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  • Garante Privacy: chiarimento sui dati personali che possono comparire nel giudizio di idoneità alla mansione

    L’ultima Newsletter del Garante Privacy è stata l’occasione per ribadire il contenuto massimo, in termini di dati personali, dei giudizi di idoneità alla mansione, anche con riferimento alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08 e 106/09.

    “Idoneo” o “non idoneo” al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l’idoneità  al servizio di un lavoratore.
    Nessun riferimento a patologie sofferte è consentito e dunque ai dipendenti sieropositivi deve essere assicurata garanzia assoluta di anonimato. Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha ritenuto fondato il reclamo di un dipendente del Ministero della difesa.
    Garante Privacy: chiarimento sui dati personali che possono comparire nel giudizio di idoneità alla mansione

    All’amministrazione è stato vietato far circolare al suo interno informazioni sulla salute del lavoratore, specie quelle relative all’Hiv.
    Il dipendente si era rivolto all’Autorità contestando le modalità con cui i suoi dati personali erano circolati all’interno del Ministero. Nome del dipendente e diagnosi, erano infatti presenti nel verbale della visita collegiale trasmesso dalla commissione medica all’Ispettorato di sanità della marina militare. E anche la copia del verbale inviata all’ufficio del personale con la diagnosi “sbarrata e omessa”, consentiva, seppur  indirettamente, di risalire all’infezione Hiv, essendo l’unica patologia per la quale è prevista la
    “cancellazione” dai verbali di accertamento medico. Il Garante, oltre a inibire l’uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero di conformare alla normativa sulla
    riservatezza la circolazione dei dati sanitari al suo interno. D’ora in poi il Ministero dovrà utilizzare un attestato che riporti il solo giudizio medico legale senza diagnosi,
    anziché il verbale integrale della visita collegiale. Da modificare anche il modello di informativa: i lavoratori dovranno essere chiaramente informati dell’obbligatorietà
    o meno di fornire dati sulla  propria salute e delle relative conseguenze nell’ambito degli accertamenti medico legali ai fini dell’idoneità al servizio.

    fonte studiobernieri
    http://www.studiobernieri.com/wp/?p=1755

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