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  • Cassazione : Risponde di peculato il notaio che non versa l’imposta di registro

    Risponde di peculato e non di appropriazione indebita il notaio che non versa le somme a lui affidate dal cliente per il pagamento dell’imposta di registro.
    È quanto si evince dalla sentenza n. 47178 depositata dalla Cassazione l’11 dicembre scorso e con la quale la quinta sezione penale ha annullato con rinvio, fra l’altro, il non luogo a procedere pronunciato in favore di alcuni funzionari dell’Agenzia delle entrate dal Gip di Orvieto.
    “Non v’è dubbio – si legge in un lungo passaggio della sentenza – che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)”. Insomma, chiarisce il Collegio di legittimità, “va disattesa la tesi difensiva secondo cui l’attività del notaio nell’adempimento dell’obbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti”. Ma non solo. “Il fatto che il notaio sia responsabile d’imposta – si legge nel passaggio successivo – ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale che la legge affianca al soggetto passivo d’imposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (interesse fiscale tutelato dall’art. 53 Cost.), non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. L’adempimento dell’obbligazione tributaria, nonché elidere la funzione pubblica, la esalta siccome strutturalmente connessa con l’atto rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico”.

    fonte cassazione.net

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