L'Agenzia delle Entrate con un discutibile provvedimento del 12 giugno 2009 (risoluzione n. 156, visualizzabile al seguente indirizzo : (
link ) aveva stabilito che le borse di studio erogate agli studenti delle Scuole Secondarie e particolarmente meritevoli dovessero essere sottoposte a ritenuta IRPEF perché assimilabili a reddito da lavoro a tempo determinato. Risibile, tranne ovviamente che per gli studenti, la motivazione: “si ritiene che le borse di studio in esame, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, debbano essere equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato”. Non paga, è il caso di dirlo, l'Agenzia delle Entrate ha anche considerato il periodo “da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni: se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l’intero anno; se invece è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso”. Ciliegina sulla torta, gli Istituti scolastici avrebbero dovuto compilare il CUD, assumendosi sostituti di imposta.
Presumibilmente genitore di figli meritevoli e dietro segnalazione del Ministro Tremonti, qualcuno ha deciso di approfondire meglio la materia e, con un comunicato stampa del 28 ottobre 2009, è stata data la buona notizia: le borse di studio non saranno tassate in quanto “non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione”.
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