIMI CON PREZZARI NON AGGIORNATI

    Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1 ottobre 2009, n. 5130
    Obbligatorietà dell’aggiornamento dei prezzari ai valori di mercato correnti
    Lo scorso 1 ottobre è stata depositata in segreteria del Tribunale Amministrativo regionale della Campania sezione di Napoli la sentenza n. 5130/2009 con cui i giudici amministrativi ribadiscono ancora una volta l’obbligatorietà dell’aggiornamento dei prezzari ai valori di mercato correnti.
    Nel caso esaminato la Giunta comunale di Napoli, alla fine dell’anno 2008 aveva approvato una deliberazione con cui veniva disposto che per la redazione dei progetti di lavori pubblici da parte dei servizi tecnici dell'Amministrazione comunale di Napoli, da finanziarsi con fondi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 doveva essere utilizzato il prezzario approvato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 2238 del 21.12.2007, con l'applicazione di una riduzione del 20% su ogni singola voce.
    Il Tribunale amministrativo di Napoli, a seguito del ricorso presentato dall’A.C.E.N. (Associazione Costruttori Edili Napoli) ha emesso la sentenza in oggetto della presente in cui precisa quanto segue:
    * il sistema di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche è disciplinato in primo luogo dall’articolo 133, comma 8, del d. lgs. 163 del 2006, il quale demanda a ciascuna amministrazione il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata. Il compito di aggiornare i prezzi è dunque riservato a ciascuna stazione appaltante, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dal sistema ordinamentale.
    * l'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti dunque i prezzari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.

    D’altra parte i giudici sottolineano come è stato, più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (cfr. Tar Calabria Reggio Calabria n. 131 del 2009).
    In conclusione, dunque, il TAR della campania sezione di Napoli ha accolto il ricorso dell’Associazione dei Costruttori, ha annullato la delibera di Giunta in cui veniva desposta la riduzione del 20% su ogni singola voce ed ha ribadito che la decisione dell’Amministrazione comunale di Napoli non appare rispettosa dei principi guida dell’azione amministrativa in materia di ragionevolezza e proporzionalità della scelta autoritativa per il fatto che il comune di Napoli stesso, prendendo a base del computo il sistema tariffario regionale vigente, ha applicato una generalizzata decurtazione di un quinto.
    fonte lavoropubblici

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