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  • I poteri degli Ausiliari del Traffico

    Gli ausiliari del traffico possono contestare le violazioni al divieto di sosta in modo assai limitato. Se essi sono scelti tra i dipendenti di una società che ha in concessione la gestione di un parcheggio possono elevare contravvenzioni per la violazione delle norme sulla sosta contenute nel Codice della Strada unicamente per la sosta nelle strisce blu e per quella che impedisce, in tutto o in parte, la utilizzazione di tali aree. Siamo cioè in presenza di norme che derogano ai principi di carattere generale e che pertanto devono essere oggetto di una interpretazione limitata a quanto espressamente previsto dal legislatore, non potendosi estendere in modo analogico a casi analoghi.
    Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione n. 5621/2009. Ricordiamo che la pronuncia di questo consesso si rende necessaria in presenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza, in particolare se nell'ambito della magistratura superiore, ovvero per risolvere le questioni legate ai conflitti di competenza. E che le sue scelte hanno un carattere sostanzialmente vincolante per la successiva giurisprudenza.

    IL PRINCIPIO
    Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione indicano il seguente principio di diritto: le "violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)".
    Siamo così in presenza della adesione alle tesi più restrittive circa la competenza degli ausiliari del traffico. Una tesi che, sulla base della provenienza, assume -come abbiamo prima rilevato- un carattere vincolante per tutte le successive pronunce della giurisprudenza.
    Alla base della scelta delle sezioni unite civili la considerazione del carattere che deve essere definito come sostanzialmente straordinario che hanno queste norme: "determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte Costituzionale, ordinanza n° 157 del 2001, quella con cui queste disposizioni sono state riconosciute come costituzionalmente legittime)". Corollario di questa considerazione è che siamo in presenza di una "norma di stretta interpretazione (vedi Corte di Cassazione sentenza 7.4.2005, n° 7336)".
    Ad ulteriore sostegno della tesi del carattere eccezionale delle norme che attribuiscono compiti sanzionatori, tipici della PA, a dipendenti di società private vi è la disposizione che consente agli stessi di disporre anche la rimozione di un veicolo, ma solo nei casi in cui "venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila".

    LE TESI A CONFRONTO
    Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione erano maturate 2 opposte tesi. Da una parte la tesi più estensiva delle loro competenze: "il potere dell'ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta la sosta deve ritenersi consentita solo negli spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass. sez. II, nn° 9287 del 20.4.2006, 20558 del 28.92007 e sez. 1, n° 4173 del 22.2.2007)". Alla base di questa tesi la motivazione che il legislatore ha voluto apprestare un nuovo strumento per la repressione del divieto di sosta, in considerazione della necessità di limitare il più possibile tale fenomeno, in considerazione della sua assai ampia estensione.
    Dall'altra parte la tesi più limitativa dei poteri attribuiti agli ausiliari del traffico, che è stata fatta propria dalle sezioni unite: "la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (artt. 7, 1° comma e 157, 5°, 6° e 8° comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. Sez. I, nn° 7336 del 7.4.2005, 7979 del 18.4.2005, 8593 del 26.4 2005 e, da ultimo, 18186 del 18.8.2006)". Alla base di questa interpretazione le considerazioni relative alla necessità di limitare la deroga ai principi di carattere generale a quanto previsto espressamente dal legislatore.

    IL CASO SPECIFICO
    La sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione nasce dalla decisione con cui il giudice di pace di Parma ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la multa per violazione delle disposizioni sulla sosta irrogatagli dalla polizia municipale a seguito dell'accertamento da parte di un dipendente della società concessionaria della gestione dei parcheggi, e come tale ritenuto ausiliario del traffico. La sentenza del giudice di pace ha accolto il ricorso per due ragioni: non risulta un atto formale da parte del comune di conferimento ad personam dell'incarico di ausiliario del traffico e la violazione riguarda ambiti che sono preclusi alle competenze di questi soggetti, anche se riferiti alla violazione del divieto di sosta. E' su questo secondo aspetto che si è concentrato il giudizio da parte delle sezioni unite della Cassazione: essendo la decisione su questo punto confermativa della tesi del giudice di pace, non si è passati all'esame della contestazione sul mancato conferimento dell'incarico di ausiliario del traffico al dipendente specifico della società concessionaria. Anche se occorre su questo punto evidenziare la necessità di provvedimenti formali di conferimento di tale incarico, non essendo sufficiente nel giudizio dei più la semplice considerazione che alla società privata è stata data la concessione della gestione del parcheggio.
    fonte marco aurelio

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