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  • LAVORO: L'applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2009

    Il Decreto Legislativo 150 del 2009 è un provvedimento di straordinaria importanza: esso contiene infatti importanti novità in materia di valutazione (per la prima volta vengono dettate disposizioni legislative che regolamentano questo istituto e si impone il massimo di trasparenza sui suoi esiti), di valorizzazione dei meriti (sia prevedendo nuovi istituti che limitando le progressioni che imponendo la differenziazione degli effetti della valutazione), di contrattazione (limitando drasticamente le materie che ne sono oggetto, sia rafforzando i controlli e le sanzioni sui contratti decentrati, sia consentendo alle amministrazioni di esercitare un potere unilaterale, sia imponendo una ampia pubblicità), di dirigenza (sia aumentandone i poteri gestionali in materia di rapporto di lavoro sia valorizzandone la responsabilità sia rafforzandone l'autonomia attraverso regole che limitano il ricorso allo spoil system nel procedimento di conferimento degli incarichi che al momento della cessazione), di sanzioni disciplinari (aumentando in particolare la competenza dei dirigenti e superando l'obbligo della sospensione in caso di procedimento penale), di responsabilità (aumentando i casi che consentono il licenziamento e la messa in disponibilità) e di misure organizzative (basta ricordare le disposizioni sulla mobilità, sulle fasce di reperibilità del personale in malattia e sugli accertamenti di idoneità psico fisica). Le nuove disposizioni impongono alle Pubbliche Amministrazioni, in particolare agli amministratori, ai dirigenti ed al personale, di modificare radicalmente i propri comportamenti. Diventa sempre più importante che le amministrazioni si diano una strategia organica di gestione delle risorse umane, ivi comprese le relazioni sindacali. Che i dirigenti acquisiscano la piena consapevolezza del fatto che il legislatore ha assegnato ad essi i poteri e le capacità dei privati datori di lavoro. E che i dipendenti comprendano che viene ad essi richiesto di modificare le metodologie che hanno fin qui utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

    LE TAPPE
    Il suo testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi ed esso entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, cioè alla metà del mese di novembre.
    I tempi di emanazione del provvedimento sono stati contenuti: lo schema iniziale era stato licenziato dall'esecutivo nel mese di maggio ed il provvedimento definitivo è stato approvato dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre. Nel frattempo il Presidente della Repubblica ha esercitato il proprio potere di controllo, incentrato essenzialmente a verificare l'effettivo rispetto da parte del Governo della legge delega approvata dal Parlamento. Occorre inoltre considerare che la legge delega è entrata in vigore solo alla metà dello scorso mese di marzo (la proposta iniziale era stata varata dal Governo appena alla fine del mese di giugno del 2008) e che essa assegnava al Governo 9 mesi di tempo per l'emanazione del provvedimento attuativo. Ricordiamo che le disposizioni sulla cd class action nei confronti delle PA sono in corso di esame da parte del Parlamento e della Conferenza Unificata, che sono chiamati a formulare i propri pareri sullo schema licenziato dal Governo poche settimane orsono.
    Occorre ricordare che il Governo può, con lo stesso procedimento, ed entro i 2 anni successivi (quindi entro l'autunno del 2011) varare uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi di questo testo.

    L'APPLICAZIONE ALLE REGIONI, AI COMUNI ED ALLE PROVINCE
    Le disposizioni dettate nel titolo IV del provvedimento sono redatte nella forma della modifica del DLgs n. 165/2001. Per cui siamo in presenza di norme che sia applicano a regioni ed enti locali, in quanto il testo unico del lavoro pubblico si applica a regioni ed enti locali come norma di principio. In questo senso vanno, lo ricordiamo, le norme contenute nello stesso DLgs n. 165/2001 e nello stesso DLgs n. 267/2000, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ricordiamo che in questa parte del Decreto sono contenute le norme sulla dirigenza, sulla contrattazione, sulle sanzioni disciplinari, sulla responsabilità e le novità organizzative.
    Invece le norme sulla valutazione si applicano agli enti locali unicamente per le disposizioni di principio e di carattere generale, escludendo le misure che dettano le modalità operative di applicazione. Identiche regole valgono anche per le nuove regole dettate per la valorizzazione della meritocrazia, che si applicano agli enti decentrati unicamente per le previsioni di carattere generale. L'articolo 16 individua le misure in tema di valutazione che si applicano a regioni ed enti locali; l'articolo 32 detta le misure che, in materia di meritocrazia, si applicano a regioni ed enti locali.

    L'ENTRATA IN VIGORE
    Le disposizioni contenute nel Decreto attuativo entrano in vigore in modo differenziato:
    1) si cominciano ad applicare dalla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi dal 15 novembre, cioè decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) le disposizioni che dettano modifiche al DLgs n. 165/2001, quindi soprattutto le norme sulla dirigenza, sulle sanzioni disciplinari e le misure di tipo organizzativo contenute nel provvedimento;
    2) entrano in vigore sempre dalla data di entrata di entrata in vigore del provvedimento (cioè dal 15 novembre, vale a dire da 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) le misure dettate in materia di valorizzazione della meritocrazia,
    3) entrano in vigore dallo 1 gennaio del 2010 le norme che limitano le progressioni verticali; in questo senso dispone infatti in modo espresso l'articolo 24 che disciplina, unitamente all'articolo 62, questa materia;
    4) entreranno in vigore dal 31 dicembre 2010 le norme sulla valutazione che sono applicabili agli enti locali e che richiedono una scelta regolamentare da parte di ogni singola amministrazione;
    5) entreranno in vigore sempre dal 31 dicembre 2010 le norme sulla suddivisione in fasce del personale e dei dirigenti che sono applicabili agli enti locali e che richiedono anch'esse una scelta regolamentare da parte di ogni singola amministrazione;
    6) entreranno in vigore dal 31.12.2011 le norme che richiedono modifiche che devono essere apportate ai contratti decentrati integrativi attualmente in vigore; anzi per la verità i contratti decentrati integrativi attualmente in essere cesseranno di produrre i propri effetti dal 31.12.2012.
    Le norme che entreranno in vigore al 31.12.2010, tanto quelle sulla valutazione, quanto quelle che prevedono la suddivisione in fasce dei dipendenti e dei dirigenti, hanno bisogno di un recepimento regolamentare da parte delle regioni e degli enti locali. Se gli enti locali e le regioni non adottano tali regolamenti, esse entreranno automaticamente ed interamente in vigore e si applicheranno fino a quando l'ente non avrà approvato le proprie disposizioni regolamentari.
    fonte marco aurelio comune di roma

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