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Nuovi obblighi pubblicitari per le società
I nuovi obblighi di pubblicità sono in vigore dal 29.7.2009.
La Comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la L. 7.7.2009, n. 88, all'art. 42, modificando gli artt. 2250 e 2630 c.c., ha introdotto nuovi obblighi pubblicitari della società;
È previsto, per tutte le società (sia di persone che di capitale), l'obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza (ad esempio in contratti, fatture, lettere, ordini, ecc.) le seguenti informazioni:
* sede
* Ufficio del Registro delle imprese presso cui è iscritta e relativo numero di iscrizione, che coincide con il codice fiscale della società;
* eventuale stato di liquidazione a seguito dello scioglimento.
Per le sole società di capitali, va riportato il capitale sociale effettivamente versato come risultante dall'ultimo bilancio e, per le società di capitali unipersonali, la sussistenza di un unico socio.
Le società di capitali sono, inoltre, soggette all'ulteriore obbligo di pubblicare tali informazioni anche nei propri siti web.
La nuova legge ha, inoltre, disposto per le società di capitali la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è prevista l'iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Ue, purché all'atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili ai terzi, ma questi ultimi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Per l'omissione delle informazioni sopraindicate, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065, a carico di ciascun componente dell'organo amministrativo (ad esempio, consiglieri del C.d.A., amministratore unico, ecc.).
fonte overlex
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